CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19007/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Trieste il 6 dicembre 2021 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Udine il 24 febbraio 2020, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di guida in stato di ebrezza alcoolica, fatto commesso 1'11 aprile 2018, in conseguenza condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Il ricorrente si affida a quattro motivi con i quali denuncia violazione di legge (tutti i motivi) e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (il secondo, il terzo ed il quarto motivo). Con il primo lamenta violazione del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", in ragione della irregolare revisione - dalla Difesa puntualmente segnalata - dell'apparecchio impiegato nel caso di specie, i cui risultati non sarebbero attendibili. Si richiama giurisprudenza di legittimità stimata pertinente. Con il secondo censura violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui ricorrerebbero nel caso di specie gli estremi, sottolineandosi che l'imputato è stato fermato nel corso di un normale controllo stradale e che emergevano solo gli indici sintomatici degli occhi lucidi e dell'alito vinoso ma non anche difficoltà nell'eloquio o nei movimenti né una guida inappropriata; si evidenza inoltre la lontananza nel tempo (anno 2011) del pur specifico precedente. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, essendosi limitati i Giudici di merito a richiamare il precedente penale trascurando tuttavia il comportamento collaborativo al momento del controllo e l'avere l'imputato partecipato a quasi tutte le udienze rendendo spontanee dichiarazioni. Tramite l'ultimo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell'art.133 cod. pen. e difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, che si stima essere - immotivatamente - troppo severo. Il ricorso è manifestamente infondato. Tutti i motivi, infatti, sono meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito, che hanno spiegato, con motivazione che risulta immune da vizi sindacabili in sede di legittimità: che il macchinario impiegato era stato omologato nel 2015 e sottoposto a controlli nel 2016 e nel 2017, rispetto a fatto del 2018 (p. 3); che i precedenti penali, anche specifici, e l'avere circolato in ora notturna presentando sintomi di evidente alterazione alcoolica sono stati valutati elementi ostativi al riconoscimento della invocata causa di non punibilità (p. 4); che mancano elementi positivamente emersi tali da riconoscere le attenuanti generiche (p. 4); e le ragioni della scelta del, non severo, trattamento sanzionatorio (p. 5). Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima equa e conforme a diritto, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos