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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 agosto 2025

Cassazione n. 30153/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1022/2025R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da sé stesso, domiciliato digitalmente ex lege; –ricorrente – contro Comune di Catanzaro, rappresentatoe difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitalmente ex lege; –resistente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] civile —Regolamento di competenza —[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a . , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA].ni S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA].; –intimati – per il regolamento di competenza avverso le ordinanz e del Tribunale di Catanzaro res e nella causa iscritta al n. 4114 /2022 in dat e 22 aprile 2024 e 8 dicembre2024; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi l’inammissibilità del proposto regolamento di competenza.

Rilevato che: L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] regolamento di competenza avverso: ─ Ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 22/04/2024 con la quale il giudice, esaminatele istanze delle parti e dato atto dell’avvenuto avvio della negoziazione assistita, concedeva i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c. e rinviava per l’eventuale ammissione dei mezzi istruttori; ─ Ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 8/12/2024 con la quale il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha rinvia to per la precisazione delle conclusioni; lamenta in sintesi il ricorrente la mancanza di adeguata motivazione dei detti provvedimenti e il potenziale pregiudizio per esso istante , essendo stata la causadichiarata matura per la decisione senza attività istruttoria, nonostante le richieste istruttorie inoltrate; il Comune di Catanzaro resiste al ricorso con memoria; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della proposta istanza di regolamento; le parti hanno depositato memorie; considerato che: le conclusioni del Pubblico Ministero, diversamente da quanto eccepito dal ricorrente in memoria, sono perfettamente tempestive essendo state depositate telematicamente in data 2 agosto 2025; il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso la prima ordinanza; anche a ritenere che si tratti di ordinanza resa fuori udienza e della quale la cancelleria non abbia dato la comunicazione in tal caso dovuto (il ricorrente tace del tutto sul punto) è comunque certamente decorso per la sua impugnazione anche il termine lungo (di sei mesi, ex art. 327 c.p.c.); il ricorso è comunque inammissibile, anche in quanto diretto nei confronti della seconda ordinanza (da ritenere comunque tempestivamente impugnata entro il termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione, presumibilmente avvenuta non prima del 9 dicembre 2024), trattandosi di provvedimenti che non ha nno pronunciato , con efficacia decisoria,sulla competenza; invero il regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sul punto modificato l'art. 43 cod. proc. civ., presuppone comunque un provvedimento decisorio sulla competenza, da emettersi a seguito della rimessione in decisione della causa a norma degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ. (v. ex plurimis , tra le pronunce massimate,Cass. n. 11742 del 05/05/2021 ; n. 14223 del 07/06/2017 ; n. 20608 del 12/10/2016; n. 18673 del 13/08/2010); il proposto regolamento deve essere pertanto dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 sulla base dell'art. 5, comma 5, del detto d.m. secondo cui «qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile»; invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l'ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5(v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881 ; 29/01/2015, n. 1706); le conclamate e manifeste ragioni di inammissibilità del ricorso giustificano la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento di una «somma equitativamente determinata» (come da dispositivo), in funzione sanzionatoria dell'abuso del processo (v.

Cass. Sez.

U. 05/07/2017, n. 16601); al riguardo non può non considerarsi infatti di sicuro rilievo la manifesta violazione di norma processuale (art. 42 c.p.c.) dal chiaro e inequivoco tenore e sulla cui interpretazione si è comunque da tempo consolidata la giurisprudenza di legittimità, come soprarichiamata; t utto ciò caratterizza l'iniziativa processuale, nel suo complesso,come frutto di colpa grave, così valutabile — come è stato detto — « in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte, nonché con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di illiceità dell'abuso del processo e di necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali» (v.

Cass.14/10/2016, n. 20732; Cass.21/07/2016, n. 15017; Cass. 22/02/2016, n. 3376; Cass. 7/10/2013, n.22812); ne discende anche, secondo l’espressa previsione di cui al quarto comma dell’art. 96 c.p.c., la condanna del ricorrente al pagamento di una ulteriore somma, liquidata come da dispositivo, in favore della cassa delle ammende; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso.

Condannail ricorrent e al pagamento, in favore del controricorrente , delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.800,00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in euro200 ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrent e , exart. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della ulteriore somma di euro 1.400,00.

Condanna altresì il ricorrente al pagamento , in favore della Cassa delle ammende, ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., della somma di euro 500,00.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1022/2025R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o da sé stesso, domiciliato digitalmente ex lege; –ricorrente – contro Comune di Catanzaro, rappresentatoe difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitalmente ex lege; –resistente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] civile —Regolamento di competenza —[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a . , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA].ni S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA].; –intimati – per il regolamento di competenza avverso le ordinanz e del Tribunale di Catanzaro res e nella causa iscritta al n. 4114 /2022 in dat e 22 aprile 2024 e 8 dicembre2024; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi l’inammissibilità del proposto regolamento di competenza. Rilevato che: L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] regolamento di competenza avverso: ─ Ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 22/04/2024 con la quale il giudice, esaminatele istanze delle parti e dato atto dell’avvenuto avvio della negoziazione assistita, concedeva i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c. e rinviava per l’eventuale ammissione dei mezzi istruttori; ─ Ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 8/12/2024 con la quale il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha rinvia to per la precisazione delle conclusioni; lamenta in sintesi il ricorrente la mancanza di adeguata motivazione dei detti provvedimenti e il potenziale pregiudizio per esso istante , essendo stata la causadichiarata matura per la decisione senza attività istruttoria, nonostante le richieste istruttorie inoltrate; il Comune di Catanzaro resiste al ricorso con memoria; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della proposta istanza di regolamento; le parti hanno depositato memorie; considerato che: le conclusioni del Pubblico Ministero, diversamente da quanto eccepito dal ricorrente in memoria, sono perfettamente tempestive essendo state depositate telematicamente in data 2 agosto 2025; il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso la prima ordinanza; anche a ritenere che si tratti di ordinanza resa fuori udienza e della quale la cancelleria non abbia dato la comunicazione in tal caso dovuto (il ricorrente tace del tutto sul punto) è comunque certamente decorso per la sua impugnazione anche il termine lungo (di sei mesi, ex art. 327 c.p.c.); il ricorso è comunque inammissibile, anche in quanto diretto nei confronti della seconda ordinanza (da ritenere comunque tempestivamente impugnata entro il termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione, presumibilmente avvenuta non prima del 9 dicembre 2024), trattandosi di provvedimenti che non ha nno pronunciato , con efficacia decisoria,sulla competenza; invero il regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sul punto modificato l'art. 43 cod. proc. civ., presuppone comunque un provvedimento decisorio sulla competenza, da emettersi a seguito della rimessione in decisione della causa a norma degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ. (v. ex plurimis , tra le pronunce massimate,Cass. n. 11742 del 05/05/2021 ; n. 14223 del 07/06/2017 ; n. 20608 del 12/10/2016; n. 18673 del 13/08/2010); il proposto regolamento deve essere pertanto dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 sulla base dell'art. 5, comma 5, del detto d.m. secondo cui «qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile»; invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l'ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5(v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881 ; 29/01/2015, n. 1706); le conclamate e manifeste ragioni di inammissibilità del ricorso giustificano la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento di una «somma equitativamente determinata» (come da dispositivo), in funzione sanzionatoria dell'abuso del processo (v. Cass. Sez. U. 05/07/2017, n. 16601); al riguardo non può non considerarsi infatti di sicuro rilievo la manifesta violazione di norma processuale (art. 42 c.p.c.) dal chiaro e inequivoco tenore e sulla cui interpretazione si è comunque da tempo consolidata la giurisprudenza di legittimità, come soprarichiamata; t utto ciò caratterizza l'iniziativa processuale, nel suo complesso,come frutto di colpa grave, così valutabile — come è stato detto — « in coerenza con il progressivo rafforzamento del ruolo di nomofilachia della Suprema Corte, nonché con il mutato quadro ordinamentale, quale desumibile dai principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), di illiceità dell'abuso del processo e di necessità di una interpretazione delle norme processuali che non comporti spreco di energie giurisdizionali» (v. Cass.14/10/2016, n. 20732; Cass.21/07/2016, n. 15017; Cass. 22/02/2016, n. 3376; Cass. 7/10/2013, n.22812); ne discende anche, secondo l’espressa previsione di cui al quarto comma dell’art. 96 c.p.c., la condanna del ricorrente al pagamento di una ulteriore somma, liquidata come da dispositivo, in favore della cassa delle ammende; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso. Condannail ricorrent e al pagamento, in favore del controricorrente , delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.800,00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in euro200 ed agli accessori di legge. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrent e , exart. 96, comma terzo, cod. proc. civ., della ulteriore somma di euro 1.400,00. Condanna altresì il ricorrente al pagamento , in favore della Cassa delle ammende, ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., della somma di euro 500,00. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.
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