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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 11610/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di app llo di Torino ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Alessa dria in data 23 febbraio 2023 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato col evole dei reati di cui agli artt. 186/ comma 7/ e 187, comma 8, digs. 30 aprile 1992 n. 285 per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento relativo allo tato di ebbrezza alcoolica e all'uso di sostanze stupefacenti (fatto commesso i data 10 marzo 2019).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensOre, munito di apposita pro ura, articolando cinque motivi.

Con il primo motivo deduce ai sensi dell'art. 606. c)( cod.p oc.pen. la nullità della procedura di accertamenti urgenti sulla persona dell'imput to per violazione degli artt. 354, 356 cod.proc.pen. 114 disp. att. cod.proc.pen. relazione all'art. 178 lett. c) cod.proc.pen.

Si assume che la sentenza impugnata viola il disposto di cui a li artt. 354, 356 cod.proc.pen. e 114 disp. att. cod.proc.pen. laddove ha ritenuto che non sussiste l'obbligo di dare avviso al conducente di farsi assistere dal dife sore nel caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento.

Con il medesimo motivo deduce ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. la violazione degli artt. 62 e 195 cod.proc.pen. inoltre il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. sul pre etto motivo già dedotto con l'atto di appello.

Si assume che, essendo l'accertamento urgente sulla persona atto intrinsecamente irripetibile, il codice prevede la possibilit dell'assistenza difensiva e quindi di un sia pur embrionale contraddittorio e la erbalizzazione di tutte le attività a tal fine compiute non potendosi ripetere l'att 'OLdibattimento ma potendosene solo valutare la regolarità.

Ne consegue che é inutilizzabile la testimonianza resa sul punto.

Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606/ lett. c)I, c d.proc. pen. la nullità del giudizio d'appello e della relativa sentenza per violazi ne dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen.

Si assume che né il decreto di citazione a giudizio né le conclusioni del Procuratore generale sono mai state notificate o comunicate al codifensore che non ha pertanto potuto partecipare al giudizio di appello.

Con il terzo motivo deduce ai sensi dell'art. 606 lett. ) cod.proc.pen. l'apparenza della motivazione in ordine alla credibilità del teste esaro.

Si assume che la motivazione resa dalla Corte territoriale in erito al motivo di i appello in ordine all'attendibilità del teste 2 meramente appare te.

Con il quarto motivo deduce ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. la violazione dell'art. 51 cod.pen. sulla legittimità del rifiuto del pr lievo ematico.

A [OSCURATO:PERSONA] assume che la Corte territoriale laierroneamente ritenuto c e detto principio sia applicabile solo nel caso in cui il conducente non sia coinvolt in un incidente.

Con il quinto motivo deduce ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e cod.proc.pen. la violazione dell'art. 8

I. n. 689 del 1981 e la mancanza di nnotiv zione riguardo al motivo sull'entità della sanzione amministrativa. 5i 4 Si assume che la motivazione sul punto ig meramente ap arente/ stante la inconferenza con la censura proposta che aveva riguardo al 'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazion ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento s nza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.

Ad un indirizzo giurisprudenziale secondo cui la mancanza d !l'avviso ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod proc. pen. determina la inconfigura ilità del reato di rifiuto, si è infatti contrapposto un successivo orientamento, or al consolidato, a mente del quale l'obbligo di dare avviso al conducente dell facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non s ssiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento ( Sez. 4 -, n. 33594 del 10/02/2021, Rv. 281745; Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Rv. 281072; Sez 4, n. 4896 del 16/01/2020, Rv. 278579; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Rv. 267877; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014,Rv. 260603).

Si è infatti chiarito che l'avvertimento di cui all'art. 114 disp. att, cod. proc. pen. è previsto nell'ambito oel procedimento volto a verificare lo stato di ebbrezza e che l'eventuale presenz del difensore è finalizzata a garantire che il compimento dell'atto in questio e, in quanto a sorpresa e non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diri ti della persona sottoposta alle indagini.

Il procedimento, in altri termini, è cer amente ìn corso allorquando si registra il rifiuto dell'interessato di sottoporsi ll'alcoltest ma a questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, viene integr to il fatto reato sanzionato dall'art.186, comma 7, CdS.

2. Il secondo motivo è del pari infondato.Quanto al primo profilo, va premesso che nel procedimento amerale l'omessa citazione del codifensore comporta una nullità a regime inter edio, la quale va eccepita prima della deliberazione della sentenza che definis e il grado, senza che rilevi la presenza o meno in udienza dell'imputato o del codifensore ritualmente citato. (Fattispecie relativa all'omessa notifica dell'avviso di udienza del giudizio d'appello ad uno dei codifensori dell'imputato (Se:. 6, n. 10607_de/ 23/02/2010, Rv. 246542).

Nel caso di specie, in atti vi è la nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] uale difensore di fiducia unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma il decr to di citazione in appello reca la sola indicazione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Nella specie, trattandosi di un processo trattato, in difett di richiesta di trattazione orale, con il rito cartolare di cui all'art. 23-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, non può che farsi applicazione del medesimo principio di diritto, deguandolo alla peculiarità del procedimento emergenziale e, pertanto, indivi uando il termine entro cui dedurre la nullità generale a regime intermedio n !la presentazione delle conclusioni scritte, primo - e unico - atto successivo di p rtecipazione (cfr. Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164-01) Ebbene dal verbale dell'udienza nel giudizio di appello risul a che non sono pervenute conclusioni scritte da parte della difesa dell'imputato.

Sul secondo profilo, occorre ribadire che nel giudizio di appell celebrato con le forme previste dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancat trasmissione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale non integra una nullità per violazione del diritto di sifesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l'assenza di una s ecifica sanzione processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive. (Fattispecie in cui le conclusioni del Procuratore Gene ale contenevano la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, icché, in difetto della deduzione di un pregiudizio alle prerogative difensive, la orte ha escluso che l'omessa comunicazione avesse prodotto concreto nocumento per il ricorrente) (Sez. 2, n. 49964_de/ 14/11/2023, Rv. 285645).

Nella specie detto pregiudizio non è stato neanche allegato e in ogni caso le conclusioni della Procura non recavano nessuno sviluppo argom ntativo ulteriore rispetto alle mere conclusioni.

3. Il terzo motivo é manifestamente infondato.

La sentenza impugnat4 ha reso un'ampia motivazione circa le ragioni della ritenuta credibilità del teste Cesaro, risultando peraltro la valu azione del teste una questione tipicamente devoluta all'apprezzamento del giudice di merito e come tale non sindacabile in sede di legittimità.

4. Il quarto motivo é del pari manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di sottoporsi ad ogni tipo di accertamento dopo essere stato trovato alla guida di un'autovettura uscita di strada con occhi lucidi, alito vinoso e pronunciando frasi sconnesse per cui non aveva diritt a sottrarsi agli accertamenti, diritto che secondo la giurisprudenza può rigua dare solo il rifiuto del prelievo ematico. 5.

Il quinto motivo é manifestamente infondato in qua to nella specie, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, per le sanzi ni amministrative si applica il cumulo materiale nella specie correttamente applic to.

6. In conclusione il ricorso manifestamente infondat va dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al paga ento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa elle ammende.

P.Q.M. 2ichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di app llo di Torino ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Alessa dria in data 23 febbraio 2023 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato col evole dei reati di cui agli artt. 186/ comma 7/ e 187, comma 8, digs. 30 aprile 1992 n. 285 per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento relativo allo tato di ebbrezza alcoolica e all'uso di sostanze stupefacenti (fatto commesso i data 10 marzo 2019). 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensOre, munito di apposita pro ura, articolando cinque motivi. Con il primo motivo deduce ai sensi dell'art. 606. c)( cod.p oc.pen. la nullità della procedura di accertamenti urgenti sulla persona dell'imput to per violazione degli artt. 354, 356 cod.proc.pen. 114 disp. att. cod.proc.pen. relazione all'art. 178 lett. c) cod.proc.pen. Si assume che la sentenza impugnata viola il disposto di cui a li artt. 354, 356 cod.proc.pen. e 114 disp. att. cod.proc.pen. laddove ha ritenuto che non sussiste l'obbligo di dare avviso al conducente di farsi assistere dal dife sore nel caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento. Con il medesimo motivo deduce ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. la violazione degli artt. 62 e 195 cod.proc.pen. inoltre il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. sul pre etto motivo già dedotto con l'atto di appello. Si assume che, essendo l'accertamento urgente sulla persona atto intrinsecamente irripetibile, il codice prevede la possibilit dell'assistenza difensiva e quindi di un sia pur embrionale contraddittorio e la erbalizzazione di tutte le attività a tal fine compiute non potendosi ripetere l'att 'OLdibattimento ma potendosene solo valutare la regolarità. Ne consegue che é inutilizzabile la testimonianza resa sul punto. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell'art. 606/ lett. c)I, c d.proc. pen. la nullità del giudizio d'appello e della relativa sentenza per violazi ne dell'art. 178 lett. c) cod.proc.pen. Si assume che né il decreto di citazione a giudizio né le conclusioni del Procuratore generale sono mai state notificate o comunicate al codifensore che non ha pertanto potuto partecipare al giudizio di appello. Con il terzo motivo deduce ai sensi dell'art. 606 lett. ) cod.proc.pen. l'apparenza della motivazione in ordine alla credibilità del teste esaro. Si assume che la motivazione resa dalla Corte territoriale in erito al motivo di i appello in ordine all'attendibilità del teste 2 meramente appare te. Con il quarto motivo deduce ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. la violazione dell'art. 51 cod.pen. sulla legittimità del rifiuto del pr lievo ematico. A [OSCURATO:PERSONA] assume che la Corte territoriale laierroneamente ritenuto c e detto principio sia applicabile solo nel caso in cui il conducente non sia coinvolt in un incidente. Con il quinto motivo deduce ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e cod.proc.pen. la violazione dell'art. 8 I. n. 689 del 1981 e la mancanza di nnotiv zione riguardo al motivo sull'entità della sanzione amministrativa. 5i 4 Si assume che la motivazione sul punto ig meramente ap arente/ stante la inconferenza con la censura proposta che aveva riguardo al 'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazion ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento s nza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato. Ad un indirizzo giurisprudenziale secondo cui la mancanza d !l'avviso ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod proc. pen. determina la inconfigura ilità del reato di rifiuto, si è infatti contrapposto un successivo orientamento, or al consolidato, a mente del quale l'obbligo di dare avviso al conducente dell facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non s ssiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento ( Sez. 4 -, n. 33594 del 10/02/2021, Rv. 281745; Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Rv. 281072; Sez 4, n. 4896 del 16/01/2020, Rv. 278579; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Rv. 267877; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014,Rv. 260603). Si è infatti chiarito che l'avvertimento di cui all'art. 114 disp. att, cod. proc. pen. è previsto nell'ambito oel procedimento volto a verificare lo stato di ebbrezza e che l'eventuale presenz del difensore è finalizzata a garantire che il compimento dell'atto in questio e, in quanto a sorpresa e non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diri ti della persona sottoposta alle indagini. Il procedimento, in altri termini, è cer amente ìn corso allorquando si registra il rifiuto dell'interessato di sottoporsi ll'alcoltest ma a questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, viene integr to il fatto reato sanzionato dall'art.186, comma 7, CdS. 2. Il secondo motivo è del pari infondato.Quanto al primo profilo, va premesso che nel procedimento amerale l'omessa citazione del codifensore comporta una nullità a regime inter edio, la quale va eccepita prima della deliberazione della sentenza che definis e il grado, senza che rilevi la presenza o meno in udienza dell'imputato o del codifensore ritualmente citato. (Fattispecie relativa all'omessa notifica dell'avviso di udienza del giudizio d'appello ad uno dei codifensori dell'imputato (Se:. 6, n. 10607_de/ 23/02/2010, Rv. 246542). Nel caso di specie, in atti vi è la nomina dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] uale difensore di fiducia unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma il decr to di citazione in appello reca la sola indicazione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Nella specie, trattandosi di un processo trattato, in difett di richiesta di trattazione orale, con il rito cartolare di cui all'art. 23-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, non può che farsi applicazione del medesimo principio di diritto, deguandolo alla peculiarità del procedimento emergenziale e, pertanto, indivi uando il termine entro cui dedurre la nullità generale a regime intermedio n !la presentazione delle conclusioni scritte, primo - e unico - atto successivo di p rtecipazione (cfr. Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164-01) Ebbene dal verbale dell'udienza nel giudizio di appello risul a che non sono pervenute conclusioni scritte da parte della difesa dell'imputato. Sul secondo profilo, occorre ribadire che nel giudizio di appell celebrato con le forme previste dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancat trasmissione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale non integra una nullità per violazione del diritto di sifesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l'assenza di una s ecifica sanzione processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive. (Fattispecie in cui le conclusioni del Procuratore Gene ale contenevano la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, icché, in difetto della deduzione di un pregiudizio alle prerogative difensive, la orte ha escluso che l'omessa comunicazione avesse prodotto concreto nocumento per il ricorrente) (Sez. 2, n. 49964_de/ 14/11/2023, Rv. 285645). Nella specie detto pregiudizio non è stato neanche allegato e in ogni caso le conclusioni della Procura non recavano nessuno sviluppo argom ntativo ulteriore rispetto alle mere conclusioni. 3. Il terzo motivo é manifestamente infondato. La sentenza impugnat4 ha reso un'ampia motivazione circa le ragioni della ritenuta credibilità del teste Cesaro, risultando peraltro la valu azione del teste una questione tipicamente devoluta all'apprezzamento del giudice di merito e come tale non sindacabile in sede di legittimità. 4. Il quarto motivo é del pari manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di sottoporsi ad ogni tipo di accertamento dopo essere stato trovato alla guida di un'autovettura uscita di strada con occhi lucidi, alito vinoso e pronunciando frasi sconnesse per cui non aveva diritt a sottrarsi agli accertamenti, diritto che secondo la giurisprudenza può rigua dare solo il rifiuto del prelievo ematico. 5. Il quinto motivo é manifestamente infondato in qua to nella specie, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, per le sanzi ni amministrative si applica il cumulo materiale nella specie correttamente applic to. 6. In conclusione il ricorso manifestamente infondat va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al paga ento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa elle ammende. P.Q.M. 2ichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del
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