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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 07818/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24538-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro - COOPERA - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 92, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentí - avverso la sentenza n. 1675/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/04/2017 R.G.N. 1361/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (con inquadramento nel livello retributivo B2 del contratto collettivo applicabile) quale conseguenza della asserita non genuinità dell'appalto avente ad oggetto l'erogazione del <<servizio infermieristico e di assistenza ausiliaria>> stipulato tra la detta società e la [OSCURATO:PERSONA].

Coop.

Sociale, formale datrice di lavoro della ricorrente;

2. la Corte di merito, in dichiarata condivisione della valutazione di prime cure delle risultanze processuali, ha ritenuto che le emergenze in atti avevano confermato in concreto la organizzazione e gestione autonoma dei propri dipendenti da parte della società Coopera il cui oggetto sociale consisteva nella erogazione di servizi socio sanitari assistenziali; tale società disponeva di 433 dipendenti e le genuinità dell'appalto risultava confermata dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato anche presso altre strutture sia prima che dopo essere stata adibita ai reparti della Casa di [OSCURATO:PERSONA];

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; le intimate Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Coopera - [OSCURATO:PERSONA] sociale ONLUS hanno ciascuna resistito con tempestivo controricorso; la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29 d.

Igs n. 276/2003 censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto la genuinità dell'appalto al quale era addetta la originaria ricorrente, in considerazione del fatto che la ONLUS formale datrice di lavoro aveva mantenuto la gestione amministrativa del rapporto di lavoro, elemento quest'ultimo inadeguato alla luce della giurisprudenza di legittimità maturata in tema di appalto cd. endoaziendale a dare contezza dell'asserita genuinità dello stesso;

2. con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 420 e 421 cod. proc. civ. nonché omesso esame circa i fatti identificativi del soggetto esercente i poteri datoriali nei confronti della lavoratrice; richiama i capitoli di prova articolati in prime e seconde cure che assume idonei, anche perché supportati da altre circostanze oggettive, a dimostrare il diretto assoggettamento della Pimentel ai poteri direttivi della Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il tramite di personale ad essa facente capo; in particolare richiama alcune circostanze che assume pacifiche quale quella relativa alla predisposizione dei turni di lavoro da parte della Casa di Cura;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 29 , comma 1, d.

Igs n. 276/2003; assume, in sintesi, che quando la questione controversa non attiene all'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ma solo alla individuazione dell'effettivo datore di lavoro si determina un'attenuazione degli oneri probatori per cui il lavoratore è tenuto a provare solo l'esistenza di un formale rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto appaltatore, la adibizione all'appalto e ad allegarne la non genuinità, spettando alla committente, con riguardo a tale ultimo profilo, la allegazione e prova del contrario; nello specifico, in applicazione di tale criterio, non avendo la committente offerto la prova contraria alla allegazione della lavoratrice, su di essa ricadevano le relative conseguenze;

4. il primo motivo di ricorso è infondato;4.1. la sentenza impugnata ha accertato la esistenza di una effettiva organizzazione imprenditoriale in capo alla formale datrice di lavoro della Pimentel, valorizzando tra l'altro il consistente numero dei dipendenti di Coopera, lo svolgimento di attività anche a favore di altri soggetti, il fatto che a Coopera facevano capo la organizzazione e gestione autonoma dei propri dipendenti, anche in relazione alla formazione del personale, alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale e personale, al noleggio e lavaggio delle divise; in merito alla prospettata configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato diretto tra la Pimentel e la Casa di [OSCURATO:PERSONA] la Corte distrettuale ha richiamato la peculiarità del servizio infermieristico, implicante il necessario coordinamento con il complesso della struttura sanitaria presso la quale l'operatore è chiamato a rendere la propria prestazione, peculiarità che legittimava, anche in ipotesi di appalto genuino, un potere di controllo ex art. 1662 cod. civ. da parte dei coordinatori dei reparti, dipendenti dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA];

4.2. i parametri ai quali il giudice di appello ha ancorato la verifica relativa alla genuinità dell'appalto non concernono, come viceversa sostenuto da parte ricorrente, il solo profilo della mera gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, ma si estendono anche agli aspetti relativi alla esistenza di una effettiva struttura imprenditoriale e di una reale organizzazione della prestazione finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, con assunzione del relativo rischio; tali parametri risultano pertanto conformi alle indicazioni del giudice di legittimità il quale ha chiarito che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo (Cass. n. 27213/2018, Cass. n. 7820/2013), ipotesi esclusa nello specifico alla luce dell'accertamento operato dalla Corte di merito, non inficiato dalle censure articolate dalla odierna ricorrente ;

5. il secondo motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità e di infondatezza;

5.1. la sentenza impugnata ha respinto la doglianza dell'appellante in punto di mancato ingresso della prova orale osservando che le circostanze di fatto allegate dalla Pimentel si rivelavano carenti in relazione al fondamentale requisito della eterodirezione; non era stata formulata infatti alcuna specifica allegazione in relazione al concreto potere disciplinare e di controllo che la Igea avrebbe esercitato sulla prestazione resa dalla Pimentel essendo le deduzioni a riguardo state affidate a formule generiche e vaghe e risultando comunque i fatti allegati compatibili con l'attività di lavoro prestata alle dipendenze dell'appaltante.

Tanto, secondo la Corte territoriale, rendeva irrilevanti ancor prima che inammissibili i capitoli di prova formulati;

5.2. tale valutazione non risulta inficiata dalle censure articolate con il motivo in esame non avendo parte ricorrente dimostrato che le circostanze capitolate e non ammesse dal giudice di merito erano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione, come suo onere (v. tra le altre, Cass. n. 16214/2019); in particolare, la allegazione di cui al capitolo n. 11 del ricorso di primo grado, relativa a ordini e direttive ricevute dalla Coordinatrice infermieristica della Igea risulta alquanto generica posto che, come già evidenziato dal giudice di merito, occorre considerare che la peculiarità del servizio lato sensu infermieristico oggetto di appalto richiedeva una più stringente necessità di controllo e coordinamento da parte della struttura sanitaria che ospitava gli ammalati in relazione al contenuto della prestazione resa dall'operatore socio sanitario; tanto, tuttavia, non implicava da parte della società Igea la effettiva e completa gestione del rapporto di lavoro in tutti gli altri aspetti in relazione ai quali si estrinseca la eterodirezione (quali ad es. la possibilità di destinazione ad altro appalto, la determinazione dei turni di lavoro ecc.); in tal senso è significativo che anche in relazione alla ulteriore circostanza capitolata, riportata nel ricorso per cassazione e contrassegnata con il n. 13, relativa ai permessi ed alle ferie, si fa riferimento alla necessità che essi fossero concordati con la coordinatrice infermieristica dell'Igea, espressione incompatibile con l'esercizio di poteri autoritativi tipici della subodinazione;

5.3. infine, inammissibile per novità, la questione della mancata assegnazione di un termine per la integrazione delle istanze istruttorie ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., profilo non affrontata dalla Corte di merito per cui, a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere della ricorrente quello di allegare l'avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come viceversa non è avvenuto;

6. il terzo motivo di ricorso è infondato;

6.1. l'assunto di parte ricorrente in punto di distribuzione degli oneri di allegazione e prova in ipotesi in cui il lavoratore intenda far valere la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo ad un soggetto diverso dal formale datore di lavoro non ha riscontro a livello normativo, in assenza di specifica previsione che consenta di ritenere derogato il fondamentale criterio desumibile dall'art. 2697 cod. civ. in base al quale è sul soggetto che agisce in giudizio per il riconoscimento di un diritto che grava l'onere di provarne i fatti costitutivi ( cfr. per un' applicazione del principio in tema di appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato ai sensi dell'art. 1 L n. 1369/ 1960 n. 1369, v.

Cass. n. 670/2004, Cass. n. 13388/2000);

7. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza;

8. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

Un. n. 23535/2019); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24538-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro - COOPERA - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 92, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentí - avverso la sentenza n. 1675/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/04/2017 R.G.N. 1361/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (con inquadramento nel livello retributivo B2 del contratto collettivo applicabile) quale conseguenza della asserita non genuinità dell'appalto avente ad oggetto l'erogazione del <<servizio infermieristico e di assistenza ausiliaria>> stipulato tra la detta società e la [OSCURATO:PERSONA]. Coop. Sociale, formale datrice di lavoro della ricorrente; 2. la Corte di merito, in dichiarata condivisione della valutazione di prime cure delle risultanze processuali, ha ritenuto che le emergenze in atti avevano confermato in concreto la organizzazione e gestione autonoma dei propri dipendenti da parte della società Coopera il cui oggetto sociale consisteva nella erogazione di servizi socio sanitari assistenziali; tale società disponeva di 433 dipendenti e le genuinità dell'appalto risultava confermata dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato anche presso altre strutture sia prima che dopo essere stata adibita ai reparti della Casa di [OSCURATO:PERSONA]; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; le intimate Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Coopera - [OSCURATO:PERSONA] sociale ONLUS hanno ciascuna resistito con tempestivo controricorso; la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29 d. Igs n. 276/2003 censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto la genuinità dell'appalto al quale era addetta la originaria ricorrente, in considerazione del fatto che la ONLUS formale datrice di lavoro aveva mantenuto la gestione amministrativa del rapporto di lavoro, elemento quest'ultimo inadeguato alla luce della giurisprudenza di legittimità maturata in tema di appalto cd. endoaziendale a dare contezza dell'asserita genuinità dello stesso; 2. con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 420 e 421 cod. proc. civ. nonché omesso esame circa i fatti identificativi del soggetto esercente i poteri datoriali nei confronti della lavoratrice; richiama i capitoli di prova articolati in prime e seconde cure che assume idonei, anche perché supportati da altre circostanze oggettive, a dimostrare il diretto assoggettamento della Pimentel ai poteri direttivi della Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il tramite di personale ad essa facente capo; in particolare richiama alcune circostanze che assume pacifiche quale quella relativa alla predisposizione dei turni di lavoro da parte della Casa di Cura; 3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 29 , comma 1, d. Igs n. 276/2003; assume, in sintesi, che quando la questione controversa non attiene all'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ma solo alla individuazione dell'effettivo datore di lavoro si determina un'attenuazione degli oneri probatori per cui il lavoratore è tenuto a provare solo l'esistenza di un formale rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto appaltatore, la adibizione all'appalto e ad allegarne la non genuinità, spettando alla committente, con riguardo a tale ultimo profilo, la allegazione e prova del contrario; nello specifico, in applicazione di tale criterio, non avendo la committente offerto la prova contraria alla allegazione della lavoratrice, su di essa ricadevano le relative conseguenze; 4. il primo motivo di ricorso è infondato;4.1. la sentenza impugnata ha accertato la esistenza di una effettiva organizzazione imprenditoriale in capo alla formale datrice di lavoro della Pimentel, valorizzando tra l'altro il consistente numero dei dipendenti di Coopera, lo svolgimento di attività anche a favore di altri soggetti, il fatto che a Coopera facevano capo la organizzazione e gestione autonoma dei propri dipendenti, anche in relazione alla formazione del personale, alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale e personale, al noleggio e lavaggio delle divise; in merito alla prospettata configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato diretto tra la Pimentel e la Casa di [OSCURATO:PERSONA] la Corte distrettuale ha richiamato la peculiarità del servizio infermieristico, implicante il necessario coordinamento con il complesso della struttura sanitaria presso la quale l'operatore è chiamato a rendere la propria prestazione, peculiarità che legittimava, anche in ipotesi di appalto genuino, un potere di controllo ex art. 1662 cod. civ. da parte dei coordinatori dei reparti, dipendenti dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA]; 4.2. i parametri ai quali il giudice di appello ha ancorato la verifica relativa alla genuinità dell'appalto non concernono, come viceversa sostenuto da parte ricorrente, il solo profilo della mera gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, ma si estendono anche agli aspetti relativi alla esistenza di una effettiva struttura imprenditoriale e di una reale organizzazione della prestazione finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, con assunzione del relativo rischio; tali parametri risultano pertanto conformi alle indicazioni del giudice di legittimità il quale ha chiarito che il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo (Cass. n. 27213/2018, Cass. n. 7820/2013), ipotesi esclusa nello specifico alla luce dell'accertamento operato dalla Corte di merito, non inficiato dalle censure articolate dalla odierna ricorrente ; 5. il secondo motivo di ricorso presenta profili di inammissibilità e di infondatezza; 5.1. la sentenza impugnata ha respinto la doglianza dell'appellante in punto di mancato ingresso della prova orale osservando che le circostanze di fatto allegate dalla Pimentel si rivelavano carenti in relazione al fondamentale requisito della eterodirezione; non era stata formulata infatti alcuna specifica allegazione in relazione al concreto potere disciplinare e di controllo che la Igea avrebbe esercitato sulla prestazione resa dalla Pimentel essendo le deduzioni a riguardo state affidate a formule generiche e vaghe e risultando comunque i fatti allegati compatibili con l'attività di lavoro prestata alle dipendenze dell'appaltante. Tanto, secondo la Corte territoriale, rendeva irrilevanti ancor prima che inammissibili i capitoli di prova formulati; 5.2. tale valutazione non risulta inficiata dalle censure articolate con il motivo in esame non avendo parte ricorrente dimostrato che le circostanze capitolate e non ammesse dal giudice di merito erano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione, come suo onere (v. tra le altre, Cass. n. 16214/2019); in particolare, la allegazione di cui al capitolo n. 11 del ricorso di primo grado, relativa a ordini e direttive ricevute dalla Coordinatrice infermieristica della Igea risulta alquanto generica posto che, come già evidenziato dal giudice di merito, occorre considerare che la peculiarità del servizio lato sensu infermieristico oggetto di appalto richiedeva una più stringente necessità di controllo e coordinamento da parte della struttura sanitaria che ospitava gli ammalati in relazione al contenuto della prestazione resa dall'operatore socio sanitario; tanto, tuttavia, non implicava da parte della società Igea la effettiva e completa gestione del rapporto di lavoro in tutti gli altri aspetti in relazione ai quali si estrinseca la eterodirezione (quali ad es. la possibilità di destinazione ad altro appalto, la determinazione dei turni di lavoro ecc.); in tal senso è significativo che anche in relazione alla ulteriore circostanza capitolata, riportata nel ricorso per cassazione e contrassegnata con il n. 13, relativa ai permessi ed alle ferie, si fa riferimento alla necessità che essi fossero concordati con la coordinatrice infermieristica dell'Igea, espressione incompatibile con l'esercizio di poteri autoritativi tipici della subodinazione; 5.3. infine, inammissibile per novità, la questione della mancata assegnazione di un termine per la integrazione delle istanze istruttorie ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ., profilo non affrontata dalla Corte di merito per cui, a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere della ricorrente quello di allegare l'avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. 20694/2018, 15430/2018, 23675/2013), come viceversa non è avvenuto; 6. il terzo motivo di ricorso è infondato; 6.1. l'assunto di parte ricorrente in punto di distribuzione degli oneri di allegazione e prova in ipotesi in cui il lavoratore intenda far valere la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo ad un soggetto diverso dal formale datore di lavoro non ha riscontro a livello normativo, in assenza di specifica previsione che consenta di ritenere derogato il fondamentale criterio desumibile dall'art. 2697 cod. civ. in base al quale è sul soggetto che agisce in giudizio per il riconoscimento di un diritto che grava l'onere di provarne i fatti costitutivi ( cfr. per un' applicazione del principio in tema di appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato ai sensi dell'art. 1 L n. 1369/ 1960 n. 1369, v. Cass. n. 670/2004, Cass. n. 13388/2000); 7. le spese di lite sono regolate secondo soccombenza; 8. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso a
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