CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02560/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3910/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrenti – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 3345/02/2020depositata in data 30.6.2020; N. 3910/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 23.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Ca mpania , sezione staccata di Salerno, rigettò l’appello dell ’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 486/2019 della C.T.P. di Salerno , che aveva a sua volta accolto i l ricors o propostoda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali ex soci della cancellata [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. in liquidazione, ed il primo anche quale ex liquidatore), annullando l’avvisodi accertamento per l’ ann o 2013 , con cui si era ricostruito il reddito della società ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, nonché il volume d’affari ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972, con conseguente recupero di IRES, IRAP ed IVA, oltre sanzioni ed accessori; nel confermare la decisione di primo grado, la C.T.R. osservò in particolare che le notifiche dell’avviso di accertamento non erano state correttamente eseguite, tenuto conto che la società era stata messa in liquidazione e poi cancellata; avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui resist ono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno anche depositato memoria; consideratoche: 1.1 – con il primo motivo de l ricorso si denuncia la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 112 c.p.c., 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché dell’art. 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, per aver reso la C.T.R. una motivazione apparente, non risultando possibile risalire all’iterlogico-giuridico seguito dal giudice d’appello per pervenire al rigetto del gravame, essendosi N. 3910/21 R.G. obliterato del tutto l’esame dei motivi proposti dall’Agenzia, salvo un laconico accennoa quello inerente alla sussistenza di ricavi non contabilizzati e distribuiti fittiziamente ai soci; 1.2 –col secondo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23, 54 e 36, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per aver la C.T.R. dato atto della costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe svolto difese, mentre ciò non sarebbe mai avvenuto, con conseguente nullità della sentenza; 1.3 –col terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 20, comma 5, d.lgs. n. 175/2014, nella parte in cui la C.T.R. sembra aver statuito l’erronea notificazione degli avvisi di accertamento a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali successori della società cancellata dal R.I., e che l’accertamento non sarebbe idoneo a dimostrare, seppur presuntivamente, la distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, nonostante la ristretta base sociale;osserva l’Agenzia che l’avviso di accertamento per cui è processo rappresenta il presupposto dei singoli avvisi notificati ai soci, oggetto di separate impugnazionie che – la società essendo stata cancellata nel 2016 – trova piena applicazione la regola della “sopravvivenza fiscale” della società, dettata dall’art. 28 in rubrica; 1.4 –col quarto motivo si denuncia, infine, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 55 d.P.R. n. 633/1972, nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c. laddove la C.T.R. sembra aver escluso che l’accertamento del reddito operato in capo ai soci non era idoneo a N. 3910/21 R.G. determinare la presunzione di ricavi non contabilizzati, anche perché i soci s’erano limitati ad eccepire l’errata notifica; 2.1- preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dai controricorrenti, dal momento che il ricorso stesso è del tutto in linea con i dettami di cui all’art. 366, comma 1, c.p.c., tra l’altro contenendo una idonea e non ridondante esposizione dei fatti processuali e sostanziali, nonché censure dotate del necessario grado di specificità, atte ad investire adeguatamente la decisione qui impugnata, in relazione ai profili di cui infra; 3.1 –ciò posto, il primo motivo è fondato; la C.T.R., pur a fronte di analitiche censure mosse dall’Agenzia alla prima decisionecirca la sorte dei debiti fiscali della società cancellata, s’è limitata non solo ad escludere apoditticamente la rilevanza de lla pur sussistente ristretta base sociale, ma anche a negare tout court la “correttezza” delle notifiche dell’avviso di accertamento impugnato, affermando che “l’unico motivo assunto dall’appellante Agenzia è dato nel ribadire la sussistenza di ricavi non contabilizzati perché la società avrebbe distribuito fittiziamente utili ai soci . Appaionopertanto valide le eccezioni dell’appellato (sic!) che ribadiscono quanto già documentato e correttamente dedotto in primo grado”; si tratta, con ogni evidenza, di un percorso decisorio pressoché incomprensibile, sfornito com’è del pur minimo nesso logico, oltre ad essere apodittico, e ciò senz’altro in violazione del “minimo costituzionale” della motivazione, ex art.111, comma 6, Cost. (v. Cass., Sez. Un., n. 8053/2014); 4.1 –il secondo motivo è infondato; N. 3910/21 R.G. i controricorrenti hanno infatti dimostrato che – benché, in verità, la C.T.R. si fosse limitata a dare atto della costituzione in appello del solo [OSCURATO:PERSONA] – entrambi s’erano costituiti dinanzi alla C.T.R. , sicché il denunciato vizio di nullità della sentenza è insussistente; 5.1 –il terzo motivo è fondato; benché confusamente, dopo aver ritenuto l’irrilevanza della natura ristretta compagine sociale, la C.T.R. sembra aver anche affermato che la notifica dell’avviso di accertamento nei confronti della società, per come effettuata ai soci, era irregolare o“non corretta”, a quanto pare perché la società stessa era stata posta in liquidazione e poi cancellata; ora, gli odierni controricorrenti si erano limitati a contestare la notifica dell’atto impugnato, sia in quanto rivolta a soggetto inesistente,sia in quanto effettuata presso il luogo di residenza di essi ex soci (v. ricorso dell’Agenzia, p. 3), senza però muovere censure di merito sull’accertamento, concernente la società; la decisione impugnata, dunque, si rivela anche erronea, ove interpretata nel senso suddetto; infatti, premesso che, all’atto della cancellazione della società dal R.I. , i soci subentrano ex legenei debiti sociali ex art. 2495 c.c., e sono quindi pienamente legittimati rispetto alle azioni di recupero dei creditori sociali (si veda ampiamente, in motivazione, Cass. n. 31904/2021, anche per i richiami giurisprudenziali), ne discende che la notifica dell’avviso in questione, emesso nei confronti della società, ma per essa notificato agli ex soci, è vieppiù regolare, per almeno due ragioni: la prima, perché appunto i soci della società cancellata sono successori ex lege dell’ente, sicché rispondono dei debiti sociali a N. 3910/21 R.G. prescindere, in ragione dei rispettivi titoli di partecipazione, salva la prova (a loro carico) di non aver percepito utili all’esito della liquidazione (il che costituisce questione di merito e non attiene alla legittimazione passiva); la seconda, perché la cancellazione della società è avvenuta in data 8.4.2016, e dunque in piena vigenza dell’art. 28, comma 4, della legge n. 175/2014, che detta la regola della “sopravvivenza fiscale” quinquennale della società cancellata , della cui natura sostanziale non è dato dubitare; da tanto discende, dunque, che l’avvenuta cancellazione della società in nulla può scalfire la validità dell’accertamento, tanto più che il merito dello stesso non è stato minimamente censurato dagli odierni controricorrenti che, benché pienamente all’uopo titolati, si sono astenuti dal farlo (si veda la riproduzione del ricorso introduttivo, riportata alle pp. 24-28 del ricorso dell’Agenzia); 6.1 –il quarto motivo resta conseguentemente assorbito; 7.1 -in definitiva, il primo e il terzo motivo del ricorso sono accolt i, il secondo è rigettato, il quarto è assorbito; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione ai motivi oggetto di accoglimento, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello erariale, attenendosi anche ai superiori principi e p r o vved endo pure sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo e il terzo motivo, rigetta il secondo e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impungata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di N. 3910/21 R.G. Salerno, in diversa composi