CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 20647/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15850-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] anzianità servizio R.G.N. 15850/2021 Cron. Rep. Ud. 05/04/2023 CC 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1057/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/12/2020 R.G.N. 278/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOche: 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano respingeva l’appello proposto dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti degli attuali controricorrenti, contro la sentenza del Tribunale della medesima sede, che aveva dichiarato la nullità dell’art. 7 dell’accordo sindacale datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui esso prevede che l’anzianità di servizio nel primo periodo di apprendistato (18 mesi) non rilevi al fine della maturazione degli scatti di anzianità; aveva, quindi, accertato il diritto dei lavoratori istanti all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini del computo degli aumenti retributivi e aveva condannato la società al pagamento delle differenze retributive conseguenti. 2. avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi; 3. hannoresistito gli intimati con controricorso; CONSIDERATOche:1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il difensore della ricorrente ha depositato atto in cuila società, in persona del suo legale rappresentante, all’uopo munito di procura speciale,rinuncia al ricorso per cassazione e gli attuali controricorrent i , a loro volta, accettano contestualmente tale rinuncia; l’atto risulta sottoscritto dalle due parti personalmente, nonché dai rispettivi difensori per autentica e ai fini di cui all’art. 390 c.p.c.; nello stesso atto è specificato che le parti hanno separatamenteregolato tra loro le spese di questo giudizio, chiedendo solo congiuntamente di dichiarare l’estinzione del giudizio a spese compensate. 2. risultando regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; 3 ex art. 391, ultimo comma, c.p.c., stante l’accettazione della rinuncia, non va disposto alcun provvedimento sulle spese; 4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchéla norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interp retazione estensiva o analogica; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il g