Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24255/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natg a MILAZZO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza dell'Il febbraio 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina applicava, ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di tre anni e sei mesi reclusione, per i reati di cui ai capi A, B e C, commessi a Messina il 18 maggio 2024.

Ritenuto che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.

Ritenuto che, tenuto conto di questi parametri, le censure difensive prospettate appaiono prive di specificità e manifestamente infondate, in ragione del fatto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, oltre a qualificare correttamente i fatti di reato contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi A, B e C, si soffermava in termini congrui sull'univocità del compendio probatorio che era stato acquisito nei suoi confronti, richiamando il verbale di arresto in flagranza di reato eseguito il 18 maggio 2024.

Ritenuto che il percorso argomentativo seguito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez.

U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natg a MILAZZO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 del GIP TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza dell'Il febbraio 2025, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina applicava, ex art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di tre anni e sei mesi reclusione, per i reati di cui ai capi A, B e C, commessi a Messina il 18 maggio 2024. Ritenuto che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. Ritenuto che, tenuto conto di questi parametri, le censure difensive prospettate appaiono prive di specificità e manifestamente infondate, in ragione del fatto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, oltre a qualificare correttamente i fatti di reato contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi A, B e C, si soffermava in termini congrui sull'univocità del compendio probatorio che era stato acquisito nei suoi confronti, richiamando il verbale di arresto in flagranza di reato eseguito il 18 maggio 2024. Ritenuto che il percorso argomentativo seguito dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 24255/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris