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CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22461/2026

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nerale pro tempore, rappresentata e difesa2999 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 603/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 22/03/2023 R.G.N. 2106/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18808/2023Numero sezionale 2999/2026Numero di ra ccolta generale 22461/2026Data pubblicazione 30/06/20261. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] agiva in giudizio chiedendo, nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] 2 Nord, la condanna al risarcimento deldanno (in misura pari a tutte le retribuzioni che avrebbe potuto percepiredalla data d’insorgenza del diritto all’assunzione, i.e. [OSCURATO:DATA_NASCITA], fino al31.10.2017, oltre al danno non patrimoniale e c.d. danno dadequalificazione) per non essere stato tempestivamente assunto a tempoindeterminato con la qualifica di fisioterapista e il profilo di collaboratoreprofessionale sanitario.2.

Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda, affermando l’assenza diun comportamento illecito della ASL, atteso che quest’ultima non avevadato corso alla stabilizzazione del ricorrente in attuazione del decreto n.22/2010 del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo del serviziosanitario nazionale della Regione Campania (peraltro, a seguito dellasentenza n. 6589/2017 che accertava il diritto del ricorrente dichiarandol’illegittimità del decreto commissariale, la Asl vi aveva dato immediataesecuzione).3.

La Corte d’appello, adita dal lavoratore, riformava la sentenza solo inpunto di liquidazione delle spese, fermo il resto, e riteneva che,legittimamente, la Asl non avesse dato corso alla stabilizzazione dellavoratore perché non ricorrevano le condizioni ‒ che era tenuta a rispettare‒ previste dal decreto del commissario ad acta, difettando, pertanto,qualsiasi condotta inadempiente.A sostegno delle argomentazioni esposte, richiamava poi la sentenzadella Cassazione n. 24864 del 17.08.2022, resa in fattispecie analoga,avente ad oggetto l'assunta erroneità della decisione d’appello nella partein cui aveva affermato che la procedura di stabilizzazione attivata nel 2009Numero registro generale 18808/2023ai sensi della L.R.

Campania n. 1 del 2008 era divenuta illegittima peNru meerfof esetztioona le 2999/2026Numero di raccolta generale 22461/2026del decreto n. 62 del 2010 della Regione Campania con cui il Commissario adData pubblicazione 30/06/2026acta, per attuare un piano di rientro finanziario, aveva imposto il divietoassoluto di procedere ad assunzioni sino a dicembre 2011.4.

Contro la sentenza della Corte di merito propone ricorso per cassazionelo Scolavino affidato a due motivi, assistiti da memoria, cui si oppone la Asl concontroricorso illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione degliart. 324 c.p.c., 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere laCorte territoriale violato il giudicato formatosi sulla sentenza n. 6589/2017 delTribunale che aveva accertato il diritto del lavoratore a essere assunto a tempoindeterminato dall’[OSCURATO:PERSONA] 2 Nord a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], conconseguente diritto dello stesso al risarcimento del danno da ritardataassunzione.2.

Col secondo si lamenta (art. 360 n. 3 c.p.c.) violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 132, 278 e 337 c. 2 c.p.c., 1218, 1223 e 2697 c.c.nonché degli artt. 63 c. 2 del d.lgs. n. 165/2001 e 2043 c.c., anche in relazioneagli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto infondata ladomanda proposta dal ricorrente al risarcimento dei danni da ritardataassunzione ponendosi in evidente contrasto con il consolidato orientamento dilegittimità ribadito da ultimo con la sentenza n. 31466/2021; secondo ilricorrente, avrebbe errato la Corte di merito nel rigettare la domanda dirisarcimento dei danni da ritardata assunzione a tempo indeterminato propostadallo Scolavino ritenendo che: “la stabilizzazione fosse misura sufficiente allariparazione del danno e fosse stata tempestiva”.3.

In via preliminare, dev'essere esaminata l'eccezione di tardivitàdell'impugnazione, ribadita dalla controricorrente nella sua memoriaillustrativa.Il riscontro della tempestività del ricorso costituirebbe, peraltro, oggetto dirilievo d'ufficio da parte di questo giudice di legittimità.Numero registro generale 18808/20234.

Il ricorso è inammissibile, perché tardivo.

Numero sezionale 2999/2026Numero di raccolta generale 22461/20265.

Invero, deve rilevarsi che la sentenza impugnata risulta depositata ilData pubblicazione 30/06/202622/3/2023 (mercoledì) mentre il ricorso risulta notificato il 25/9/2023 (lunedì),e dunque oltre la scadenza del termine semestrale di decadenza di cui all’art.327 c.p.c. che spirava, appunto, il 22/9/2023 (venerdì).Questa Corte ha pure più volte osservato che non sussistono dubbi dilegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, che escludele controversie di lavoro (e quelle in materia di previdenza ed assistenzaobbligatorie) dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale, in lineacon i principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 130 del 1974,ordinanza n. 61 del 1985, ordinanza n. 61 del 1992), dovendosi escludereche la norma sia idonea a produrre una lesione dei diritti di difesa deidipendenti.

Ciò tanto più in riferimento al termine (semestrale) cosiddettolungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., che consente, nella prospettiva diuna ordinata programmazione della propria attività, un adeguato lasso ditempo per l'impugnazione del difensore, essendosi inoltre precisato che lasuddetta esclusione dalla sospensione dei termini trova giustificazione nelrilevante valore sociale proprio dell'oggetto di tali controversie e non è taleda pregiudicare il diritto delle parti alla tutela giudiziaria (Cass. 9.2.09n.3192, Cass. 11.11.98 n. 11389, Cass. 26.9.96 n. 8513, anche conriferimento al termine cd. breve per impugnare, Cass. 14.4.98 n. 3767, v.da ultimo Cass. n. 21003 del 2015).Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna di partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nellamisura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltrespese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per laprestazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie,inammissibilità del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, aisensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, neltesto introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.Numero registro generale 18808/2023Numero sezionale 2999/2026228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inNu meriosdui rraacc opltaagreni eraal e 22461/2026Data pubblicazione 30/06/2026quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento delle spese, che liquida in euro 1.500,00 per compensi e in euro200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nerale pro tempore, rappresentata e difesa2999 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 603/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 22/03/2023 R.G.N. 2106/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18808/2023Numero sezionale 2999/2026Numero di ra ccolta generale 22461/2026Data pubblicazione 30/06/20261. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] agiva in giudizio chiedendo, nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] 2 Nord, la condanna al risarcimento deldanno (in misura pari a tutte le retribuzioni che avrebbe potuto percepiredalla data d’insorgenza del diritto all’assunzione, i.e. [OSCURATO:DATA_NASCITA], fino al31.10.2017, oltre al danno non patrimoniale e c.d. danno dadequalificazione) per non essere stato tempestivamente assunto a tempoindeterminato con la qualifica di fisioterapista e il profilo di collaboratoreprofessionale sanitario.2. Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda, affermando l’assenza diun comportamento illecito della ASL, atteso che quest’ultima non avevadato corso alla stabilizzazione del ricorrente in attuazione del decreto n.22/2010 del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo del serviziosanitario nazionale della Regione Campania (peraltro, a seguito dellasentenza n. 6589/2017 che accertava il diritto del ricorrente dichiarandol’illegittimità del decreto commissariale, la Asl vi aveva dato immediataesecuzione).3. La Corte d’appello, adita dal lavoratore, riformava la sentenza solo inpunto di liquidazione delle spese, fermo il resto, e riteneva che,legittimamente, la Asl non avesse dato corso alla stabilizzazione dellavoratore perché non ricorrevano le condizioni ‒ che era tenuta a rispettare‒ previste dal decreto del commissario ad acta, difettando, pertanto,qualsiasi condotta inadempiente.A sostegno delle argomentazioni esposte, richiamava poi la sentenzadella Cassazione n. 24864 del 17.08.2022, resa in fattispecie analoga,avente ad oggetto l'assunta erroneità della decisione d’appello nella partein cui aveva affermato che la procedura di stabilizzazione attivata nel 2009Numero registro generale 18808/2023ai sensi della L.R. Campania n. 1 del 2008 era divenuta illegittima peNru meerfof esetztioona le 2999/2026Numero di raccolta generale 22461/2026del decreto n. 62 del 2010 della Regione Campania con cui il Commissario adData pubblicazione 30/06/2026acta, per attuare un piano di rientro finanziario, aveva imposto il divietoassoluto di procedere ad assunzioni sino a dicembre 2011.4. Contro la sentenza della Corte di merito propone ricorso per cassazionelo Scolavino affidato a due motivi, assistiti da memoria, cui si oppone la Asl concontroricorso illustrato da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione degliart. 324 c.p.c., 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere laCorte territoriale violato il giudicato formatosi sulla sentenza n. 6589/2017 delTribunale che aveva accertato il diritto del lavoratore a essere assunto a tempoindeterminato dall’[OSCURATO:PERSONA] 2 Nord a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], conconseguente diritto dello stesso al risarcimento del danno da ritardataassunzione.2. Col secondo si lamenta (art. 360 n. 3 c.p.c.) violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 132, 278 e 337 c. 2 c.p.c., 1218, 1223 e 2697 c.c.nonché degli artt. 63 c. 2 del d.lgs. n. 165/2001 e 2043 c.c., anche in relazioneagli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto infondata ladomanda proposta dal ricorrente al risarcimento dei danni da ritardataassunzione ponendosi in evidente contrasto con il consolidato orientamento dilegittimità ribadito da ultimo con la sentenza n. 31466/2021; secondo ilricorrente, avrebbe errato la Corte di merito nel rigettare la domanda dirisarcimento dei danni da ritardata assunzione a tempo indeterminato propostadallo Scolavino ritenendo che: “la stabilizzazione fosse misura sufficiente allariparazione del danno e fosse stata tempestiva”.3. In via preliminare, dev'essere esaminata l'eccezione di tardivitàdell'impugnazione, ribadita dalla controricorrente nella sua memoriaillustrativa.Il riscontro della tempestività del ricorso costituirebbe, peraltro, oggetto dirilievo d'ufficio da parte di questo giudice di legittimità.Numero registro generale 18808/20234. Il ricorso è inammissibile, perché tardivo. Numero sezionale 2999/2026Numero di raccolta generale 22461/20265. Invero, deve rilevarsi che la sentenza impugnata risulta depositata ilData pubblicazione 30/06/202622/3/2023 (mercoledì) mentre il ricorso risulta notificato il 25/9/2023 (lunedì),e dunque oltre la scadenza del termine semestrale di decadenza di cui all’art.327 c.p.c. che spirava, appunto, il 22/9/2023 (venerdì).Questa Corte ha pure più volte osservato che non sussistono dubbi dilegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, che escludele controversie di lavoro (e quelle in materia di previdenza ed assistenzaobbligatorie) dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale, in lineacon i principi affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 130 del 1974,ordinanza n. 61 del 1985, ordinanza n. 61 del 1992), dovendosi escludereche la norma sia idonea a produrre una lesione dei diritti di difesa deidipendenti. Ciò tanto più in riferimento al termine (semestrale) cosiddettolungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., che consente, nella prospettiva diuna ordinata programmazione della propria attività, un adeguato lasso ditempo per l'impugnazione del difensore, essendosi inoltre precisato che lasuddetta esclusione dalla sospensione dei termini trova giustificazione nelrilevante valore sociale proprio dell'oggetto di tali controversie e non è taleda pregiudicare il diritto delle parti alla tutela giudiziaria (Cass. 9.2.09n.3192, Cass. 11.11.98 n. 11389, Cass. 26.9.96 n. 8513, anche conriferimento al termine cd. breve per impugnare, Cass. 14.4.98 n. 3767, v.da ultimo Cass. n. 21003 del 2015).Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna di partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nellamisura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltrespese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per laprestazione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie,inammissibilità del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, aisensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, neltesto introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.Numero registro generale 18808/2023Numero sezionale 2999/2026228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inNu meriosdui rraacc opltaagreni eraal e 22461/2026Data pubblicazione 30/06/2026quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento delle spese, che liquida in euro 1.500,00 per compensi e in euro200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.Ai sensi dell'art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteIrene Tricomi
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