CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47600/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di M SSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La pronuncia di cui in epigrafe ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per indebito utilizzo di una carta «[OSCURATO:PERSONA]» e per furto aggravato di un borsellino, contenente la detta carta, sottratto mentre era riposto all'interno della borsa lasciata dalla persona offesa all'interno di un circolo, al fine di espletare all'interno di esso la propria attività lavorativa, ove l'imputato sino a pochi giorni prima aveva svolto attività nell'ambito dell'applicata misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Con il primo motivo si evidenzia il dato per cui la difesa dell'imputato avrebbe ricevuto la copia della sentenza d'appello del 30 gennaio 2020 (depositata 1'11 maggio 2020) solo in data 20 giugno 2020 (con anticipazione di una copia informale il giorno precedente), quindi pochi giorni prima della scadenza del termine per l'impugnazione (previsto per il successivo 25 giugno), ancorché richiesta più volte, la prima il 23 maggio 2020. Premesso quanto innanzi, richiamando gli artt. 116, 117, 118. 585 cod. proc. pen., 42 e 43 disp. att. cod. proc. pen.,24 Cost e 6 CEDU, il ricorrente deduce che il difensore, nominato per la predisposizione del ricorso, non avrebbe avuto a disposizione i canonici quarantacinque giorni per lo studio degli atti e la predisposizione del ricorso. Con il secondo motivo di ricorso si deducono vizi motivazionali, in termini contraddittorietà e manifesta illogicità, con conseguente violazione della regola di giudizio dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., in ordine all'apparato motivazionale relativo alla prospettazione alternativa formulata dalla difesa con il primo motivo d'appello. Trattasi della possibile sottrazione del borsellino, contenente la carta indebitamente utilizzata, in momento antecedente o successivo all'ingresso della persona offesa nella parrocchia ove avrebbe poi espletato la propria attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe altresì considerato le tempistiche dell'impossessamento e del successivo utilizzo della carta [OSCURATO:PERSONA] in altro luogo. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in merito alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede per consuetudine o necessità, avendo la persona offesa, a dire del ricorrente, non custodito la borsa contenente il borsellino per mere esigenze personali ovvero per comodità o dimenticanza. 2. Il ricorso è inammissibile. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile essendosi limitato il ricorrente a riassumere le tempistiche dell'avvenuto rilascio della copia della sentenza d'appello e del successivo ricorso per cassazione senza addurre in cosa si sarebbe sostanziata l'effettiva violazione del diritto di difesa, con riferimento a ricorso per cassazione esperito nei termini, fondato su diversi motivi e con possibilità di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in merito alla cui proposizione non ha inteso proporre istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. (per i presupposti di operatività dell'art. 175 cod. proc. pen. con riferimento a fattispecie caratterizzata dall'impossibilità di ottenimento di copia del fascicolo, si veda Sez. 1, n. 44568 del 09/12/2010, Perini, Rv. 249281). 4. Circa il secondo motivo di ricorso, occorre evidenziare che la Corte territoriale, in ipotesi di «doppia conforme» e con motivazione esente dalle prospettate censure, ha ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato per le / fattispecie allo stesso ascritte esplicitamente considerando anche le deduzioni difensive circa la prospettata ipotesi alternativa. Il giudice di merito ha sostanzialmente argomentato dagli elementi emergenti dalle riprese video ritraenti l'imputato sul /ocus commissi delitti, in orari compatibili con la commissione del furto eseguito in un contesto spazio temporale che non ha visto altri accedere al locale ove era stata riposta la borsa, in uno con la compatibilità tra luogo e tempo dell'impossessamento e luogo e tempo dell'utilizzo della carta [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Premesso quanto innanzi, la censura in esame è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto, oltre ad essere meramente ripetitiva dei motivi fondanti l'appello (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710), è stata proposta per motivo diverso da quelli prospettabili in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,,,Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anct\esAil ricorso per cassazione). A fronte della ricostruzione di cui innanzi, argomentata in termini congrui, coerenti e non manifestamente illogici, il ricorrente si limita difatti a prospettare una propria ricostruzione alternativa, comunque valutata dal giudice di merito, in termini di mera possibilità che la sottrazione del borsellino, contenente la carta indebitamente utilizzata, si sia concretizzata in momento antecedente o successivo all'ingresso della persona offesa nella parrocchia e circa l'assunta incompatibilità tra tempistiche dell'impossessamento e quelle del successivo utilizzo della carta [OSCURATO:PERSONA] in altro luogo, invece esclusa dalla Corte territoriale. 4.2. La censura, comunque prospettata in termini meramente ipotetici nonché fondata su una parcellizzazione dell'apparato motivazionale sotteso alla decisione impugnata, dimentica peraltro che la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione, differentemente da quanto avvenuto nella specie, si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Suprema Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 4, n. 30827 del 16/06/2022, Castello, in motivazione; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108- 01, nonché, con particolare riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01). In sede di legittimità, poi, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure - plausibili (ex plurimis, Sez. 4, n. 30827/2022, Castello, in motivazione; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01). 5. Parimenti inammissibile è il terzo motivo non essendosi la censura confrontata con la ratio decidendi sottesa alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede. 5.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 5.2. Nella specie, la Corte territoriale è lungi dall'aver ritenuto sussistente la circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede per consuetudine o necessità con riferimento a oggetto lasciato incustodito per mera dimenticanza o comodità o disattenzione, argomentando invece dalla necessità dell'impellente espletamento dell'attività lavorativa, peraltro nella stessa parrocchia ove è stato consumato il furto. 5.3. Nei termini di cui innanzi, peraltro, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio, con il quale invece il ricorrente non si confronta, per cui in tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede, il requisito della esposizione per necessità richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva (ex plurimis, limitando i riferimenti alle decisioni più recenti, Sez. 4, n. 29044 del 15/06/2022, Fulghieri, in motivazione, che ripercorre l'evoluzione giurisprudenziale in materia, e Sez. 5, n. 6212 del 14/12/2020, deo. 2021, Hussein, Rv. 280492) 6. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua