CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 51728/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 10/5/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riconosciuta la continuazione con i reati già giudicati con sentenza irrevocabile il 5/11/2019, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamenta la erronea qualificazione dei fatti ascrittigli, ritenendo che più correttamente sarebbe configurabile il reato di cui all'art. 640 cod. pen., piuttosto che quello di cui all'art. 629 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per essere non consentito l'unico motivo cui è affidato. Ed invero, sotto un primo profilo, deve evidenziarsi che la questione della qualificazione giuridica non era stata posta con i motivi di appello, di talchè non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis, Sezione 2, n. 26721 del 26/4/2023, Bevilacqua, Rv. 284768 - 02; Sezione 2, n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sezione 2, n. 11027 del 20/1/2016, Iuliucci, Rv. 266226 - 01; Sezione 2, n. 42408 del 21/09/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254037 - 01). In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di affermare che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sezione 6, n. 41254 del 4/7/2019, Leone, Rv. 277196 - 01, che ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strument9 deflattivo 61JC 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 30 novem