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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023

Cassazione n. 45419/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 048GZ2M) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] • Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Genova, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 99, comma quarto, 110, 624-bis e 625, comma primo, nn. 2) e 6), cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6), cod. pen. - nonostante il versamento in favore della parte offesa della somma di euro centocinquanta a titolo di risarcimento del danno -, è generico e aspecifico, in quanto non scandito dall'analisi critica delle argomentazioni logiche e complete rese dalla corte territoriale che, nella sentenza in verifica, ha evidenziato l'insufficienza della somma corrisposta a riparare integralmente il pregiudizio patrimoniale subito dalla vittima.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 048GZ2M) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] • Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Genova, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 99, comma quarto, 110, 624-bis e 625, comma primo, nn. 2) e 6), cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6), cod. pen. - nonostante il versamento in favore della parte offesa della somma di euro centocinquanta a titolo di risarcimento del danno -, è generico e aspecifico, in quanto non scandito dall'analisi critica delle argomentazioni logiche e complete rese dalla corte territoriale che, nella sentenza in verifica, ha evidenziato l'insufficienza della somma corrisposta a riparare integralmente il pregiudizio patrimoniale subito dalla vittima. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 luglio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 45419/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris