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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 18206/2026

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rveglianza di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestol'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza diRITENUTO IN FATTO1.

Con decreto del 1 agosto 2025, pronunciato ai sensi dell’art. 678 e 666, comma 2cod. proc. pen., il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiaravainammissibile l’istanza di riabilitazione proposta dall’odierno ricorrente non essendo ancoradecorso il triennio di cui all’art. 179 cod. pen. dal passaggio in giudicato della sentenza.2.

Avverso il decreto propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc.pen. che si riporta nei limiti strettamente necessari alla motivazione.Riferisce che il ricorrente veniva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta consentenza del 24.3.2017 del Gip del Tribunale di Firenze.

La Corte di appello, con sentenzadel 17.5.2018, riformava la sentenza, rideterminando la pena in anni due di reclusione con ilbeneficio della sospensione condizionale della pena.

La Corte di cassazione, con sentenzan. 2385 del 24 giugno 2019, annullava senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alcapo f), eliminando la relativa pena di giorni 40 di reclusione e rideterminando la pena inanni 1, mesi 10 e giorno 20 di reclusione e annullava con rinvio la sentenza relativamentealle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma r.d. n. 267 del 1942.

Con sentenza del13.7.2023, irrevocabile il 25.7.2023, la Corte di appello, chiamata a pronunciarsi sulle peneaccessorie, dichiarava Ricci inabilitato per la durata di anni 1 dall’esercizio dell’impresacommerciale e incapace di esercitare uffici direttivi presso qualunque impresa per lo stessotempo e revocava la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni

5. Ilricorrente ottemperava al versamento delle spese processuali.

Chiedeva, quindi, lariabilitazione con istanza del 21.7.2025, ritenendo sussistenti le condizioni per lariabilitazione ovvero il decorso del tempo, l’adempimento delle obbligazioni civili, ilpagamento delle spese processuali e la buona condotta, ma il Tribunale di sorveglianza dicod. pen.Tanto ricostruito in fatto, eccepisce la violazione di legge e, in particolare dell’art. 624 e548 cod. proc. pen., in quanto il dies a quo per il calcolo del termine di riabilitazione devedecorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato sulla responsabilitàpenale dell’imputato e sulla determinazione della pena in via definitiva, rimanendo irrilevantiai fini di interesse, il successivo giudicato sulle pene accessorie.

Il triennio, pertanto, vacalcolato dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definitivamente condannatol’imputato con il beneficio della sospensione condizionale della pena e, quindi, dal 24 giugno2019, data di pronuncia della sentenza della Corte di cassazione relativa all'accertamentodel reato, alla responsabilità del ricorrente e alla determinazione del quantum sanzionatorio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodel decreto impugnato.

Ha osservato che il termine di cui all’art. 179 cod. pen. decorre dalpassaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato in punto di responsabilità edeterminazione della pena in via definitiva ovvero 24.6.2019, data della pronuncia dellaCorte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio.2.

Deve premettersi che, in base al disposto dell’art. 678, comma 1-biscod. proc. pen., il Tribunale di sorveglianza è competente a provvedere nellamateria relativa alla richiesta di riabilitazione.La norma dispone che il Tribunale proceda nelle forme di cui all’art. 667,comma 4 cod. proc. pen. ovvero senza formalità con ordinanza comunicata alpubblico ministero e notificata all’interessato e prevede che, avverso ilprovvedimento, possa proporsi opposizione davanti allo stesso giudice ai sensidell’art. 666 cod. proc. pen.

In caso di opposizione, quindi, si procede con ritocamerale, all’esito del quale il giudice emette un provvedimento suscettibile diessere impugnato con ricorso per cassazione.Si è ulteriormente precisato che la menzionata procedura trovaapplicazione sia nelle ipotesi nelle quali il giudice decida con ordinanzapronunciata de plano nel merito dell’istanza, sia nei casi nei quali il giudice silimiti ad una pronuncia di inammissibilità.

Anche in tal caso, in deroga aldisposto di cui all’art. 666, comma 2 cod. proc. pen, il quale prevede che, controil decreto inammissibilità si proponga ricorso per cassazione, questa Corte haritenuto che debba proporsi opposizione al giudice, il quale procederà con ritocamerale.Ciò in quanto, nella fase dell’esecuzione penale sono individuabili due riti:uno, disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen., il quale prevede che il giudice fissiudienza camerale, all’esito della quale decide con ordinanza, impugnabile conricorso in cassazione, salvo che, in presenza delle condizioni di cui al comma 2,l’istanza debba essere dichiarata inammissibile, nel qual caso decide de planocon provvedimento ugualmente ricorribile per cassazione.Un secondo rito, quello di cui all’art. 667, comma 4 cod. proc. pen., il quale,come già evidenziato, prevede una pronuncia de plano, avverso la quale puòessere proposta solo opposizione al medesimo giudice.

Tale mezzo di“impugnazione”, in assenza di diversa previsione, deve applicarsi anche nei casinei quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile.

Ne consegue, che, nellematerie disciplinate dall’art. 667, comma 4 cod. proc. pen., il provvedimentoassunto de plano, sia che decida nel merito, sia che dichiari l’inammissibilità,può essere contestato solo nelle forme dell’opposizione avanti il medesimogiudice (Sez. 1, ord. n. 12233 del 2025; Sez. 1, ord. n. 19726 del 04/04/2024n.m.).È da aggiungere che, in conformità all’indirizzo espresso con la sentenzaSez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Rv. 285720-01, il ricorso percassazione proposto avverso l’ordinanza emessa de plano nelle materie di cuiall’art. 667, comma 4 cod. proc. pen., deve essere qualificato come opposizionee trasmesso al giudice competente in applicazione del principio del favorimpugnationis e di conservazione degli atti giuridici.3.

Il caso di specie presenta, tuttavia, una peculiarità che impedisce losviluppo processuale evidenziato.

Ciò in quanto il provvedimento diinammissibilità impugnato, risulta emesso de plano ai sensi dell’art. 678, comma1-bis e 667, comma 4 cod. proc. pen., non dal Tribunale di sorveglianza, qualeorgano collegiale competente a provvedere in base all’art. 678, comma 1-biscod. proc. pen sulla materia della riabilitazione, bensì dal solo Presidente delTribunale di sorveglianza, e, quindi, in violazione delle norme sulla costituzionedell’organo giudicante.Ne consegue che non può procedersi ad una riqualif icazionedell’impugnazione in opposizione con trasmissione al giudice che ha emesso ilprovvedimento de plano in quanto tale soluzione presuppone l’identitàdell’organo giudicante che ha emesso il provvedimento di inammissibilità equello cui deve essere rivolta l’opposizione.Deve, conseguentemente, annullarsi senza rinvio il decreto impugnato contrasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze perché provvedasull’istanza.

P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale disorveglianza di Firenze.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rveglianza di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestol'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza diRITENUTO IN FATTO1. Con decreto del 1 agosto 2025, pronunciato ai sensi dell’art. 678 e 666, comma 2cod. proc. pen., il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiaravainammissibile l’istanza di riabilitazione proposta dall’odierno ricorrente non essendo ancoradecorso il triennio di cui all’art. 179 cod. pen. dal passaggio in giudicato della sentenza.2. Avverso il decreto propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrentearticolando un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc.pen. che si riporta nei limiti strettamente necessari alla motivazione.Riferisce che il ricorrente veniva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta consentenza del 24.3.2017 del Gip del Tribunale di Firenze. La Corte di appello, con sentenzadel 17.5.2018, riformava la sentenza, rideterminando la pena in anni due di reclusione con ilbeneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione, con sentenzan. 2385 del 24 giugno 2019, annullava senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alcapo f), eliminando la relativa pena di giorni 40 di reclusione e rideterminando la pena inanni 1, mesi 10 e giorno 20 di reclusione e annullava con rinvio la sentenza relativamentealle pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma r.d. n. 267 del 1942. Con sentenza del13.7.2023, irrevocabile il 25.7.2023, la Corte di appello, chiamata a pronunciarsi sulle peneaccessorie, dichiarava Ricci inabilitato per la durata di anni 1 dall’esercizio dell’impresacommerciale e incapace di esercitare uffici direttivi presso qualunque impresa per lo stessotempo e revocava la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni 5. Ilricorrente ottemperava al versamento delle spese processuali. Chiedeva, quindi, lariabilitazione con istanza del 21.7.2025, ritenendo sussistenti le condizioni per lariabilitazione ovvero il decorso del tempo, l’adempimento delle obbligazioni civili, ilpagamento delle spese processuali e la buona condotta, ma il Tribunale di sorveglianza dicod. pen.Tanto ricostruito in fatto, eccepisce la violazione di legge e, in particolare dell’art. 624 e548 cod. proc. pen., in quanto il dies a quo per il calcolo del termine di riabilitazione devedecorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato sulla responsabilitàpenale dell’imputato e sulla determinazione della pena in via definitiva, rimanendo irrilevantiai fini di interesse, il successivo giudicato sulle pene accessorie. Il triennio, pertanto, vacalcolato dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definitivamente condannatol’imputato con il beneficio della sospensione condizionale della pena e, quindi, dal 24 giugno2019, data di pronuncia della sentenza della Corte di cassazione relativa all'accertamentodel reato, alla responsabilità del ricorrente e alla determinazione del quantum sanzionatorio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinviodel decreto impugnato. Ha osservato che il termine di cui all’art. 179 cod. pen. decorre dalpassaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato in punto di responsabilità edeterminazione della pena in via definitiva ovvero 24.6.2019, data della pronuncia dellaCorte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio.2. Deve premettersi che, in base al disposto dell’art. 678, comma 1-biscod. proc. pen., il Tribunale di sorveglianza è competente a provvedere nellamateria relativa alla richiesta di riabilitazione.La norma dispone che il Tribunale proceda nelle forme di cui all’art. 667,comma 4 cod. proc. pen. ovvero senza formalità con ordinanza comunicata alpubblico ministero e notificata all’interessato e prevede che, avverso ilprovvedimento, possa proporsi opposizione davanti allo stesso giudice ai sensidell’art. 666 cod. proc. pen. In caso di opposizione, quindi, si procede con ritocamerale, all’esito del quale il giudice emette un provvedimento suscettibile diessere impugnato con ricorso per cassazione.Si è ulteriormente precisato che la menzionata procedura trovaapplicazione sia nelle ipotesi nelle quali il giudice decida con ordinanzapronunciata de plano nel merito dell’istanza, sia nei casi nei quali il giudice silimiti ad una pronuncia di inammissibilità. Anche in tal caso, in deroga aldisposto di cui all’art. 666, comma 2 cod. proc. pen, il quale prevede che, controil decreto inammissibilità si proponga ricorso per cassazione, questa Corte haritenuto che debba proporsi opposizione al giudice, il quale procederà con ritocamerale.Ciò in quanto, nella fase dell’esecuzione penale sono individuabili due riti:uno, disciplinato dall’art. 666 cod. proc. pen., il quale prevede che il giudice fissiudienza camerale, all’esito della quale decide con ordinanza, impugnabile conricorso in cassazione, salvo che, in presenza delle condizioni di cui al comma 2,l’istanza debba essere dichiarata inammissibile, nel qual caso decide de planocon provvedimento ugualmente ricorribile per cassazione.Un secondo rito, quello di cui all’art. 667, comma 4 cod. proc. pen., il quale,come già evidenziato, prevede una pronuncia de plano, avverso la quale puòessere proposta solo opposizione al medesimo giudice. Tale mezzo di“impugnazione”, in assenza di diversa previsione, deve applicarsi anche nei casinei quali l’istanza è stata dichiarata inammissibile. Ne consegue, che, nellematerie disciplinate dall’art. 667, comma 4 cod. proc. pen., il provvedimentoassunto de plano, sia che decida nel merito, sia che dichiari l’inammissibilità,può essere contestato solo nelle forme dell’opposizione avanti il medesimogiudice (Sez. 1, ord. n. 12233 del 2025; Sez. 1, ord. n. 19726 del 04/04/2024n.m.).È da aggiungere che, in conformità all’indirizzo espresso con la sentenzaSez. 1, n. 3063 del 15/09/2023, dep. 2024, Rv. 285720-01, il ricorso percassazione proposto avverso l’ordinanza emessa de plano nelle materie di cuiall’art. 667, comma 4 cod. proc. pen., deve essere qualificato come opposizionee trasmesso al giudice competente in applicazione del principio del favorimpugnationis e di conservazione degli atti giuridici.3. Il caso di specie presenta, tuttavia, una peculiarità che impedisce losviluppo processuale evidenziato. Ciò in quanto il provvedimento diinammissibilità impugnato, risulta emesso de plano ai sensi dell’art. 678, comma1-bis e 667, comma 4 cod. proc. pen., non dal Tribunale di sorveglianza, qualeorgano collegiale competente a provvedere in base all’art. 678, comma 1-biscod. proc. pen sulla materia della riabilitazione, bensì dal solo Presidente delTribunale di sorveglianza, e, quindi, in violazione delle norme sulla costituzionedell’organo giudicante.Ne consegue che non può procedersi ad una riqualif icazionedell’impugnazione in opposizione con trasmissione al giudice che ha emesso ilprovvedimento de plano in quanto tale soluzione presuppone l’identitàdell’organo giudicante che ha emesso il provvedimento di inammissibilità equello cui deve essere rivolta l’opposizione.Deve, conseguentemente, annullarsi senza rinvio il decreto impugnato contrasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze perché provvedasull’istanza. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale disorveglianza di Firenze.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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