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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14291/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi del' art. 23 c.8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza in data 5/02/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ENNA in data 15/10/2018 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Carmela, [OSCURATO:PERSONA] Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] Antonio ciascuno a pena di giustizia per i reati di concorso in introduzione e in abbandono di animali all'interno di un lotto di terreno comunale precluso al pascolo, in una riserva naturale, e per danneggiamento delle piante curate nella medesima zona, commessi a NICOSIA dall'il. al [OSCURATO:DATA_NASCITA], e [OSCURATO:PERSONA] anche per un ulteriore episodio di introduzione e abbandono di animali, commesso a NICOSIA 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], tutti riuniti per continuazione, con la recidiva pluriqualificata.

2. I tre imputati propongono distinti ricorsi per cassazione, a mezzo di un unico difensore, e deducono i seguenti motivi, esattamente sovrapponibili per ciascun ricorso: come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'impedimento a comparire di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri due imputati, rispettivamente coniuge e figlio della stessa, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poiché la ricorrente il giorno precedente, come da certificazione medica fatta pervenire, aveva subìto un intervento di asportazione di una neoformazione alla palpebra, e i suoi stretti familiari erano stati egualmente impediti a comparire, in quanto impegnati nella sua assistenza; come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. riguardo alla avvenuta revoca, sempre in primo grado, dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] Sebastiano, che non era stato presente per un impedimento di salute documentato; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per carenza o contraddittorietà della motivazione quanto alla ricostruzione dei fatti oggetto di giudizio da parte del testimone [OSCURATO:PERSONA] Calogero; come quarto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. quanto al diniego delle attenuanti generiche, che non sarebbe stato sorretto da adeguata motivazione; come quarto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Il PROCURATORE GENERALE della CASSAZIONE presenta conclusioni scritte per l'inammissibilità dei ricorsi.

Il difensore trasmette memoria di replica, riprendendo quanto illustrato nei ricorsi.

3. I ricorsi sono inammissibili.

È manifestamente infondato il primo motivo, poiché correttamente la CORTE territoriale ha condiviso la scelta del primo Giudice di non concedere il rinvio dell'udienza alla quale [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto pervenire un certificato medico, poiché da quest'ultimo non era desumibile alcun impedimento a presenziare.

Il consolidato orientamento di questa S.C. (cf. ex multis Sez. 3 sentenza n. 28547 del 29/05/2014 dep. 03/07/2014 Rv. 259945- 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che "la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall'imputato ai fini della dimostrazione dell'assoluta impossibilità di comparizione (art. 420-ter cod. proc. pen.) e nessun obbligo ha il giudice di merito di disporre accertamenti al fine di completare l'insufficiente documentazione prodotta, che pure non abbia attestato univocamente la suddetta "assoluta impossibilità"." Nella specie tale prova non è stata fornita, come rilevato dal Collegio di appello, né è ricavabile dal tipo di intervento cui [OSCURATO:PERSONA] era stata sottoposta, poiché nel ricorso non è in alcun modo precisato se l'operazione avesse richiesto, oppure no, un ricovero ospedaliero e per quanti giorni: nulla che facesse apprezzare, in assenza di specificazione da parte del medico che aveva redatto il certificato, l'assolutezza dell'impedimento.

4. Manifestamente infondato è il secondo motivo, avendo la CORTE molisana chiarito che la revoca dell'ordinanza di ammissione a testimone per conto della difesa di [OSCURATO:PERSONA] Sebastiano era avvenuta a seguito della ripetuta mancata presentazione di costui alle udienze per le quali era stato citato a cura dell'ufficio, fino a quando ne era stato disposto l'accompagnamento coattivo: ciò era tuttavia accaduto per una udienza nella quale il difensore non era presente e A XvE4r,/ i aveva fatto sollecitare un rinvio, ottenendolo. [OSCURATO:PERSONA] di appello aveva i, p:gm posto l'onere di citazione del testimone a carico della difesa, e aveva acconsentito a più rinvii perché essa andasse a buon fine: il che tuttavia non era accaduto, rendendo di fatto necessario procedere oltre per pervenire alla definizione.

5. Manifestamente infondato è il terzo motivo, che punta a una rivalutazione in fatto della vicenda, dovendosi in proposito richiamare l' orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza del motivo deriva dal suo sollecitare una differente ricostruzione nel merito, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza, che la CORTE territoriale ha illustrato correlandosi alla precisa testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] Calogero, del Corpo forestale dello Stato, intervenuto più volte sui luoghi del pascolo abusivo, del quale la sentenza impugnata ha ripreso il racconto riguardante l'avvenuta identificazione degli imputati e la riferibilità a loro degli animali introdotti nella riserva in questione.

6. Manifestamente infondati sono infine il quarto e il quinto motivo.

La CORTEterritoriale ha correttamente correlato il diniego delle generiche ai precedenti degli imputati, che hanno rivestito rilievo tale da giustificare per entrambi la recidiva pluriqualificata, oltre alle diffide ricevute a non entrare in una zona naturalisticamente protetta (tale ragione è stata richiamata nello specifico per escludere la lieve entità del fatto): in presenza di tale congrua e coerente motivazione, resta al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) che è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi del' art. 23 c.8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza in data 5/02/2020, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di ENNA in data 15/10/2018 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Carmela, [OSCURATO:PERSONA] Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] Antonio ciascuno a pena di giustizia per i reati di concorso in introduzione e in abbandono di animali all'interno di un lotto di terreno comunale precluso al pascolo, in una riserva naturale, e per danneggiamento delle piante curate nella medesima zona, commessi a NICOSIA dall'il. al [OSCURATO:DATA_NASCITA], e [OSCURATO:PERSONA] anche per un ulteriore episodio di introduzione e abbandono di animali, commesso a NICOSIA 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], tutti riuniti per continuazione, con la recidiva pluriqualificata. 2. I tre imputati propongono distinti ricorsi per cassazione, a mezzo di un unico difensore, e deducono i seguenti motivi, esattamente sovrapponibili per ciascun ricorso: come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'impedimento a comparire di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri due imputati, rispettivamente coniuge e figlio della stessa, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poiché la ricorrente il giorno precedente, come da certificazione medica fatta pervenire, aveva subìto un intervento di asportazione di una neoformazione alla palpebra, e i suoi stretti familiari erano stati egualmente impediti a comparire, in quanto impegnati nella sua assistenza; come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. riguardo alla avvenuta revoca, sempre in primo grado, dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniale di [OSCURATO:PERSONA] Sebastiano, che non era stato presente per un impedimento di salute documentato; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per carenza o contraddittorietà della motivazione quanto alla ricostruzione dei fatti oggetto di giudizio da parte del testimone [OSCURATO:PERSONA] Calogero; come quarto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. quanto al diniego delle attenuanti generiche, che non sarebbe stato sorretto da adeguata motivazione; come quarto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Il PROCURATORE GENERALE della CASSAZIONE presenta conclusioni scritte per l'inammissibilità dei ricorsi. Il difensore trasmette memoria di replica, riprendendo quanto illustrato nei ricorsi. 3. I ricorsi sono inammissibili. È manifestamente infondato il primo motivo, poiché correttamente la CORTE territoriale ha condiviso la scelta del primo Giudice di non concedere il rinvio dell'udienza alla quale [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto pervenire un certificato medico, poiché da quest'ultimo non era desumibile alcun impedimento a presenziare. Il consolidato orientamento di questa S.C. (cf. ex multis Sez. 3 sentenza n. 28547 del 29/05/2014 dep. 03/07/2014 Rv. 259945- 01 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che "la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall'imputato ai fini della dimostrazione dell'assoluta impossibilità di comparizione (art. 420-ter cod. proc. pen.) e nessun obbligo ha il giudice di merito di disporre accertamenti al fine di completare l'insufficiente documentazione prodotta, che pure non abbia attestato univocamente la suddetta "assoluta impossibilità"." Nella specie tale prova non è stata fornita, come rilevato dal Collegio di appello, né è ricavabile dal tipo di intervento cui [OSCURATO:PERSONA] era stata sottoposta, poiché nel ricorso non è in alcun modo precisato se l'operazione avesse richiesto, oppure no, un ricovero ospedaliero e per quanti giorni: nulla che facesse apprezzare, in assenza di specificazione da parte del medico che aveva redatto il certificato, l'assolutezza dell'impedimento. 4. Manifestamente infondato è il secondo motivo, avendo la CORTE molisana chiarito che la revoca dell'ordinanza di ammissione a testimone per conto della difesa di [OSCURATO:PERSONA] Sebastiano era avvenuta a seguito della ripetuta mancata presentazione di costui alle udienze per le quali era stato citato a cura dell'ufficio, fino a quando ne era stato disposto l'accompagnamento coattivo: ciò era tuttavia accaduto per una udienza nella quale il difensore non era presente e A XvE4r,/ i aveva fatto sollecitare un rinvio, ottenendolo. [OSCURATO:PERSONA] di appello aveva i, p:gm posto l'onere di citazione del testimone a carico della difesa, e aveva acconsentito a più rinvii perché essa andasse a buon fine: il che tuttavia non era accaduto, rendendo di fatto necessario procedere oltre per pervenire alla definizione. 5. Manifestamente infondato è il terzo motivo, che punta a una rivalutazione in fatto della vicenda, dovendosi in proposito richiamare l' orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza del motivo deriva dal suo sollecitare una differente ricostruzione nel merito, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza, che la CORTE territoriale ha illustrato correlandosi alla precisa testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] Calogero, del Corpo forestale dello Stato, intervenuto più volte sui luoghi del pascolo abusivo, del quale la sentenza impugnata ha ripreso il racconto riguardante l'avvenuta identificazione degli imputati e la riferibilità a loro degli animali introdotti nella riserva in questione. 6. Manifestamente infondati sono infine il quarto e il quinto motivo. La CORTEterritoriale ha correttamente correlato il diniego delle generiche ai precedenti degli imputati, che hanno rivestito rilievo tale da giustificare per entrambi la recidiva pluriqualificata, oltre alle diffide ricevute a non entrare in una zona naturalisticamente protetta (tale ragione è stata richiamata nello specifico per escludere la lieve entità del fatto): in presenza di tale congrua e coerente motivazione, resta al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099) che è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis
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