CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37784/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 16 gennaio 2023, con la quale la Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza del Tribunale di Bari in data 27/09/2017 a carico di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando estinto per remissione di querela il reato di cui agli artt. 624-625 c.p. e rideterminando la pena inflittagli per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 nella misura di mesi sei e giorni venti di reclusione; Ritenuto che con il primo motivo la difesa rappresenta che il dispositivo, depositato a seguito di trattazione scritta, conteneva la dichiarazione di non doversi procedere per il reato di cui al capo A) e poi la conferma della sentenza appellata e che contestualmente al deposito della motivazione la Corte di appello ha depositato ordinanza di correzione dell'errore materiale del dispositivo nella parte in cui afferma "conferma nel resto la sentenza impugnata" da intendersi sostituito con il periodo "ridetermina la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato sub B), previa applicazione delle già concesse circostanze attenuanti generiche, in mesi sei e giorni venti di reclusione"; la difesa lamenta l'irritualità di tale procedura che non vale a modificare l'ingiusta condanna di primo grado e chiede l'annullamento della sentenza; che nel caso di specie alla luce della motivazione della sentenza impugnata appare evidente che l'ordinanza di correzione contiene un'integrazione che non costituisce modificazione essenziale del provvedimento ma riflette il percorso logico giuridico seguito dal giudice e come tale quindi deve essere ritenuta legittima (Sez. 2, n. 53847 del 04/10/2018, Rv. 274244-01; sez. 4, n. 5805 del 03/02/2021, Rv. 280926-01); che la censura è manifestamente inammissibile per carenza di interesse, perchè l'asserita violazione non ha comportato pregiudizio per il ricorrente; che è manifestamente infondato il secondo motivo perché l'impossessamento della barca può essere avvenuto nel porto di [OSCURATO:PERSONA] oppure in mare aperto, ma in ogni caso ha comportato la violazione dell'obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di residenza; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod., pro en. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settemb