CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34595/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1718-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].PE. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1659/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 01718 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- R.G. n. 1718/2021 Rilevato che: 1. la Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 21.7.2020, ha accolto parzialmente il gravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronunzia del Tribunale di Benevento n. 926/2017, resa il 20.7.2017, con la quale, in accoglimento di tutte le domande del lavoratore - assunto, con mansioni di impiegato di II livello del CCNL Edilizia ed Industria, «con contratto verbale a tempo indeterminato dalla [OSCURATO:SOCIETA] .», presso la quale aveva prestato la propria opera, ininterrottamente, dal 18.1.2010 al 31.10.2012, dal lunedì al venerdì per oltre 40 ore settimanali -, la società era stata condannata a versare al medesimo la somma di Euro 25.837,41, oltre accessori a titolo di differenze retributive e straordinario, come da analitici conteggi allegati; 2. pertanto, in parziale riforma della pronunzia del primo giudice, la Corte di merito ha condannato la società al pagamento, in favore del Rocco, «della somma di Euro 9.327,41, risultante dalla detrazione dall'importo di Euro 25.837,41 della somma di cui alla riconvenzionale di Euro 16.510,00, oltre accessori dalla maturazione al saldo»; 3. i giudici di secondo grado, per quanto ancora di rilievo in questa sede, hanno osservato che «con il secondo motivo di appello la società ha dedotto l'errore del giudice di prime cure laddove aveva rigettato la domanda riconvenzionale», avendo la stessa, «con la memoria di costituzione, dedotto di essere creditrice a sua volta nei confronti del Rocco e chiesto, con riconvenzionale, la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di euro 6.510,00 per fitto locale Bar, avendo il ricorrente indebitamente continuato a percepire l'affitto del locale, trattenendo le somme, nell'anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, e della somma di euro 1.457,02 a titolo di materiali prelevati e mai pagati all'azienda»; che «la domanda è parzialmente fondata ... essendo emerso dalla stessa deposizione dei testi che il Rocco era stato autorizzato dalla società, ogni mese, a partire dal mese di giugno 2010, a ritirare e trattenere il canone di fitto dell'immobile locato (Bar) alla signora [OSCURATO:PERSONA] (escussa come teste). Il canone mensile era di euro 550,00 e tali somme venivano percepite dal [OSCURATO:PERSONA] in conto stipendio ... fino a tutto il 2013 ...»; e che, «pertanto, in parziale riforma della gravata sentenza, dalla somma di Euro 25.837,41 dovuta al Rocco deve essere detratta la somma di Euro 16.510,00 di cui Euro 6.510,00 per fitti ed euro 10.000,00 che lo stesso odierno appellato ammetteva, nella mali del novembre 2003» (recte: 2013), «di avere ricevuto in prestito dalla società [OSCURATO:SOCIETA].»; 4. per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolando tre motivi; la [OSCURATO:SOCIETA] . di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis del codice di rito. Considerato che: 6. con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché il passaggio motivazionale che attiene alla somma dovuta dalla datrice di lavoro al Rocco sarebbe «frutto di un evidente errore percettivo, agevolmente riscontrabile dal raffronto tra la sentenza in esame e gli atti di causa»; ed invero, «la Corte d'Appello nel detrarre dalla somma di Euro 25.837,41, riconosciuta in primo grado al Rocco, quella di Euro 16.510,00, è incorsa in un duplice errore: gli importi de quibus non sono quelli richiesti con la domanda riconvenzionale proposta in primo grado, in quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. in riconvenzionale ha richiesto unicamente la somma di Euro 5.200,00, risultante dal calcolo dalla stessa effettuato ed indicato nel prospetto di cui alla comparsa di costituzione; inoltre, in questi importi, erroneamente sono stati sommati ulteriori Euro 10.000,00 ritenendo, per errore, che gli stessi fossero frutto di un prestito fatto dalla RI.PE al Rocco, senza avvedersi che in realtà è esattamente il contrario, così come indicato nella documentazione cui il Giudice del gravame fa riferimento. La Corte di merito prende in considerazione la mail del 28.11.2013 (erroneamente scrivendo, nella sentenza impugnata "nella mail del novembre 2003"), dalla quale emergerebbe un'ammissione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di tale debito con la società», mentre, «a ben vedere, tale riconoscimento è stato generato da un manifesto errore dei Giudici d'Appello in quanto, come è agevole verificare dalla mail de qua, il prestito cui si fa riferimento nella stessa di Euro 10.000,00, non è un prestito fatto da RI.PE . a [OSCURATO:PERSONA], ma viceversa, è un prestito che il Rocco ha fatto alla società. Infatti, da un attento esame della mail, ... la voce "prestito 2009" rientra nell'ambito del calcolo "avere" del Rocco e non "dare"»; 7. con il secondo motivo si deduce la «nullità della sentenza ex art. 360 co.1, n. 4 c.p.c., per violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e 111 Cost.», perché «nella statuizione della Corte d'Appello vi» sarebbe «una evidente violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato fissato dall'art. 112 c.p.c., nella forma del vizio di ultrapetizione, in quanto il Giudice a quo>> avrebbe «attribuito alla società resistente una somma diversa da quella richiesta e soprattutto non compresa nella domanda», dato che, a fronte della domanda proposta in riconvenzionale dalla società in primo grado, reiterata in appello, i giudici di secondo grado hanno riconosciuto come dovuta alla stessa una somma addirittura superiore; 8. con il terzo motivo si denunzia la «Violazione art. 360, co.1, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», perché la Corte territoriale non avrebbe esaminato correttamente la «e-mail del 28/11/2013 che evidenzia chiaramente l'esistenza di una situazione creditoria dell'odierno ricorrente nei confronti della resistente...», limitandosi ad esaminare «unicamente le altre situazioni creditorie tra le parti (fitto locale bar, materiale prelevato dalla società, differenze retributive)»; 9. i motivi - da trattare congiuntamente per ragioni di interferenza - sono fondati nei limiti di seguito specificati. Ed invero, come è noto, perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità la violazione dell'art. 112 c.p.c., sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, deve prospettarsi, in concreto, nel caso in cui sia dedotta «l'ultrapetizione», la pronunzia su una domanda non proposta (cfr., tra le molte, Cass. nn. 13482/2014; 9108/2012; 7932/2012; 20373/2008); ipotesi, questa, che ricorre nella fattispecie, in cui, dall'esame della documentazione in atti - ed in particolare, dalla domanda proposta in via riconvenzionale e reiterata in sede di gravame -, si evince che la somma richiesta dalla società, in via riconvenzionale "per fitti", ammontava ad Euro 5.267,00 e non ad Euro 6.510,00, come erroneamente ritenuto nella sentenza impugnata, in cui la somma da erogare al Rocco è stata calcolata in Euro 9.327,41 «risultante dalla detrazione dall'importo di Euro 25.837,41», riconosciuta in primo grado, «della somma di cui alla riconvenzionale di Euro 16.510,00». Ma - ripetesi - nella riconvenzionale non si fa menzione di tale ultima somma che, come specificato in sentenza, a sua volta risulta dalla somma di Euro 6.510,00 (come già detto, ritenuta erroneamente oggetto della domanda riconvenzionale) e di Euro 10.000,00, erroneamente ritenuta «un prestito» fatto da RI.PE . a [OSCURATO:PERSONA], mentre, come precisato nella mail del 28.11.2013, è «un prestito» che il Rocco ha fatto alla società. Infatti, dall'esame della mail, si evince che la voce "prestito 2009" rientra nell'ambito del calcolo "avere" del Rocco e non "dare". Per la qual cosa, non appare condivisibile l'operazione, effettuata nella sentenza impugnata, che sfocia in una errata decurtazione della somma che il Rocco ha diritto di percepire, avendo altresì il medesimo fornito documentazione a sostegno del fatto che «le somme richieste in riconvenzionale dalla società non corrispondevano a quelle detratte in sentenza a suo svantaggio» ed inoltre, che la somma di 10.000,00 rientrava in un «prestito» dal medesimo fatto alla società; 10. per tutto quanto esposto, la sentenza va cassata in relazione al profilo evidenziato, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che, nell'ulteriore esame del merito, terrà conto di quanto innanzi esplicitato, statuendo, altresì, sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in d