CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34733/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza con rinvio. Ritenuto in fatto 1. In parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Cagliari aveva condannato, in esito a giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624, 625, n.2, e 496 cod. pen, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e a quelle di mantenimento durante la custodia cautelare, la Corte d'Appello di Cagliari rideterminava la pena in mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, riconosciuta l'attenuante della speciale tenuità del danno prevalente, unitamente alle già concesse attenuanti generiche, sulla contestata aggravante. 2. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, col quale deduce violazione, ex art. 606, comma 1, lett b) e c), cod. proc. pen., di norme processuali stabilite a pena di nullità e, segnatamente, dell'art. 143 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata traduzione dell'atto contenente osservazioni e conclusioni della pubblica accusa. Con il secondo motivo, ricompreso in realtà nell'articolazione del primo motivo stesso, deduce violazione dell'art. 111 Cost. e del predetto art. 143 del codice di rito con riferimento alla violazione del diritto di difesa. La difesa osserva che, diversamente da quanto previsto dal decreto di nomina "-\ dell'interprete, emesso dalla Corte d'Appello di Cagliari e dal contestuale verbale, in cui \JL, era stata prevista la necessità di «disporre la traduzione in lingua italiana in quella inglese dall'avviso di fissazione dell'udienza [dinnanzi alla Corte d'appello] e degli altri atti successivi, utili e necessari allo svolgimento del suindicato procedimento, compresa la sentenza d'appello», le osservazioni e conclusioni scritte del Procuratore generale non sono state tradotte. Dopo aver precisato che, in assenza di richiesta di discussione orale, il processo di secondo grado è stato celebrato, ex art. 23 bis della I. n. 176 del 18.12.2020, in camera di consiglio, senza dunque l'intervento del pubblico ministero e del difensore, la difesa fa notare di non aver richiesto la trattazione orale, dato che il decreto di nomina dell'interprete aveva creato la ragionevole aspettativa di vedere tradotte anche le conclusioni della pubblica accusa. In mancanza di ciò, la difesa ha tempestivamente eccepito la mancata traduzione in una lingua conosciuta all'imputato delle osservazioni e conclusioni scritte del Procuratore generale. La Corte territoriale non si è tuttavia pronunciata su detta eccezione: di qui - sostiene la difesa - il vulnus ai danni dell'odierno ricorrente, privato della possibilità di presentare, a propria difesa, delle memorie scritte ex art. 121 del codice di rito, «con particolare riferimento a importanti aspetti relativi al merito, che in quanto tali,» la difesa ha ritenuto di non dover «riportare nel presente ricorso». Vista la lesione del diritto di difesa dell'imputato alloglotta, e con riserva di presentazione di nuovi motivi, la difesa ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza. Si dà atto che la difesa ha depositato conclusioni scritte, in cui si ribadisce quanto esposto nel ricorso, e ha allegato a quest'ultimo il verbale di nomina dell'interprete e verbale di conferimento incarico allo stesso della Corte d'Appello di Cagliari, nonché conclusioni scritte inviate alla Corte d'appello. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I motivi di doglianza, convergenti sull'errata applicazione dell'art. 143 del codice di rito e sulla conseguente violazione dell'art. 111 Cost., sono stati affrontati nel ricorso all'interno di un unico plesso argomentativo e possono trattarsi, anche in tale sede, congiuntamente, vista la loro stretta connessione. L'inammissibilità del ricorso deriva, in primis, dalla manifesta infondatezza dell'assunto difensivo secondo cui, dalla mancata comunicazione all'imputato delle conclusioni scritte del Procuratore generale, sarebbe derivata lesione del diritto di difesa dell'odierno ricorrente. Come ricordato dalla difesa stessa, il processo si è svolto in forma camerale (ex art. 23 bis del d. I. n. 137 del 2020, introdotto dalla legge di conversione n. 176 del 18.12.2020); in tale evenienza, le conclusioni del Procuratore generale sono rivolte e comunicate non già all'imputato, bensì al difensore, come previsto dalla disposizione immediatamente precedente quella indicata dal ricorrente (art. 23, comma 2: «entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica [...] La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica»). Onere del difensore sarebbe stato, dunque, comunicare le conclusioni del PG al proprio assistito. 2.a In secondo luogo, il ricorso è aspecifico e generico. Lamentando di essere stato privato della possibilità di presentare memorie scritte ex art. 121 del codice di rito, «con particolare riferimento a importanti aspetti relativi al merito», la difesa ha trascurato di indicare quali fossero tali «importanti aspetti», che invece avrebbero dovuto essere precipuamente illustrati. In assenza di tali più specifiche indicazioni, questo Collegio non è messo nelle condizioni di valutare l'eventuale sussistenza di ragioni che avrebbero reso utile l'immediata traduzione dell'atto in parola, nonché l'eventuale pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa. A tale conclusione si giunge sia attraverso l'interpretazione dell'art. 143 del codice di rito, sia in base alla lettura che di tale disposizione ha fornito la giurisprudenza di legittimità, come si dirà qui di seguito. Benché l'interpretazione letterale dell'art. 143 cod. proc. pen. porti a escludere che l'elencazione contenuta nel comma 2 di tale norma sia tassativa, tenuto conto che il comma successivo fa riferimento alla traduzione gratuita di «altri atti o anche solo parti di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico», il problema che all'interprete si pone è piuttosto legato al verbo modale, prevedendo il citato comma 3 dell'art. 143 che «la traduzione ... di altri atti ... può essere disposta dal giudice con atto motivato». Il significato di quel verbo modale va ricercato nel perimetro tracciato da eventuali esigenze concrete, manifestatesi nel corso del procedimento, che rendano utile, quando non indispensabile, la traduzione di un atto al fine di evitare il pregiudizio dei diritti di difesa dell'imputato. Tale esigenza non si è palesata nel caso di specie, come ricordato sub 2., e, in 'ogni caso, il ricorrente non ha addotto specifiche indicazioni utili a condurre questo Collegio verso una diversa conclusione. Sebbene, dunque, le norme contenute nell'art. 143 impongano all'interprete un vincolo di lettura estensiva del diritto di comprensione dell'accusa (come ritenuto già dalla sentenza della Corte cost. n. 10 del 1993), in quanto ricollegate al carattere inviolabile conferito al diritto di difesa, e posto quindi che l'art. 143 cod. proc. pen. può considerarsi quale clausola generale di ampia applicazione, vero è anche che l'interpretazione di tale disposizione non può essere illimitatamente estensiva, dovendosi invece saldamente radicarsi nel contesto di concrete esigenze processuali legate ai diritti della difesa. Ciò è quanto si ricava dal principio di diritto posto dalle S. U. (in sentenza n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261106 - 01), secondo cui la necessità della traduzione si pone soltanto qualora l'utilizzazione, ai fini della decisione, di uno scritto in lingua straniera possa, in concreto, pregiudicare il diritto di difesa delle parti. Impregiudicate le peculiarità del caso di specie (in cui non è occorsa la necessità di tradurre -da una lingua straniera all'italiano- atti già formati e da acquisire al processo, essendo invece in discussione, nel caso di specie, l'ipotesi inversa, ovverosia l'eventuale necessità di tradurre un atto -interno al processo- dall'italiano all'inglese), è pur vero che l'idea sottesa al citato principio posto dalle S U. Espenhahn si attaglia al caso in esame. Vale, infatti, anche per quest'ultimo, il principio secondo cui l'interpretazione dell'art. 143 deve «specificarsi nell'ambito dei fini rís o normativamente riconosciuti, di fronte al verificarsi delle varie esigenze concrete che lo richiedano». 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e