CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 05746/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 46/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' R.G.N. 34627/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 dicembre 1975, avverso la sentenza del 23 maggio 2025 della Corte di appello di Perugia; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 maggio 2025 la Corte di appello di Perugia ha dichiarato l’inammissibilità, per difetto di specificità dei motivi, dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 9 gennaio 2023, con la quale è stato condannato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. 1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il 31 luglio 2019, nel corso di un controllo stradale, l’imputato, cui era stata revocata la patente, fu colto in evidente stato di ebbrezza alcolica, mentre era alla guida di un motoveicolo privo di assicurazione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5746/2026 Roma, lì, 12/02/2026 Disposti i necessari accertamenti, fu rilevato un tasso alcolemico pari a 2,69 g/l in entrambe le prove. L’impugnazione proposta dall’imputato è stata dichiarata inammissibile dalla Corte d’appello, in quanto i motivi difettavano della specificità intrinseca ed estrinseca, sia con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche (invocate in ragione di non meglio precisate condizioni di vita), sia in relazione alla sospensione condizionale della pena (richiesta con riguardo a tali condizioni ed alla entità del danno e del pericolo creato). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo deduce violazione della legge penale processuale, per avere la Corte d’appello erroneamente applicato gli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, nell'atto di appello sono stati individuati i punti della decisione che si è inteso devolvere alla Corte territoriale, e sono state specificate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno delle relative richieste. La Corte d’appello, invece, ha confuso la genericità dei motivi con la loro eventuale infondatezza. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Trattandosi di appello depositato in data 5 marzo 2023, osserva preliminarmente il Collegio che nel caso in esame occorre fare riferimento all'art. 581, commi 1, lett. d), e 1-bis, cod. proc. pen., nella versione novellata dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ed entrata in vigore il 30 dicembre 2022 (ex art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199). 2.1. È utile premettere ancora che questa Corte ha più volte evidenziato che i motivi di ricorso per cassazione - ma il principio è estensibile anche a quelli di appello - sono inammissibili non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. In tal modo, infatti, i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01). 2.2. Si tratta di un orientamento sviluppatosi a seguito di un fondamentale arresto della massima istanza nomofilattica, in cui si è precisato che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822 - 01). Principi poi ribaditi anche con l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, essendosi affermato che dopo la novella legislativa, il requisito della specificità dei motivi di appello è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Rv. 273778 - 01). D’altra parte, è affermazione ricorrente nella giurisprudenza di legittimità (ad es., Sez. 2, n. 38235 del 24/10/2025, non mass.; Sez. 5, n. 36938 del 10/09/2025, non mass.), che il Collegio condivide, quella per cui gli interventi normativi che si sono succeduti, culminati nell’inserimento del citato comma 1- bis nell’art. 581, cod. proc. pen., ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, hanno appunto recepito, sul piano della legislazione positiva, l’esegesi delle Sezioni Unite in ordine al requisito della c.d. specificità estrinseca dei motivi di appello In applicazione di tali principi si dovrà perciò ricorrere all'inammissibilità per aspecificità sia quando i motivi non sono affatto argomentati (genericità intrinseca), sia quando non affrontano la motivazione della sentenza impugnata (genericità estrinseca), e non quando, diversamente, non sono ritenuti idonei (anche manifestamente) a confutarne l'apparato motivazionale. A ragionare diversamente si giungerebbe, in via interpretativa, ad introdurre, anche per l’atto d’appello, un’ulteriore ipotesi di inammissibilità, ovvero la manifesta infondatezza, prevista dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. soltanto per il ricorso per cassazione (nel senso della irrilevanza, ai fini di cui all’art. 581 cod. proc. pen., dei motivi ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale, Sez. 2, n. 7693 del 12/02/2025, non mass.; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Rv. 281978 – 01; Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Rv. 278859 – 01). Con particolare riguardo alla c.d. specificità estrinseca, è necessario che il ricorrente non si limiti quindi a contestare sic et simpliciter il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che prenda posizione rispetto ad esso indicando le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione, così da porre il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito. Ciò non implica tuttavia che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell'invocata riforma, non potendo l'essenzialità del motivo ricadere sul requisito della sua specificità che postula invece l'identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali per le quali viene contestato il ragionamento seguito dal primo giudice (Sez. 2, n. 5202 del 12/12/2024, dep. 2025, non mass.; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, cit.). 2.3. Nel caso in esame, nel proporre appello [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato due punti relativi al trattamento sanzionatorio. 2.3.1. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il Tribunale, dopo aver richiamato le modalità del fatto - nonostante la revoca della patente l’imputato, nei cui confronti fu rilevato un significativo tasso alcolemico, si pose alla guida di un motoveicolo privo di assicurazione - ha fondato la sua determinazione sulla assenza di elementi positivi (p. 3 della sentenza). Nel proporre appello il ricorrente si è invece limitato ad affermare la sussistenza di "disagiate condizioni di vita” (p. 1 atto di appello), senza alcuna ulteriore indicazione idonea a porre la Corte territoriale nella condizione di apprezzarne o escluderne la rilevanza rispetto al fatto per cui si procede. In questa prospettiva, è correttamente ritenuto inammissibile un atto di gravame sostenuto da critiche che possono adattarsi all’impugnativa di un qualunque provvedimento, poiché sfornite di riferimenti a quello che si intende appellare. Nel contestare tale decisione, il ricorrente ripropone ora i motivi dell’impugnazione di merito, senza indicare, come invece avrebbe dovuto, le ragioni per le quali la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere il difetto di specificità intrinseca. Anche il riferimento, contenuto in ricorso (pp. 2 - 3), al parametro della manifesta infondatezza, che come noto attiene esclusivamente allo scrutinio di legittimità, rivela il mancato confronto con gli argomenti della sentenza impugnata. 2.3.2. Quanto, invece, alla invocata sospensione condizionale della pena, nel proporre appello il Potenza, dopo un generico riferimento agli indici di cui all’art. 133 cod. pen., si è limitato a sostenere che il diniego è stato fondato sulla sola “assenza di presupposti”, e che invece i giudici avrebbero dovuto valutare le sue "disagiate condizioni di vita" (pp. 1 e 2). Dall’esame della sentenza emerge, invece, che il Tribunale ha negato il beneficio in ragione dei precedenti penali, anche specifici (p. 4 sentenza), traendone un indicatore del pericolo di recidivanza. Per questo profilo, quindi, il difetto di specificità è stato correttamente rinvenuto non solo nei generici riferimenti alle “condizioni di vita” o alla “effettiva gravità del danno o del pericolo” (pp. 2 e 3 ricorso), ma anche nel mancato confronto con la ratio decidendi della decisione impugnata. 3. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]