CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20785/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PREVIDENZA E [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2878 - controricorrente –avverso la sentenza n. 208/2022 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il15/03/2022 R.G.N. 342/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 2878/20261.[OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 208/2022 dellNau mCeoror dti era ccolta generale 20785/2026d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che hDaat a pubblicazione 19/06/2026confermato la decisione del Tribunale di Taranto con cui erastata respinta la sua domanda volta ad ottenere la dichiarazionedi illegittimità del provvedimento di iscrizione obbligatoria allaCassa Forense adottato da quest’ultima nei suoi confronti aseguito di iscrizione all’Albo degli avvocati della Provincia diTaranto.2.Propone due motivi di censura.3.[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] controricorso.4.Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 giugno 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.La sentenza è censurata per i seguenti motivi.I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 della legge n.247/2012 e dell’art. 32 della legge n. 21/1986 ex art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ.II) Omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1,n. 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 38 e 41 Cost.2.La Corte ha così motivato.-[OSCURATO:PERSONA], già iscritta alla Cassa di Previdenza deiDottori Commercialisti dal 1° gennaio 1990, ha adito il Tribunalededucendo di essersi iscritta all’albo degli avvocati di Tarantocon decorrenza dal 28 gennaio 2016 e di essere stataconseguentemente iscritta d’ufficio alla Cassa in virtù dell’art.21 della legge n. 247/2012 e lamentando l’illegittimitàdell’iscrizione.Numero registro generale 21562/2022-Il Tribunale ha respinto la domanda volta alla dichiarazione dNi umero sezionale 2878/2026Numero di raccolta generale 20785/2026illegittimità di detta iscrizione, affermando che l’art. 21, in forzDaat a pubblicazione 19/06/2026del quale l’iscrizione all’albo comporta la contestuale iscrizionealla Cassa di Previdenza, ha implicitamente abrogato l’art. 32della legge n. 21/1986 secondo cui l’iscritto alla cassacommercialisti che si iscriva in più albi è tenuto ad optare peruna delle case di previdenza delle professioni nel cui albo èiscritto.-La decisione è corretta: l’art. 21 ha carattere speciale, perchéstrettamente correlato alle professioni legali, così da poterderogare ad altra disciplina speciale, ed è posteriore alla leggedel 1986, così da aver determinato, con riferimento allospecifico settore forense, un affetto abrogativo della normaprecedente.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. I dati normativi sono: - l’art. 21 della legge n. 247/2012contenente la “Nuova disciplina dell'ordinamento dellaprofessione forense”, in forza del quale “L'iscrizione agli Albicomporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale diprevidenza e assistenza forense” e - l’art. 32 della legge n.21/1986, contenente la “Riforma della Cassa nazionale diprevidenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti”, inbase al quale “L'iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anchein albi relativi ad altre professioni, deve optare per una delleCasse di previdenza delle professioni nel cui albo è iscritto entrosei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dalla nuovaiscrizione. 2. Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che all'entratain vigore della legge hanno già maturato il diritto a pensione neiconfronti della Cassa. 3. La mancata opzione di cui al comma 1comporta la cancellazione d'ufficio dalla Cassa di previdenza edNumero registro generale 21562/2022assistenza dei dottori commercialisti e la restituzione deNi umero sezionale 2878/2026Numero di raccolta generale 20785/2026contributi a norma del comma 1 dell'articolo 21”. Data pubblicazione 19/06/20263.2. La domanda giudiziale della ricorrente era di accertarel’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla Cassa forense, che èavvenuta in ossequio al disposto di cui all’art. 21 della legge n.247/2012 su riportato. Ciò che la parte vorrebbe è che le fosseconsentito di effettuare l’opzione prevista dall’art. 32 della leggen. 21/1986 cit., restando iscritta anche all’albo avvocati,paventando, in caso contrario, la necessità di cancellarsi dallaCassa commercialisti, così “rinunciando alla propria futuraretribuzione pensionistica”.3.3. Si riscontra un primo profilo di illegittimità, connesso ad undifetto di interesse al ricorso: non vi sono elementi per farritenere concreto e non meramente supposto un pericolo per laposizione assicurativa, non avendo la ricorrente dedotto né diaver esercitato l’opzione di cui all’art. 32 cit. né – ancor più etanto meno – che la Cassa commercialisti abbia proceduto allacancellazione della sua posizione, di tal chè, gli argomentiesposti in questa sede si presentano come fondati su aspettimeramente ipotetici.3.4. La parte lamenta una violazione di legge. L’iscrizione allaCassa forense è, però, stata effettuata in ossequio ad unanorma, appunto l’art. 21 cit., in forza della quale ilprovvedimento è obbligatorio nel momento in cui ilprofessionista si iscrive all’albo: trattasi di disposizione che nonpone dubbi interpretativi, stante la chiara formulazione, e che èstata letta correttamente dai giudici di merito.3.5. Il motivo correla la doglianza al fatto che la Corte nonavrebbe deciso sul contrasto tra le due norme, ossia, appunto,l’art. 32 della legge n. 21/1986 e l’art. 21 della legge n.247/2012: scrive la ricorrente, a pagina 7, che la Corte “haNumero registro generale 21562/2022violato il disposto normativo senza decidere sul contrasto …N. umero sezionale 2878/2026Numero di raccolta generale 20785/2026assumendo che la norma successiva … sia assorbente delDlaat a pubblicazione 19/06/2026norma precedente …, normativa che perciò dovrebbe ritenersiabrogata in favore del disposto di cui all’art. 21 della legge n.247/2012”.In realtà il motivo in parte qua non si confronta con lamotivazione, perché la Corte ha, viceversa, decisoargomentando proprio sul superamento del supposto contrasto,dando prevalenza alla norma speciale sopravvenuta, inapplicazione del criterio cronologico.3.6. Inoltre, nel ricorso si afferma che la Corte avrebbe ritenutoche la legge di riforma dell’ordinamento forense fosse normaspeciale e quella di riforma della cassa commercialisti fossenorma generale: tale doglianza è fuori fuoco rispetto allamotivazione, perché la sentenza ha, la contrario, affermato che“Interpretando il quadro normativo, si addiviene però allaconclusione che la seconda norma ha carattere speciale, perchéstrettamente correlata alle professioni legali, così da poterederogare ad altra disciplina speciale, e - soprattutto - èposteriore all'art. 32 legge 21/1986, con la conseguenza diavere (con riferimento allo specifico settore forense)determinato un effetto abrogativo della suindicata precedentenorma”.3.7. La parte ventila altresì una possibile incostituzionalità dellanorma. La questione, però, nel secondo motivo è posta intermini di omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360,comma 1, n. 5 cod. proc. civ.: l’omissione, quindi, è riferita nonad un fatto storico – che sia stato pretermesso nonostante fossestato oggetto di discussione – ma ad una tesi difensiva, subspecie di eccezione di incostituzionalità della norma che imponel’iscrizione alla Cassa forense, il che rende la doglianzaNumero registro generale 21562/2022inammissibile, anche a non voler considerare che le osservazionNi umero sezionale 2878/2026Numero di raccolta generale 20785/2026svolte in punto difetto di interesse si riverberano anche sullDaat a pubblicazione 19/06/2026supposta, lamentata illegittimità.4. Il ricorso è, pertanto, nel complesso inammissibile, conconseguente condanna al pagamento delle spese di legittimitàsecondo soccombenza, come liquidate in dispositivo.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, va datoparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, laddove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dilegittimità, che liquida in euro 3000,00 compensi, euro 200,00per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessoricome per legge.Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, laddove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale dell’11 giugno2026.La PresidenteRossana Mancino