Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 20269/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE- [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere - Ud.20/10/2022 - CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C onsiglier a Rel.

R.G.N.27957/2017 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consiglier a - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 27957-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V ia [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, Via [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti; Ric. 2017 n. 27957 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -2- -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”; -intimato - avverso la sentenza n. 1833/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di precetto notificato il 16/07/2003, [OSCURATO:PERSONA], in virtù del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Napoli-Sezione Fallimentare in data 26/02/2003, intimava a [OSCURATO:PERSONA] il rilascio del box auto contraddistinto alla partita 836, foglio 4, particella 214, sub 101, sito in Calvizzano, via [OSCURATO:PERSONA], n. 36, int. 4, piano s-t, già appartenente alla società fallita “La nostra casa” [OSCURATO:SOCIETA].

2. Con atto del 11/09/2003, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione a precetto, deducendo che il bene in questione era di sua proprietà per averlo acquistato dalla società cooperativa “La nostra casa” a mezzo atto [OSCURATO:PERSONA] del 22/12/1989, regolarmente trascritto prima del decreto di trasferimento, che reputava a lei non opponibile.

3. Si costituiva l’intimante [OSCURATO:PERSONA], contestando la domanda e chiamando in causa il [OSCURATO:PERSONA] della Coop.

“La nostra casa” per essere garantito dall’evizione in caso di accoglimento dell’opposizione.

4. Il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Marano, con sentenza n. 659/2011 ha rigettato l’opposizione.

Ric. 2017 n. 27957 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -3-

5. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1833/2017 del 27/04/2017, nel respingereil gravame principale proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e nel dichiarare inammissibile l’appello incidentale proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione impugnata.

Dopo avere qualificato l’istanza avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] quale azione di rilascio di natura personale ai sensi dell’art. 2930 c.c., la Corte territoriale ha ritenuto necessaria nella specie la concreta individuazione del bene oggetto di rilascio, per accertare se il decreto di trasferimento avesseeffettivamente ad oggetto il bene occupato dall’opponente.

Il giudice del gravame ha ritenuto corretta la risposta all’uopo fornita dal CTU nominato dal Tribunale, che ha appurato che la [OSCURATO:PERSONA] non era assegnataria del box oggetto di trasferimento (nel cui possesso era stata immessa), ma del box confinante.

Da qui, l’inesistenza di un conflitto tra titoli, come preteso dall’originaria opponente, posto che l’atto di alienazione dell’immobile in favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il decreto di trasferimento hanno ad oggetto due immobili autonomamente identificati sul piano catastale.

6. Avverso la decisione di secondo grado la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di impugnazione.

7. Resiste con controricorso il sig.

DiFenzo Mario, eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività e per violazione del requisito dell’autosufficienza, nonché la sua infondatezza.

8. [OSCURATO:PERSONA] “La nostra casa” Soc.

Coop. non ha svolto difese in questa sede.

9. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memoria.

Ric. 2017 n. 27957 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -4- [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame dell’eccezione di inopponibilità del decreto e la conseguente omessa pronunciasul punto, con violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c.

Sostiene la ricorrente che, vertendosi nella specie in tema di azione di rivendica, il sig. [OSCURATO:PERSONA], quale rivendicante, avrebbe dovuto fornire la prova della titolarità del diritto di proprietà.

Conseguentemente, il mancato assolvimento di tale onere probatorio avrebbe dovuto condurre i giudici di merito ad accogliere l’opposizione al decreto di trasferimento.

In particolare, si contesta che la sentenza di secondo grado, limitandosi ad aderire alle considerazioni svolte dal consulente tecnico d’ufficio, avrebbe omesso di esaminare l’eccezione di inopponibilità del decreto di trasferimento, riproposta in sede di appello, così incorrendo nel vizio di omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. 2.-Il secondo motivo è così rubricato: “ Violazione dell’art.948 c.c. e del principio affermato da Cass.

Sezioni Unite con sent. 7305/14.

Falsa applicazione degli artt. 586 c.p.c. e 2930 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”.

Con esso la ricorrente censura la violazione di legg e con riferimento agli artt. 948 c.c., 586 c.p.c. e 2930 c.c., nonché del principio affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 7305/14, secondo cui l’azione di rilascio di un bene esercitata dall’attore sulla base della titolarità in suo capo del diritto di proprietà e dell’assenza di titoli che giustifichino il possesso o la detenzione in capo al convenuto, si qualifica come azione di rivendicazione, come tale sottoposta all’onere probatorio Ric. 2017 n. 27957 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -5- gravante in capo all’attore, il quale deve fornire la prova del proprio titolo di proprietà. 3.- Con il terzo motivo la ricorrente si duole del v izio di motivazione sulla qualificazione giuridica dell’azione, dell’omesso esame dei fatti decisivie della falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 360 comma 1, n. 3e n. 5c.p.c. e della v iolazione dell’art. 2697 c.c. , ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.

La ricorrente censura l’illogicità della motivazione e l’omesso esame di fatti decisivi in punto di qualificazione giuridica dell’azione come azione di natura personale ai sensi dell’art.2930 c.c. anziché come azione di natura reale.

In particolare, il fatto decisivo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare è insito nella contestazione del diritto di proprietà in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe dovuto portare i giudici di secondo grado ad indagare non già l’effettiva occupazione da parte dell’odierna ricorrente dell’immobile oggetto di trasferimento, bensì l’efficacia dell’acquisto dell’odierno controricorrente attraverso l’assolvimento dell’onere probatorio richiesto dall’azione di rivendicazione. 4.-Il quarto motivo prospetta la violazione dell’art. 1362 c.c. (ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.), la motivazione carente (ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.) e l’ e rror in procedendo ( ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.).

Con questo ultimo motivo la ricorren te si duole dell a violazione dell’art. 1362 c.c. laddove la Corte territoriale, nell’aderire alle risultanze della C.T.U., ha attribuito alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di un box auto distinto da quello oggetto del decreto di trasferimento, esclusivamente sulla base deidati catastali, laddove avrebbe invece dovuto indagare l’intenzione Ric. 2017 n. 27957 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -6- delle parti, desumibile dai relativi comportamenti.

Lamenta inoltre la mancata ammissione di prove per testi volte ad individuare quale fosse il box auto acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 5.- Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso avanzata dal controricorrente.

Essendo l’atto introduttivo del giudizio anteriore al4 luglio 2009, vige per esso ancora il termine annuale per proporre ricorso in cassazione (come chiarito da Cass. n. 622/2022e da Cass. n. 6784/2012), per cui a nulla rileva la richiamata inapplicabilità della sospensione feriale dei termini al caso di opposizione all’esecuzione, riferita al superamento del termine semestrale.

La sentenza impugnata è stata depositata in data 27.04.2017 e il ricorso è stato notificat o i n data 27.11.2017 , dunque ampiamente entro i termini previsti dall’art. 327 c.p.c., nella stesuraapplicabile ratione temporis. 6.-Va anche disatteso il rilievo di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, in quanto parte ricorrente avrebbe omesso di indicare specificamente le norme di legge ritenute violate e le statuizioni della sentenza della Corte di appello ritenute in contrasto con le medesime, dato che le censure sono comprensibili e, a prescindere dalle formule usate nella rubrica dei motivi, sufficientemente articolate in relazione ai vizi denunciati.

Costituisce principio consolidato che in tema di ricorso per cassazione, “l'indicazione delle norme che si assumono violate non è un requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità della censura, ma solo un elemento richiesto al fine di chiarirne il contenuto e di identificare i limiti Ric. 2017 n. 27957 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -7- dell'impugnazione, sicché la relativa omissione può comportare l'inammissibilità della singola doglianza soltanto se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano …di individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti, così precludendo la delimitazione delle questioni sollevata” ( cfr., tra altre, Cass.n. 25044/2013).

Si deve anche richiamare al riguardo quanto affermato nella giurisprudenza di questo Giudice (Cass.

S.U. n. 8950/2022), secondo cui il principio di autosufficienza del ricorso non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, in conformità alle indicazioni provenienti dal la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza Succi/Italia del 28.10.2021 ric.55064/11).

7. -Pur ammissibile, il ricorso è tuttavia privo di fondamento enon merita accoglimento. 8.- I primi tre motivi propongono sostanzialmente, sotto differenti angolature, le medesime doglianze riguardo all’inopponibilità alla [OSCURATO:PERSONA] del decreto di trasferimento emesso ai sensi dell’art. 586 c.p.c.

La ricorrente opponeva infatti a tale decreto un antecedente titolo di acquisto della proprietà dello stesso bene (l’atto notaio [OSCURATO:PERSONA] del 22.12.1989),che si è rivelato in realtà riferito a un bene diverso.

La tesi della ricorrente è volta a sostenere che l’azione promossa dall’aggiudicatario avrebbe dovuto essere qualificata come azione reale di rivendicazione e non - secondo quanto affermato dal primo giudice e confermato dal giudice di seconda istanza –quale azione personale di rilascio ex art. 2930 c.c., per avere essa eccepito che il bene oggetto del rilascio era di sua proprietà.

Ric. 2017 n. 27957 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -8- 8.1.-La sentenza impugnata è immune da censure sul piano logico e giuridico.

Il decreto di trasferimento costituisce , ai sensi dell’art. 586 comma terzo c.p.c., titolo esecutivo per il rilasciodell’immobile espropriato in favore dell'aggiudicatario al quale l'immobile è stato trasferito, opponibile “non solo nei riguardi del debitore esecutato, ma anche nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell'immobile medesimo e non vanti un diritto reale o personale già opponibile al creditore pignorante” (Cass.n. 15268/2006;n. 18179/2007) .

L’azione di cui è causa è stata pertanto qualificata come azione di rilascio di natura personale e ricondotta alla previsione dell’art. 2930 c.c., chiarendo la sentenza gravata che, in forza dell’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], la questione sottoposta al suo esame riguardava la concreta individuazione del bene oggettodi rilascio, ossia la verifica se il decreto di trasferimento azionato avesse effettivamente trasferito lo stesso bene occupato dalla [OSCURATO:PERSONA].

Nel caso di specie l’accertamento compiut o nel merito ha permesso di accertare che i beni erano differenti: come riconosce la Corte distrettuale, “è emerso dalla perizia e dagli stessi atti di causa che la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato il box identificato al foglio 4, p.lla 214, sub 102, mentre al [OSCURATO:PERSONA] è stato trasferito il box identificato in catasto al fg. 4, p.lla 214, sub 101”. 8.2.-Ne deriva anzitutto l’erroneità della doglianza di parte ricorrente, contenuta nel primo motivo, avente ad oggetto l’omessa pronuncia sull’eccezione di inopponibilità del decreto.

Ric. 2017 n. 27957 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -9- Non si può infatti imputare al giudice a quoalcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la Corte di appello non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla proposta eccezione.

L'opponente ha dedotto, a fondamento dell'opposizione, che il box auto era di sua proprietà e non deldebitore esecutato.

La Corte di appello ha per contro ritenuto dimostrato, sulla scorta delle conclusioni del CTU, che il garage era effettivamente di proprietà del debitore esecutato,e non dell'opponente.

L'accertamento della proprietà dell'immobile in capo al debitore esecutato, sia pure ai soli fini del giudizio oppositivo, ha quale corollario l'accertamento implicito che il decreto di trasferimento è valido ed efficace, perché emesso contro l'effettivo proprietario.

La Corte distrettuale , dunque, si è effettivamente pronunciata (implicitamente ma inequivocabilmente) sulla opponibilità del decreto di trasferimento alla [OSCURATO:PERSONA].

8.3. - Il secondo e il terzo motivo , per ragioni di connessione, possono essere esaminati congiuntamentee sono entrambi infondati.

Non ha anzitutto ragion d’essere la tesi che si verteva, nella specie, in tema di azione di rivendicazione.

Per costante giurisprudenza di legittimità, “l’azione di rivendica postula l’esistenza di un conflitto tra titoli, determinato dal convenuto che nega la proprietà dell’attore, contrapponendo al titolo da costui vantato un proprio, diverso, incompatibile titolo di acquisto originario o derivativo” (Cass. n. 28349/2011; n. 1545/2016, n. 27218/2022).

Nel caso di specie, come rilevato dalla sentenza impugnata, non sussisteva dunque alcun conflitto tra titoli, posto che “l’apparente contrasto tra l’atto di assegnazione e il decreto di Ric. 2017 n. 27957 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -10- trasferimento riguarda due beni autonomamente identificati sul piano catastale”.

Ne può dirsi che l’azione si sia trasformata in azione di rivendicazionee come tale avrebbe dovuto essere qualificata dal giudice del merito, facendo assumere al [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di rivendicante,per effetto dell’eccezione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] , contenuta nelle Note istruttorie 17.1.2007, riportate a pag. 3 del ricorso e richiamate anche nella memoria illustrativa, ossia l’avere l’opponente eccepito che il titolo di rilascio “non si riferisce al bene rivendicato e che, seppure riguardasse quest’ultimo, l’atto di acquisto della signora [OSCURATO:PERSONA] risultava trascritto prima”.

In quanto titolo appartenente al catalogo di cui all’art. 474 c.p.c., il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c. legittima l’aggiudicatario ad esercitare l’azione esecutiva non solo nei confronti del debitore esecutato, ma anche nei confronti di chi occupi il bene aggiudicato sine titulo.

In un precedentesostanzialmente identico al caso di specie, nel quale l’opponente sostenevaessere il bene esecutato di sua proprietà e non di proprietà del fratello, debitore esecutato, questa Corte di legittimità, dopo avere affermato il carattere di opponibilità “erga omnes” del decreto di trasferimento, ha precisato che colui che intenda proporre opposizione “non può limitarsi ad invocare la nullità del detto titolo, ma deve dimostrare di essere titolare di un diritto reale o di godimento su tale bene, che ne giustifichi il possesso o la detenzione, così esplicitando il proprio interesse ad agire” (Cass. n. 11285/2020). [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna dimostrazione al riguardo, conducendo la Corte di merito a precisare che “il motivo dell'opposizione riguarda dunque solo l'errore in cui sarebbe in Ric. 2017 n. 27957 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -11- corsa la [OSCURATO:PERSONA] all'esito del proprio atto di assegnazione, essendo stata immessa nel possesso in un immobile non corrispondente a quello a lei alienato con l'atto di assegnazione sopra menzionato”.

Anche sotto questo profilo, pertanto, non sussiste la denunziata violazione dell’art. 2697 c.c., non configurandosi alcuna inversione degli oneri probatori tra le parti, posto che l’indagine – pure in questo caso diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente - “ non doveva riguardare la prova certa dell’acquisto dell’odierno resistente attraverso la cosiddetta probatio diabolica”.

Quanto alle restanti deduzioni sviluppate nel motivo di ricorso, le critiche di illogicità e di incoerenza della motivazione non sono più ammissibili dopo la novellazione dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., mentre l’omesso esame di fatto decisivo ripropone in sostanza le medesime doglianze già alla base del primo mezzo di ricorso (pag. 9: “come evidenziato nel primo motivo”), esponendosi agli stessi rilievi critici. 9.-Il quarto motivo è anch’esso infondato.

Non è corretta l’affermazione che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente fondato l ’individuazione del bene trasferito solo sui dati catastali, in quanto la stessa ha motivato il rilievo primario di tali dati per identificare il bene oggetto dell’assegnazione e ha specificamente esaminato le risultanze della consulenza tecnica appositamente disposta in prime cure per eliminare l’incertezza sul boxauto trasferito.

L’ausiliario del giudice, con argomentazioni che sono state condivise dalla Corte di appello, ha ritenuto inidoneae insufficiente la sola indicazione dei confini ai fini identificativi del box auto aggiudicato , come vorrebbe la [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2017 n. 27957 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -12- Queste argomentazioni saldano la sentenza impugnata alla tendenza confermata da questa Corte di legittimità che eleva l’uso dei dati catastali, in materia di espropriazione immobiliare, per l’individuazione del bene pignorato, considerando la stesura dell’art. 2826 c.c., ricordata dal giudice a quo, a strumento idoneo ad indentificareunivocamente un immobile e a sopperire “alle esigenze di certezza sottese alla pubblicità immobiliare ed all'evoluzione della medesima su basi di dati omogenei e fruibili, di immediata percepibilità e riscontrabilità -mediante il sistema dei registri immobiliari o tavolari - anche da parte dei terzi, a tutela del loro affidamento ed in ultima analisi della sicurezza ed affidabilità dei traffici giuridici che quei beni abbiano ad oggetto” (Cass. n. 11272/2014).

La restante parte del motivo attiene alla doglianza avverso la mancata ammissione di una prova testimoniale sull’individuazione del box auto che era stato assegnato dalla cooperativa “La nostra casa” alla ricorrente , che concretizzerebbe anche la violazione dell’art. 1362 c.c. per non avere la Corte di appello indagato sul comportamento delle parti.

Queste argomentazioni si prestano ad essere confutate sotto due profili.

Il primo è che l’interpretazione del titolo esecutivo costituisce attività che spetta al giudice dell’esecuzione, che può ricorrere ad elementi extratestuali solo ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto, quando questi elementi siano ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice che ha emesso il provvedimento (Cass. n. 1806/2020 e ora Cass.

SS.UU. n. 5633/2022).

Ric. 2017 n. 27957 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -13- Il secondo è che la contestazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale è stata avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] senza precisare sequeste richieste istruttorie fossero state riproposte all’udienza di precisazione delle conclusioni, dovendosi diversamente ritenere le prove rinunciate.

Costituisce infatti insegnamento della giurisprudenza di questa Corte che la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie “ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione.

Tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione ( Cass. n. 36134/2021; n. 5741/2019) . 10.- In definitiva , il ricorso va rigettato e – in forza del principio della soccombenza -parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo. 11.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Ric. 2017 n. 27957 sez.

S2 -ud. 20-10-2022 -14- La Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, che liquida in euro2.300,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE- [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere - Ud.20/10/2022 - CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C onsiglier a Rel. R.G.N.27957/2017 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consiglier a - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 27957-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V ia [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, Via [OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti; Ric. 2017 n. 27957 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -2- -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”; -intimato - avverso la sentenza n. 1833/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di precetto notificato il 16/07/2003, [OSCURATO:PERSONA], in virtù del decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Napoli-Sezione Fallimentare in data 26/02/2003, intimava a [OSCURATO:PERSONA] il rilascio del box auto contraddistinto alla partita 836, foglio 4, particella 214, sub 101, sito in Calvizzano, via [OSCURATO:PERSONA], n. 36, int. 4, piano s-t, già appartenente alla società fallita “La nostra casa” [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Con atto del 11/09/2003, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione a precetto, deducendo che il bene in questione era di sua proprietà per averlo acquistato dalla società cooperativa “La nostra casa” a mezzo atto [OSCURATO:PERSONA] del 22/12/1989, regolarmente trascritto prima del decreto di trasferimento, che reputava a lei non opponibile. 3. Si costituiva l’intimante [OSCURATO:PERSONA], contestando la domanda e chiamando in causa il [OSCURATO:PERSONA] della Coop. “La nostra casa” per essere garantito dall’evizione in caso di accoglimento dell’opposizione. 4. Il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Marano, con sentenza n. 659/2011 ha rigettato l’opposizione. Ric. 2017 n. 27957 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -3- 5. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1833/2017 del 27/04/2017, nel respingereil gravame principale proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e nel dichiarare inammissibile l’appello incidentale proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione impugnata. Dopo avere qualificato l’istanza avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] quale azione di rilascio di natura personale ai sensi dell’art. 2930 c.c., la Corte territoriale ha ritenuto necessaria nella specie la concreta individuazione del bene oggetto di rilascio, per accertare se il decreto di trasferimento avesseeffettivamente ad oggetto il bene occupato dall’opponente. Il giudice del gravame ha ritenuto corretta la risposta all’uopo fornita dal CTU nominato dal Tribunale, che ha appurato che la [OSCURATO:PERSONA] non era assegnataria del box oggetto di trasferimento (nel cui possesso era stata immessa), ma del box confinante. Da qui, l’inesistenza di un conflitto tra titoli, come preteso dall’originaria opponente, posto che l’atto di alienazione dell’immobile in favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il decreto di trasferimento hanno ad oggetto due immobili autonomamente identificati sul piano catastale. 6. Avverso la decisione di secondo grado la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di impugnazione. 7. Resiste con controricorso il sig. DiFenzo Mario, eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività e per violazione del requisito dell’autosufficienza, nonché la sua infondatezza. 8. [OSCURATO:PERSONA] “La nostra casa” Soc. Coop. non ha svolto difese in questa sede. 9. In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato memoria. Ric. 2017 n. 27957 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -4- [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omesso esame dell’eccezione di inopponibilità del decreto e la conseguente omessa pronunciasul punto, con violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. Sostiene la ricorrente che, vertendosi nella specie in tema di azione di rivendica, il sig. [OSCURATO:PERSONA], quale rivendicante, avrebbe dovuto fornire la prova della titolarità del diritto di proprietà. Conseguentemente, il mancato assolvimento di tale onere probatorio avrebbe dovuto condurre i giudici di merito ad accogliere l’opposizione al decreto di trasferimento. In particolare, si contesta che la sentenza di secondo grado, limitandosi ad aderire alle considerazioni svolte dal consulente tecnico d’ufficio, avrebbe omesso di esaminare l’eccezione di inopponibilità del decreto di trasferimento, riproposta in sede di appello, così incorrendo nel vizio di omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. 2.-Il secondo motivo è così rubricato: “ Violazione dell’art.948 c.c. e del principio affermato da Cass. Sezioni Unite con sent. 7305/14. Falsa applicazione degli artt. 586 c.p.c. e 2930 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”. Con esso la ricorrente censura la violazione di legg e con riferimento agli artt. 948 c.c., 586 c.p.c. e 2930 c.c., nonché del principio affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 7305/14, secondo cui l’azione di rilascio di un bene esercitata dall’attore sulla base della titolarità in suo capo del diritto di proprietà e dell’assenza di titoli che giustifichino il possesso o la detenzione in capo al convenuto, si qualifica come azione di rivendicazione, come tale sottoposta all’onere probatorio Ric. 2017 n. 27957 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -5- gravante in capo all’attore, il quale deve fornire la prova del proprio titolo di proprietà. 3.- Con il terzo motivo la ricorrente si duole del v izio di motivazione sulla qualificazione giuridica dell’azione, dell’omesso esame dei fatti decisivie della falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 360 comma 1, n. 3e n. 5c.p.c. e della v iolazione dell’art. 2697 c.c. , ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. La ricorrente censura l’illogicità della motivazione e l’omesso esame di fatti decisivi in punto di qualificazione giuridica dell’azione come azione di natura personale ai sensi dell’art.2930 c.c. anziché come azione di natura reale. In particolare, il fatto decisivo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare è insito nella contestazione del diritto di proprietà in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe dovuto portare i giudici di secondo grado ad indagare non già l’effettiva occupazione da parte dell’odierna ricorrente dell’immobile oggetto di trasferimento, bensì l’efficacia dell’acquisto dell’odierno controricorrente attraverso l’assolvimento dell’onere probatorio richiesto dall’azione di rivendicazione. 4.-Il quarto motivo prospetta la violazione dell’art. 1362 c.c. (ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.), la motivazione carente (ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.) e l’ e rror in procedendo ( ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.). Con questo ultimo motivo la ricorren te si duole dell a violazione dell’art. 1362 c.c. laddove la Corte territoriale, nell’aderire alle risultanze della C.T.U., ha attribuito alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di un box auto distinto da quello oggetto del decreto di trasferimento, esclusivamente sulla base deidati catastali, laddove avrebbe invece dovuto indagare l’intenzione Ric. 2017 n. 27957 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -6- delle parti, desumibile dai relativi comportamenti. Lamenta inoltre la mancata ammissione di prove per testi volte ad individuare quale fosse il box auto acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 5.- Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso avanzata dal controricorrente. Essendo l’atto introduttivo del giudizio anteriore al4 luglio 2009, vige per esso ancora il termine annuale per proporre ricorso in cassazione (come chiarito da Cass. n. 622/2022e da Cass. n. 6784/2012), per cui a nulla rileva la richiamata inapplicabilità della sospensione feriale dei termini al caso di opposizione all’esecuzione, riferita al superamento del termine semestrale. La sentenza impugnata è stata depositata in data 27.04.2017 e il ricorso è stato notificat o i n data 27.11.2017 , dunque ampiamente entro i termini previsti dall’art. 327 c.p.c., nella stesuraapplicabile ratione temporis. 6.-Va anche disatteso il rilievo di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, in quanto parte ricorrente avrebbe omesso di indicare specificamente le norme di legge ritenute violate e le statuizioni della sentenza della Corte di appello ritenute in contrasto con le medesime, dato che le censure sono comprensibili e, a prescindere dalle formule usate nella rubrica dei motivi, sufficientemente articolate in relazione ai vizi denunciati. Costituisce principio consolidato che in tema di ricorso per cassazione, “l'indicazione delle norme che si assumono violate non è un requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità della censura, ma solo un elemento richiesto al fine di chiarirne il contenuto e di identificare i limiti Ric. 2017 n. 27957 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -7- dell'impugnazione, sicché la relativa omissione può comportare l'inammissibilità della singola doglianza soltanto se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano …di individuare le norme ed i principi di diritto asseritamente trasgrediti, così precludendo la delimitazione delle questioni sollevata” ( cfr., tra altre, Cass.n. 25044/2013). Si deve anche richiamare al riguardo quanto affermato nella giurisprudenza di questo Giudice (Cass. S.U. n. 8950/2022), secondo cui il principio di autosufficienza del ricorso non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, in conformità alle indicazioni provenienti dal la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza Succi/Italia del 28.10.2021 ric.55064/11). 7. -Pur ammissibile, il ricorso è tuttavia privo di fondamento enon merita accoglimento. 8.- I primi tre motivi propongono sostanzialmente, sotto differenti angolature, le medesime doglianze riguardo all’inopponibilità alla [OSCURATO:PERSONA] del decreto di trasferimento emesso ai sensi dell’art. 586 c.p.c. La ricorrente opponeva infatti a tale decreto un antecedente titolo di acquisto della proprietà dello stesso bene (l’atto notaio [OSCURATO:PERSONA] del 22.12.1989),che si è rivelato in realtà riferito a un bene diverso. La tesi della ricorrente è volta a sostenere che l’azione promossa dall’aggiudicatario avrebbe dovuto essere qualificata come azione reale di rivendicazione e non - secondo quanto affermato dal primo giudice e confermato dal giudice di seconda istanza –quale azione personale di rilascio ex art. 2930 c.c., per avere essa eccepito che il bene oggetto del rilascio era di sua proprietà. Ric. 2017 n. 27957 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -8- 8.1.-La sentenza impugnata è immune da censure sul piano logico e giuridico. Il decreto di trasferimento costituisce , ai sensi dell’art. 586 comma terzo c.p.c., titolo esecutivo per il rilasciodell’immobile espropriato in favore dell'aggiudicatario al quale l'immobile è stato trasferito, opponibile “non solo nei riguardi del debitore esecutato, ma anche nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell'immobile medesimo e non vanti un diritto reale o personale già opponibile al creditore pignorante” (Cass.n. 15268/2006;n. 18179/2007) . L’azione di cui è causa è stata pertanto qualificata come azione di rilascio di natura personale e ricondotta alla previsione dell’art. 2930 c.c., chiarendo la sentenza gravata che, in forza dell’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], la questione sottoposta al suo esame riguardava la concreta individuazione del bene oggettodi rilascio, ossia la verifica se il decreto di trasferimento azionato avesse effettivamente trasferito lo stesso bene occupato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Nel caso di specie l’accertamento compiut o nel merito ha permesso di accertare che i beni erano differenti: come riconosce la Corte distrettuale, “è emerso dalla perizia e dagli stessi atti di causa che la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato il box identificato al foglio 4, p.lla 214, sub 102, mentre al [OSCURATO:PERSONA] è stato trasferito il box identificato in catasto al fg. 4, p.lla 214, sub 101”. 8.2.-Ne deriva anzitutto l’erroneità della doglianza di parte ricorrente, contenuta nel primo motivo, avente ad oggetto l’omessa pronuncia sull’eccezione di inopponibilità del decreto. Ric. 2017 n. 27957 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -9- Non si può infatti imputare al giudice a quoalcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché la Corte di appello non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla proposta eccezione. L'opponente ha dedotto, a fondamento dell'opposizione, che il box auto era di sua proprietà e non deldebitore esecutato. La Corte di appello ha per contro ritenuto dimostrato, sulla scorta delle conclusioni del CTU, che il garage era effettivamente di proprietà del debitore esecutato,e non dell'opponente. L'accertamento della proprietà dell'immobile in capo al debitore esecutato, sia pure ai soli fini del giudizio oppositivo, ha quale corollario l'accertamento implicito che il decreto di trasferimento è valido ed efficace, perché emesso contro l'effettivo proprietario. La Corte distrettuale , dunque, si è effettivamente pronunciata (implicitamente ma inequivocabilmente) sulla opponibilità del decreto di trasferimento alla [OSCURATO:PERSONA]. 8.3. - Il secondo e il terzo motivo , per ragioni di connessione, possono essere esaminati congiuntamentee sono entrambi infondati. Non ha anzitutto ragion d’essere la tesi che si verteva, nella specie, in tema di azione di rivendicazione. Per costante giurisprudenza di legittimità, “l’azione di rivendica postula l’esistenza di un conflitto tra titoli, determinato dal convenuto che nega la proprietà dell’attore, contrapponendo al titolo da costui vantato un proprio, diverso, incompatibile titolo di acquisto originario o derivativo” (Cass. n. 28349/2011; n. 1545/2016, n. 27218/2022). Nel caso di specie, come rilevato dalla sentenza impugnata, non sussisteva dunque alcun conflitto tra titoli, posto che “l’apparente contrasto tra l’atto di assegnazione e il decreto di Ric. 2017 n. 27957 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -10- trasferimento riguarda due beni autonomamente identificati sul piano catastale”. Ne può dirsi che l’azione si sia trasformata in azione di rivendicazionee come tale avrebbe dovuto essere qualificata dal giudice del merito, facendo assumere al [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di rivendicante,per effetto dell’eccezione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] , contenuta nelle Note istruttorie 17.1.2007, riportate a pag. 3 del ricorso e richiamate anche nella memoria illustrativa, ossia l’avere l’opponente eccepito che il titolo di rilascio “non si riferisce al bene rivendicato e che, seppure riguardasse quest’ultimo, l’atto di acquisto della signora [OSCURATO:PERSONA] risultava trascritto prima”. In quanto titolo appartenente al catalogo di cui all’art. 474 c.p.c., il decreto di trasferimento di cui all’art. 586 c.p.c. legittima l’aggiudicatario ad esercitare l’azione esecutiva non solo nei confronti del debitore esecutato, ma anche nei confronti di chi occupi il bene aggiudicato sine titulo. In un precedentesostanzialmente identico al caso di specie, nel quale l’opponente sostenevaessere il bene esecutato di sua proprietà e non di proprietà del fratello, debitore esecutato, questa Corte di legittimità, dopo avere affermato il carattere di opponibilità “erga omnes” del decreto di trasferimento, ha precisato che colui che intenda proporre opposizione “non può limitarsi ad invocare la nullità del detto titolo, ma deve dimostrare di essere titolare di un diritto reale o di godimento su tale bene, che ne giustifichi il possesso o la detenzione, così esplicitando il proprio interesse ad agire” (Cass. n. 11285/2020). [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna dimostrazione al riguardo, conducendo la Corte di merito a precisare che “il motivo dell'opposizione riguarda dunque solo l'errore in cui sarebbe in Ric. 2017 n. 27957 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -11- corsa la [OSCURATO:PERSONA] all'esito del proprio atto di assegnazione, essendo stata immessa nel possesso in un immobile non corrispondente a quello a lei alienato con l'atto di assegnazione sopra menzionato”. Anche sotto questo profilo, pertanto, non sussiste la denunziata violazione dell’art. 2697 c.c., non configurandosi alcuna inversione degli oneri probatori tra le parti, posto che l’indagine – pure in questo caso diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente - “ non doveva riguardare la prova certa dell’acquisto dell’odierno resistente attraverso la cosiddetta probatio diabolica”. Quanto alle restanti deduzioni sviluppate nel motivo di ricorso, le critiche di illogicità e di incoerenza della motivazione non sono più ammissibili dopo la novellazione dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., mentre l’omesso esame di fatto decisivo ripropone in sostanza le medesime doglianze già alla base del primo mezzo di ricorso (pag. 9: “come evidenziato nel primo motivo”), esponendosi agli stessi rilievi critici. 9.-Il quarto motivo è anch’esso infondato. Non è corretta l’affermazione che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente fondato l ’individuazione del bene trasferito solo sui dati catastali, in quanto la stessa ha motivato il rilievo primario di tali dati per identificare il bene oggetto dell’assegnazione e ha specificamente esaminato le risultanze della consulenza tecnica appositamente disposta in prime cure per eliminare l’incertezza sul boxauto trasferito. L’ausiliario del giudice, con argomentazioni che sono state condivise dalla Corte di appello, ha ritenuto inidoneae insufficiente la sola indicazione dei confini ai fini identificativi del box auto aggiudicato , come vorrebbe la [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2017 n. 27957 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -12- Queste argomentazioni saldano la sentenza impugnata alla tendenza confermata da questa Corte di legittimità che eleva l’uso dei dati catastali, in materia di espropriazione immobiliare, per l’individuazione del bene pignorato, considerando la stesura dell’art. 2826 c.c., ricordata dal giudice a quo, a strumento idoneo ad indentificareunivocamente un immobile e a sopperire “alle esigenze di certezza sottese alla pubblicità immobiliare ed all'evoluzione della medesima su basi di dati omogenei e fruibili, di immediata percepibilità e riscontrabilità -mediante il sistema dei registri immobiliari o tavolari - anche da parte dei terzi, a tutela del loro affidamento ed in ultima analisi della sicurezza ed affidabilità dei traffici giuridici che quei beni abbiano ad oggetto” (Cass. n. 11272/2014). La restante parte del motivo attiene alla doglianza avverso la mancata ammissione di una prova testimoniale sull’individuazione del box auto che era stato assegnato dalla cooperativa “La nostra casa” alla ricorrente , che concretizzerebbe anche la violazione dell’art. 1362 c.c. per non avere la Corte di appello indagato sul comportamento delle parti. Queste argomentazioni si prestano ad essere confutate sotto due profili. Il primo è che l’interpretazione del titolo esecutivo costituisce attività che spetta al giudice dell’esecuzione, che può ricorrere ad elementi extratestuali solo ove il contenuto del titolo sia obbiettivamente ambiguo o incerto, quando questi elementi siano ritualmente acquisiti nel processo ed a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice che ha emesso il provvedimento (Cass. n. 1806/2020 e ora Cass. SS.UU. n. 5633/2022). Ric. 2017 n. 27957 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -13- Il secondo è che la contestazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale è stata avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] senza precisare sequeste richieste istruttorie fossero state riproposte all’udienza di precisazione delle conclusioni, dovendosi diversamente ritenere le prove rinunciate. Costituisce infatti insegnamento della giurisprudenza di questa Corte che la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie “ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione ( Cass. n. 36134/2021; n. 5741/2019) . 10.- In definitiva , il ricorso va rigettato e – in forza del principio della soccombenza -parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo. 11.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2017 n. 27957 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -14- La Corte rigetta il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, che liquida in euro2.300,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 com
Decreto Cassazione n. 20269/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris