CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2024
Cassazione n. 30166/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] :Stankovic avverso la pronuncia emessa il 27/10/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il radicale difetto di motivazione dell'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; nessuna causa di inammissibilità, peraltro, potrebbe essere ravvisata, in quanto il gravame sarebbe stato proposto nel rispetto di ogni disposizione di legge. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto lo Stankovic ha impugnato - definendolo "ordinanza" - soltanto il dispositivo della sentenza pronunciata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], senza dunque attenderne la motivazione, depositata il 15/2/2024 con la specifica indicazione della causa di inammissibilità riscontrata, ossia la tardività del gravame. Il ricorso, pertanto, non si confronta affatto con il contenuto della motivazione, quindi con le ragioni a fondamento della pronuncia di inammissibilità, da ciò derivando il medesimo esito anche in questa sede. La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha più volte affermato - con principio qui da ribadire - che è inammissibile per genericità l'impugnazione con cui si censuri un provvedimento la cui motivazione non sia stata ancora depositata, in quanto non è consentito che l'ammissibilità di un gravame possa essere valutata "ex post", richiedendosi, invece, che i relativi requisiti siano apprezzabili in presenza del provvedimento gravato nel suo insieme e costituito tanto dalla parte dispositiva, quanto da quella motivazionale (tra le altre, Sez. 3, n. 50790 del 18/9/2019, Ceci, Rv. 277669). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 giugno 2024 Il C igliere estensore I