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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 38349/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la ordinanza del 24/02/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma ha rigettato, in qualità di giudice dell'esecuzione, l'opposizione proposta ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro preventivo e confisca di un immobile di sua proprietà (sito in Roma, via della Stazione di Ciampino n. 42, catastalmente individuato come partita 2453333, foglio 1010, particella 554, 555, 559, 559 sub. 1, zona 6, cat.

A2), emesso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-sexies della legge n. 356 del 1992, nell'ambito del procedimento penale n. 5840/11, poiché ritenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], benché formalmente intestato alla figlia Santina, estranea al predetto procedimento penale.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], quale terza estranea rispetto al delitto contestato al padre, deducendo con unico motivo la presenza di vizi della motivazione sul rilievo che, nel caso in esame, non sarebbe stata individuata dal giudice dell'esecuzione la prova dell'intestazione fittizia del bene oggetto del sequestro, né la fattispecie di reato che avrebbe prodotto ricchezza illecita per l'acquisto dell'immobile, tenuto conto del fatto che il reato fine di cui alla condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Roma del 16 dicembre 2011 (acquisto di un quantitativo di cocaina pari a kg. 1,200 tra il mese di dicembre 2005 e il mese di gennaio 2006) è stato commesso tre anni dopo l'acquisto del bene e che il predetto - considerato un esponente di rilievo di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti - è stato assolto, con la medesima pronunzia, dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. cit.

Non vi è, dunque, ad avviso della ricorrente, alcun collegamento fra la sua titolarità dell'immobile, antecedente rispetto all'unico reato commesso dal padre, e la condotta delittuosa posta in essere da quest'ultimo (che, fra l'altro, è stato sempre detenuto in carcere).

Peraltro, la ricorrente aveva dimostrato, sulla base di una documentata memoria, la liceità della compravendita in ragione della piena capienza patrimoniale raggiunta ai fini dell'acquisto dell'immobile de quo.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 22 giugno 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità di formulazione delle relative doglianze, che omettono di confrontarsi criticamente con il quadro argomentativo congruamente ed esaustivamente esposto nell'impugnato provvedimento, ove si pone in rilievo, fra l'altro: a) che il padre della ricorrente è stato definitivamente condannato per la fattispecie di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rientrante, in quanto tale, nell'ambito dei reati cd.

"presupposto" di cui all'art. 240-bis cod. pen. in forza dell'art. 85-bis d.P.R. cit., sicché l'argomento basato sulla sua assoluzione per il reato associativo è infondato; b) che il tempus commissi delicti (individuato nell'arco temporale ricompreso fra il dicembre 2005 ed il gennaio 2006) segue di pochi mesi l'epoca dell'acquisto dell'immobile da parte della ricorrente (indicata nella data del 20 luglio 2005); c) che risulta osservato, pertanto, il principio di ragionevolezza temporale riguardo al rapporto fra il reato presupposto e l'acquisto della res ablanda, atteso che la compravendita dell'ingente quantitativo di cocaina per cui vi è stata condanna ha seguito di pochi mesi l'operazione negoziale di acquisto del bene de quo (Sez.

U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490, secondo cui, allorquando sia provata l'esistenza di una sproporzione - tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni - e non risulti una giustificazione credibile circa la loro provenienza di essi, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto); d) che in tal senso risultava, infatti, un'evidente sproporzione fra i redditi dichiarati dal padre della ricorrente e l'entità delle somme investite nell'acquisto del bene, anche per interposta persona, tenuto conto della mancata dimostrazione, da parte della figlia, di averlo autonomamente acquistato con leciti proventi personali (per essere ella disoccupata, senza risultare, peraltro, titolare di autonome fonti di reddito idonee all'adempimento dei correlativi obblighi negoziali).

La ragione della ritenuta interposizione fittizia risiede, pertanto, nel rilevato rapporto di stretta parentela fra il soggetto condannato e l'odierna ricorrente, oltre che nella verifica - dai Giudici di merito condotta sulla base di argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili - in relazione alla evidente sproporzione tra il valore dell'immobile e le sue capacità reddituali.

Diversamente da quanto assunto nel ricorso, in definitiva, deve ritenersi correttamente applicato il su indicato criterio presuntivo, ricorrendo il duplice presupposto che il bene da acquisire si trovi nella disponibilità indiretta del soggetto dichiarato responsabile del reato cd.

"spia" e che il suo valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata dalla ricorrente.

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Napoli avverso la ordinanza del 24/02/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma ha rigettato, in qualità di giudice dell'esecuzione, l'opposizione proposta ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro preventivo e confisca di un immobile di sua proprietà (sito in Roma, via della Stazione di Ciampino n. 42, catastalmente individuato come partita 2453333, foglio 1010, particella 554, 555, 559, 559 sub. 1, zona 6, cat. A2), emesso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-sexies della legge n. 356 del 1992, nell'ambito del procedimento penale n. 5840/11, poiché ritenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], benché formalmente intestato alla figlia Santina, estranea al predetto procedimento penale. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], quale terza estranea rispetto al delitto contestato al padre, deducendo con unico motivo la presenza di vizi della motivazione sul rilievo che, nel caso in esame, non sarebbe stata individuata dal giudice dell'esecuzione la prova dell'intestazione fittizia del bene oggetto del sequestro, né la fattispecie di reato che avrebbe prodotto ricchezza illecita per l'acquisto dell'immobile, tenuto conto del fatto che il reato fine di cui alla condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della Corte di appello di Roma del 16 dicembre 2011 (acquisto di un quantitativo di cocaina pari a kg. 1,200 tra il mese di dicembre 2005 e il mese di gennaio 2006) è stato commesso tre anni dopo l'acquisto del bene e che il predetto - considerato un esponente di rilievo di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti - è stato assolto, con la medesima pronunzia, dal reato di cui all'art. 74 d.P.R. cit. Non vi è, dunque, ad avviso della ricorrente, alcun collegamento fra la sua titolarità dell'immobile, antecedente rispetto all'unico reato commesso dal padre, e la condotta delittuosa posta in essere da quest'ultimo (che, fra l'altro, è stato sempre detenuto in carcere). Peraltro, la ricorrente aveva dimostrato, sulla base di una documentata memoria, la liceità della compravendita in ragione della piena capienza patrimoniale raggiunta ai fini dell'acquisto dell'immobile de quo. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 22 giugno 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità di formulazione delle relative doglianze, che omettono di confrontarsi criticamente con il quadro argomentativo congruamente ed esaustivamente esposto nell'impugnato provvedimento, ove si pone in rilievo, fra l'altro: a) che il padre della ricorrente è stato definitivamente condannato per la fattispecie di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rientrante, in quanto tale, nell'ambito dei reati cd. "presupposto" di cui all'art. 240-bis cod. pen. in forza dell'art. 85-bis d.P.R. cit., sicché l'argomento basato sulla sua assoluzione per il reato associativo è infondato; b) che il tempus commissi delicti (individuato nell'arco temporale ricompreso fra il dicembre 2005 ed il gennaio 2006) segue di pochi mesi l'epoca dell'acquisto dell'immobile da parte della ricorrente (indicata nella data del 20 luglio 2005); c) che risulta osservato, pertanto, il principio di ragionevolezza temporale riguardo al rapporto fra il reato presupposto e l'acquisto della res ablanda, atteso che la compravendita dell'ingente quantitativo di cocaina per cui vi è stata condanna ha seguito di pochi mesi l'operazione negoziale di acquisto del bene de quo (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490, secondo cui, allorquando sia provata l'esistenza di una sproporzione - tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni - e non risulti una giustificazione credibile circa la loro provenienza di essi, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto); d) che in tal senso risultava, infatti, un'evidente sproporzione fra i redditi dichiarati dal padre della ricorrente e l'entità delle somme investite nell'acquisto del bene, anche per interposta persona, tenuto conto della mancata dimostrazione, da parte della figlia, di averlo autonomamente acquistato con leciti proventi personali (per essere ella disoccupata, senza risultare, peraltro, titolare di autonome fonti di reddito idonee all'adempimento dei correlativi obblighi negoziali). La ragione della ritenuta interposizione fittizia risiede, pertanto, nel rilevato rapporto di stretta parentela fra il soggetto condannato e l'odierna ricorrente, oltre che nella verifica - dai Giudici di merito condotta sulla base di argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili - in relazione alla evidente sproporzione tra il valore dell'immobile e le sue capacità reddituali. Diversamente da quanto assunto nel ricorso, in definitiva, deve ritenersi correttamente applicato il su indicato criterio presuntivo, ricorrendo il duplice presupposto che il bene da acquisire si trovi nella disponibilità indiretta del soggetto dichiarato responsabile del reato cd. "spia" e che il suo valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata dalla ricorrente. 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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