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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 02849/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 31/01/2023 della Corte di appello di l'Aquila che, in riforma della sentenza in data 14/10/2021 del G.u.p. del Tribunale di L'Aquila, ha riconosciuto circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ha rideterminato la pena inflittagli.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui del tutto genericamente si censura la mancata applicazione della sanzione sostitutiva, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione dell'invocata sanzione sostitutiva di pena detentiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 31/01/2023 della Corte di appello di l'Aquila che, in riforma della sentenza in data 14/10/2021 del G.u.p. del Tribunale di L'Aquila, ha riconosciuto circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ha rideterminato la pena inflittagli. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui del tutto genericamente si censura la mancata applicazione della sanzione sostitutiva, risulta manifestamente infondato, in quanto con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3 della motivazione) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'esclusione dell'invocata sanzione sostitutiva di pena detentiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La Presidente
Sentenza Cassazione n. 02849/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris