CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 40196/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 12.3.2016 dal Tribunale di Torino, che all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato alla pena di mesi 8 di reclusione per il reato di evasione, riconosciute attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e applicata la diminuente per il rito. Ne chiede l'annullamento per violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, che doveva essere assolto per non aver commesso il fatto. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità del motivo, consistente nella mera enunciazione della censura, minimamente argomentata e priva di ogni confronto critico con la sentenza impugnata, della quale non individua specifiche carenze o incongruenze argomentative, giustificative del controllo richiesto in questa sede. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in curo tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 22 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]