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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 31732/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che le censure sono riproduttive di questioni in fatto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomento giuridici dal giudice di merito in relazione alla articolata corretta risposta data sulla responsabilità in ordine al reato correttamente contestato, segnatamente con riguardo alla condotta ripetutamente minacciosa posta in essere dal ricorrente per opporsi alla attività officiosa del pp.uu.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27.5.2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che le censure sono riproduttive di questioni in fatto già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomento giuridici dal giudice di merito in relazione alla articolata corretta risposta data sulla responsabilità in ordine al reato correttamente contestato, segnatamente con riguardo alla condotta ripetutamente minacciosa posta in essere dal ricorrente per opporsi alla attività officiosa del pp.uu.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2022
Sentenza Cassazione n. 31732/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris