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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 44146/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di EI [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla misura di sicurezza, sono inammissibili per genericità, in quanto meramente reiterativi di profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 6-7); considerato infatti, che il diniego delle attenuanti generiche è giustificato con congrua e completa motivazione e puntuale indicazione degli elementi ritenuti ostativi e di preponderante rilievo (8 condanne per reati in materia di stupefacenti), al pari della disposta espulsione, fondata sulla pericolosità del ricorrente, desunta dalla rilevante durata dell'attività illecita accertata nel processo e dalla pregressa, risalente dedizione all'attività di cessione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere estensore ff1 Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di EI [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta la violazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla misura di sicurezza, sono inammissibili per genericità, in quanto meramente reiterativi di profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. pag. 6-7); considerato infatti, che il diniego delle attenuanti generiche è giustificato con congrua e completa motivazione e puntuale indicazione degli elementi ritenuti ostativi e di preponderante rilievo (8 condanne per reati in materia di stupefacenti), al pari della disposta espulsione, fondata sulla pericolosità del ricorrente, desunta dalla rilevante durata dell'attività illecita accertata nel processo e dalla pregressa, risalente dedizione all'attività di cessione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere estensore ff1 Presidente
Sentenza Cassazione n. 44146/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris