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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05106/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, con riferimento ai rapporti tra l'associazione per delinquere e i reati fine, la giurisprudenza, pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253).

Nel caso di specie, i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli dell'Il marzo 2016 erano stati del tutto estemporanei, in quanto posti in essere al fine di costringere il gestore di una piazza di spaccio nel rione Conocal di Ponticelli a corrispondere al clan [OSCURATO:PERSONA] (del quale Marino era un sodale) una somma di denaro.

Secondo il giudice dell'esecuzione, tale vicenda non poteva essere stata programmata dal condannato al momento dell'adesione all'associazione, essendo stata ideata solo quando era sorto, nel quadrante meridionale della città di Napoli, un conflitto per il controllo del territorio tra il clan di appartenenza e gli esponenti della contendente associazione di tipo mafioso riconducibile alla famiglia D'Amico, il cui leader era stato scarcerato e aveva, quindi, cominciato a rivendicare il dominio del territorio.

Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto: il giudice dell'esecuzione ha correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, con riferimento ai rapporti tra l'associazione per delinquere e i reati fine, la giurisprudenza, pur non escludendo in linea di principio la possibilità del riconoscimento del vincolo della continuazione tra gli stessi, richiede che i reati fine siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio criminoso (Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253). Nel caso di specie, i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli dell'Il marzo 2016 erano stati del tutto estemporanei, in quanto posti in essere al fine di costringere il gestore di una piazza di spaccio nel rione Conocal di Ponticelli a corrispondere al clan [OSCURATO:PERSONA] (del quale Marino era un sodale) una somma di denaro. Secondo il giudice dell'esecuzione, tale vicenda non poteva essere stata programmata dal condannato al momento dell'adesione all'associazione, essendo stata ideata solo quando era sorto, nel quadrante meridionale della città di Napoli, un conflitto per il controllo del territorio tra il clan di appartenenza e gli esponenti della contendente associazione di tipo mafioso riconducibile alla famiglia D'Amico, il cui leader era stato scarcerato e aveva, quindi, cominciato a rivendicare il dominio del territorio. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto: il giudice dell'esecuzione ha correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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