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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:738
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CO0542(01)_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 30 settembre 2025 – [Maski] ( i ) (causa C‑542/24) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Stato di diritto – Indipendenza della magistratura – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori coperti dal diritto dell’Unione – Principio d’indipendenza dei giudici – Esame della causa in appello da parte di un collegio monocratico – Facoltà per il presidente del tribunale di rinviare la causa a un collegio di tre giudici – Questione di carattere ipotetico – Impossibilità, per il giudice del rinvio, di prendere in considerazione, in forza del suo diritto nazionale, dell’eventuale risposta della Corte – Irricevibilità manifesta»

1. [OSCURATO:PERSONA] pregiudiziali Rinvio alla Corte Necessità, per il giudice nazionale, di una decisione pregiudiziale per emanare la sua sentenza – Nozione (Art. 267, comma 2, TFUE) (v. punti 26, 27)

2. [OSCURATO:PERSONA] pregiudiziali [OSCURATO:PERSONA] manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile (Art. 267, comma 2, TFUE) (v..punti 28, 31, 32) [OSCURATO:PERSONA] domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Słupsku (tribunale regionale di Słupsk, Polonia), in composizione monocratica, quale inizialmente designata con decisione del 24 luglio 2024, è manifestamente irricevibile. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CO0542(01)_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 30 settembre 2025 – [Maski] ( i ) (causa C‑542/24) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Stato di diritto – Indipendenza della magistratura – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori coperti dal diritto dell’Unione – Principio d’indipendenza dei giudici – Esame della causa in appello da parte di un collegio monocratico – Facoltà per il presidente del tribunale di rinviare la causa a un collegio di tre giudici – Questione di carattere ipotetico – Impossibilità, per il giudice del rinvio, di prendere in considerazione, in forza del suo diritto nazionale, dell’eventuale risposta della Corte – Irricevibilità manifesta» 1. [OSCURATO:PERSONA] pregiudiziali Rinvio alla Corte Necessità, per il giudice nazionale, di una decisione pregiudiziale per emanare la sua sentenza – Nozione (Art. 267, comma 2, TFUE) (v. punti 26, 27) 2. [OSCURATO:PERSONA] pregiudiziali [OSCURATO:PERSONA] manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile (Art. 267, comma 2, TFUE) (v..punti 28, 31, 32) [OSCURATO:PERSONA] domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Słupsku (tribunale regionale di Słupsk, Polonia), in composizione monocratica, quale inizialmente designata con decisione del 24 luglio 2024, è manifestamente irricevibile. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris