CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 17845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 18/11 - 26/11/2021 la Corte d'appello di Roma ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del decreto con il quale il Tribunale di Roma aveva disposto nei suoi confronti la misura della sorveglianza speciale per due anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. 2. Nell'interesse del Mauro proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente lamenta violazione di legge, rilevando: a) che il Mauro non è intestatario di beni e vive con la madre pensionata, con la conseguenza che, in assenza di prova che viva, in tutto o in parte, con i proventi di delitti, non può essere incluso nel novero dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione; b) che i giudici di merito avevano valorizzato l'avvenuta commissione di due reati contro il patrimonio, non desumendone l'esistenza da sentenze definitive ma da meri verbali d'arresto; c) che neppure era stata valutata l'attualità della pericolosità sociale del proposto; d) che l'applicazione della misura impediva al Mauro la circolazione nelle ore in cui avrebbe potuto svolgere la sua attività di chef. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. In tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (v., ad es., Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 - 01). Ora, nel caso di specie, premesso che, in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può persino valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti non sufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità (Sez. 2, n. 33533 del 25/06/2021, Rv. 281862 - 01), si rileva che, nel caso di specie, con motivazione articolata e tutt'altro che apparente, si sono valorizzati i numerosi precedenti del Mauro per reati contro il patrimonio e, ai fini del giudizio di attuale pericolosità, il dato, di notevole spessore, per il quale, pochi mesi dopo la scarcerazione, egli era tornato a commettere due furti. Del tutto genericamente il ricorso invoca la non definitività del giudizio, trascurando del tutto di confrontarsi con le emergenze dei verbali di arresto, allegati alla proposta ed esplicitamente valorizzati dal decreto impugnato. In tale contesto, del tutto fuori fuoco è il richiamo a Corte cost., 06/12/2013, n. 291, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della I. 27 dicembre 1956, n. 1423 - ora trasfuso nell'art. 15 d.leg. 6 settembre 2011 n. 159, nella parte in cui non prevedeva che, nel caso di sospensione dell'esecuzione di una misura di prevenzione personale a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena del sottoposto, il giudice dell'esecuzione debba valutare la persistenza della sua pericolosità sociale nel momento dell'esecuzione della misura. Si tratta, infatti, di valutazione da compiere al momento dell'esecuzione della misura, all'esito della sospensione della sua esecuzione, laddove, nel caso di specie, la valutazione della pericolosità è stata saldamente ancorata ai due delitti commessi poco dopo la scarcerazione: ciò che è stato razionalmente ritenuto indice significativo dell'assenza di volontà di cambiare vita. Quanto al tema della possibilità di svolgere o di ricercare attività lavorativa - anch'essa, come le altre circostanze di fatto, frutto di mera asserzione nel ricorso - è appena il caso di considerare che proprio il contenuto del provvedimento riportato nel ricorso dimostra che la questione va gestita, anche quanto alle allegazioni e alle necessarie dimostrazioni, in sede di esecuzione. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,DO. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] StT