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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18359/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 27/06/2022 (a seguito di ricorso proposto dalla Procura generale presso la Corte di appello di Perugia) che ha annullato la sentenza del Tribunale di Terni in composizione monocratica del 14/11/2018, già riformata con sentenza del 02/02/2021 della Corte di appello di Perugia - previa esclusione delle circostanze aggravanti ex artt. 61 n. 2 e 11, nonché 625 n. 4 cod. pen. e non applicata la contestata recidiva, oltre che riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., computata con il criterio dell'equivalenza rispetto alla residua circostanza aggravante ex art. 625 n. 2 cod. pen. - ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi sette di reclusione ed euro quattrocento di multa.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] - con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - deducendo vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., stante l'omessa dichiarazione dell'intervento di una causa estintiva (primo motivo), nonché violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione, quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo) e, infine, violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla sussistenza del dolo specifico del reato di furto ed al mancato assorbimento nel reato di truffa.

3. Deve essere preliminarmente vagliato il primo motivo, a mezzo del quale la difesa deduce l'intervenuta prescrizione del fatto contestato, verificatasi in epoca antecedente rispetto all'emissione della sentenza di secondo grado.

Trattasi di una doglianza fondata.

Giova infatti premettere che questa Corte - con la succitata sentenza del 27/06/2022 - ha reso definitiva l'assoluzione per il contestato reato di truffa ed ha disposto il rinvio alla Corte di appello, per nuovo giudizio esclusivamente in ordine alla contestazione relativa al delitto di furto, ascritto sub b) della rubrica.

A mezzo della avversata decisione, la Corte di appello di Firenze ha escluso tre delle aggravanti contestate, oltre che la recidiva; la pronuncia di condanna ora impugnata, dunque, attiene ad un furto monoaggravato ex artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.

Il termine ordinario di prescrizione - vigente per tale ipotesi delittuosa a norma dell'art. 157 primo comma cod. pen. - è come noto pari a sei anni ed èaumentabile fino ad un massimo di anni sette e mesi sei, in presenza di atti interruttivi.

Il tempus commissi delicti indicato in rubrica è il 15/03/2016; il sopra detto termine massimo di prescrizione risulta, quindi, vanamente spirato in data 15/09/2023, ossia ben prima della sentenza di appello emessa in sede di giudizio rescissorio, risalente al 13/12/2024.

La Corte di appello di Firenze, in definitiva, avrebbe dovuto rilevare l'intervento di tale causa di estinzione del reato e dichiarare immediatamente l'intervenuta prescrizione dello stesso, come detto verificatasi prima della sentenza di secondo grado ora impugnata, successiva alla pronuncia rescindente di questa Corte.

3. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si procede all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione del reato contestato, ritenendosi assorbita in tale decisione ogni ulteriore questione prospettata mediante l'atto di impugnazione.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 27/06/2022 (a seguito di ricorso proposto dalla Procura generale presso la Corte di appello di Perugia) che ha annullato la sentenza del Tribunale di Terni in composizione monocratica del 14/11/2018, già riformata con sentenza del 02/02/2021 della Corte di appello di Perugia - previa esclusione delle circostanze aggravanti ex artt. 61 n. 2 e 11, nonché 625 n. 4 cod. pen. e non applicata la contestata recidiva, oltre che riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., computata con il criterio dell'equivalenza rispetto alla residua circostanza aggravante ex art. 625 n. 2 cod. pen. - ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi sette di reclusione ed euro quattrocento di multa. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] - con il patrocinio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - deducendo vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., stante l'omessa dichiarazione dell'intervento di una causa estintiva (primo motivo), nonché violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione, quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo) e, infine, violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla sussistenza del dolo specifico del reato di furto ed al mancato assorbimento nel reato di truffa. 3. Deve essere preliminarmente vagliato il primo motivo, a mezzo del quale la difesa deduce l'intervenuta prescrizione del fatto contestato, verificatasi in epoca antecedente rispetto all'emissione della sentenza di secondo grado. Trattasi di una doglianza fondata. Giova infatti premettere che questa Corte - con la succitata sentenza del 27/06/2022 - ha reso definitiva l'assoluzione per il contestato reato di truffa ed ha disposto il rinvio alla Corte di appello, per nuovo giudizio esclusivamente in ordine alla contestazione relativa al delitto di furto, ascritto sub b) della rubrica. A mezzo della avversata decisione, la Corte di appello di Firenze ha escluso tre delle aggravanti contestate, oltre che la recidiva; la pronuncia di condanna ora impugnata, dunque, attiene ad un furto monoaggravato ex artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. Il termine ordinario di prescrizione - vigente per tale ipotesi delittuosa a norma dell'art. 157 primo comma cod. pen. - è come noto pari a sei anni ed èaumentabile fino ad un massimo di anni sette e mesi sei, in presenza di atti interruttivi. Il tempus commissi delicti indicato in rubrica è il 15/03/2016; il sopra detto termine massimo di prescrizione risulta, quindi, vanamente spirato in data 15/09/2023, ossia ben prima della sentenza di appello emessa in sede di giudizio rescissorio, risalente al 13/12/2024. La Corte di appello di Firenze, in definitiva, avrebbe dovuto rilevare l'intervento di tale causa di estinzione del reato e dichiarare immediatamente l'intervenuta prescrizione dello stesso, come detto verificatasi prima della sentenza di secondo grado ora impugnata, successiva alla pronuncia rescindente di questa Corte. 3. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si procede all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione del reato contestato, ritenendosi assorbita in tale decisione ogni ulteriore questione prospettata mediante l'atto di impugnazione. P. P.Q.M
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