CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 39570/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23853-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]', in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 05445891004, BORZI' CONSOLAZIONE , CARUSO ROSAIÚ0 , [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 958/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 05/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Pie. 2020 n. 23853 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -2- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catania ha rigettato la sua domanda di risarcimento dei danni, avanzata per essere caduto a causa di una buca non segnalata, presente in una strada comunale; l'ente locale convenuto ha chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA], responsabile di lavori sulla rete fognaria "in loco", quest'ultima ha chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un'unità immobiliare contigua, e la società AMA esecutrice materiale dei lavori, che, a sua volta, ha chiamato in causa la società Cattolica a fini assicurativi; la Corte di appello, esclusa la prova del nesso causale, non risultando neppure l'esatto luogo del sinistro, ha disatteso la domanda, già rigettata dal Tribunale, condannando l'appellante, originario attore, alla rifusione delle spese processuali degli appellati, comune e Borzì, la cui chiamata ha indicato essere stata necessitata proprio dalla incongruenza e indeterminatezza del luogo dell'accaduto, inducendo la domanda di rivalsa cautelativa dell'ente; resistono con controricorso il comune di Paternò e la società [OSCURATO:PERSONA], la quale ultima ha depositato memoria; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, cod. proc. civ., e dell'art. 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il giudice di prime cure aveva disatteso la pretesa poiché «a prescindere dalla questione del controverso punto della via...in cui Borrata ebbe a cadere» l'evento era accaduto in tratto di strada conosciuto dalla vittima, poggiando la decisione su motivazione, incentrata così sul principio di autoresponsabilità, differente da quella della Corte territoriale, a sua volta basata sull'incertezza del luogo della caduta, e quindi sull'impossibilità di ricostruire idoneamente la dinamica dell'accaduto, senza rispondere alle argomentazioni prospettate dal deducente;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 183, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato non disponendo la prova testimoniale decisiva articolata dal deducente, senza motivazione; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato condannando il deducente alla rifusione delle spese di Borzì verso cui il deducente non aveva svolto alcuna domanda; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili; va subito osservato che la stessa parte riporta le motivazioni del Tribunale che indicano come «controverso» il punto della caduta (pag. 6 del ricorso); ciò detto, è stato reiteratamente e anche recentemente ribadito (cfr. Cass., 10/09/2019, n. 22525, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass., 18/02/2021, n. 4304) che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., opera sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev'essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 12/10/2017, n. 23940), fermo il limite dell'art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ.; in questo quadro, la violazione dell'art. 116, cod. proc. civ., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; mentre la violazione dell'art. 115, cod. proc. civ., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33); la violazione dell'art. 2697, cod. civ., poi, si configura solamente se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 35); nulla di tutto ciò è riscontrabile nel caso di specie, in cui la censura si risolve, quindi, nella sollecitazione di una rilettura istruttoria preclusa, viceversa, in questa sede; la Corte territoriale, infatti, nella cornice del suo apprezzamento delle risultanze processuali, ha osservato che il contrasto tra le risultanze della documentazione fotografica prodotta dall'istante e le allegazioni poste a base della domanda e della stessa prova testimoniale non erano state in alcun modo spiegate, così da rendere incerto il luogo della caduta, e inidoneo il quadro assertivo e probatorio proposto a dare le certezze necessarie alla utile (in tesi) ricostruzione della dinamica; quanto sopra rende ragione della palese eccentricità della seconda censura, atteso che la Corte di appello ha specificatamente motivato l'irrilevanza della prova nel senso appena detto (pag. 4 e 5 della sentenza gravata); \< il terzo motivo è inammissibile anche ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., secondo la consolidata nomofilachia, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto dev'essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo solo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr., ad esempio, Cass., 06/12/2019, n. 31889, Cass., 01/07/2021, n. 18710); nei sensi necessari, dunque, la parte nulla allega, non misurandosi, in altri termini, con la ragione decisoria della Corte territoriale quale riassunta in parte narrativa; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 3.000,00 in favore del Comune di Paternò e in euro 3.300,00 in favore della società [OSCURATO:PERSONA], oltre, per ciascuno dei controricorrenti, a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie, e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato