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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33084/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZARO.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del primo motivo di ricorso, rinunciando al secondo, atteso che il ricorrente è stato posto, nelle more, agli arresti domiciliari [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza che aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di usura continuata ) aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosi ex art. 416-bis.1 cod. pen.; lamenta violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla configurazione della predetta circostanza aggravante del metodo mafioso ed alla mancata applicazione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari; all'atto della precisazione delle conclusioni, il difensore ha dichiarato di rinunziare a quest'ultimo motivo, essendo stata nelle more applicata al suo assistito la misura cautelare degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è integralmente inammissibile per carenza, in parte sopravvenuta, d'interesse.

1. Il ricorrente lamenta la non configurabilità circostanza aggravante del c.d.

"metodo mafioso" ex art. 416-bis.1 cod. pen., pur se, alla stregua della contestazione provvisoria, il reato ascrittogli risulta aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. anche per avere agito nell'interesse delle cosche di 'ndrangheta di Cutro. 1.1 Questa Corte ha, peraltro, già chiarito, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, che, ove sia contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nella duplice accezione del metodo e dell'agevolazione mafiosa, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere in cassazione ove contesti una sola delle declinazioni della circostanza, non derivando dall'eventuale accoglimento del ricorso alcuna concreta utilità.

1.2. Il motivo, inerente al solo "metodo mafioso', è quindi dedotto in carenza d'interesse.

1.3. Il primo motivo reitera, comunque, doglianze già correttamente disattese dal Tribunale, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, risultando, inoltre, non consentito e privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

La difesa del ricorrente contesta, infatti, le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dal Tribunale, che ha posto a fondamento della contestata statuizione (pagg. 8 e seguente dell'ordinanza impugnata) il tenore delle minacce formulate all'indirizzo della p.o. e l'intervenuta riunione con esponenti dell'evocata consorteria 'ndranghetìstica cutrese.

2. In relazione al secondo motivo, va rilevata la sopravvenuta carenza d'interesse, essendo stata nelle more applicata all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZARO. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del primo motivo di ricorso, rinunciando al secondo, atteso che il ricorrente è stato posto, nelle more, agli arresti domiciliari [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza che aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di usura continuata ) aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosi ex art. 416-bis.1 cod. pen.; lamenta violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla configurazione della predetta circostanza aggravante del metodo mafioso ed alla mancata applicazione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari; all'atto della precisazione delle conclusioni, il difensore ha dichiarato di rinunziare a quest'ultimo motivo, essendo stata nelle more applicata al suo assistito la misura cautelare degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è integralmente inammissibile per carenza, in parte sopravvenuta, d'interesse. 1. Il ricorrente lamenta la non configurabilità circostanza aggravante del c.d. "metodo mafioso" ex art. 416-bis.1 cod. pen., pur se, alla stregua della contestazione provvisoria, il reato ascrittogli risulta aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. anche per avere agito nell'interesse delle cosche di 'ndrangheta di Cutro. 1.1 Questa Corte ha, peraltro, già chiarito, in tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, che, ove sia contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nella duplice accezione del metodo e dell'agevolazione mafiosa, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere in cassazione ove contesti una sola delle declinazioni della circostanza, non derivando dall'eventuale accoglimento del ricorso alcuna concreta utilità. 1.2. Il motivo, inerente al solo "metodo mafioso', è quindi dedotto in carenza d'interesse. 1.3. Il primo motivo reitera, comunque, doglianze già correttamente disattese dal Tribunale, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, risultando, inoltre, non consentito e privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La difesa del ricorrente contesta, infatti, le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dal Tribunale, che ha posto a fondamento della contestata statuizione (pagg. 8 e seguente dell'ordinanza impugnata) il tenore delle minacce formulate all'indirizzo della p.o. e l'intervenuta riunione con esponenti dell'evocata consorteria 'ndranghetìstica cutrese. 2. In relazione al secondo motivo, va rilevata la sopravvenuta carenza d'interesse, essendo stata nelle more applicata all'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con
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