CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 24854/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nei quali ci si duole della violazione degli artt. 14, commi 2-bis e 2-ter, d. Igs. n. 159 del 2011, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, in cui si precisa che l'interruzione della misura di prevenzione per la sopravvenuta applicazione di una misura cautelare non determina il venir meno dell'efficacia della prima, che resta vigente fino a quando il Tribunale, Sezione Misure ci Prevenzione, non provveda eventualmente a revocarla, in esito a nuova valutazione della pericolosità sociale). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022, Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente