CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2021
Cassazione n. 25101/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito - che si vorrebbero superare con la mera allegazione di un verbale di sommarie informazioni estrapolato dal complesso probatorio - nonché manifestamente infondato in quanto assertivo di vizi motivazionali che dalla linearità e coerente logicità della motivazione risultano inesistenti (si veda, in particolare pag. 4 della pronuncia della Corte di appello di Napoli, impugnata, emessa in data 29.1.2021 nei confronti del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], in cui si affronta specificamente la questione della sussistenza delle aggravanti della violenza sulle cose e dell'esposizione alla pubblica fede contestate in relazione al reato di furto di energia elettrica per il quale è intervenuta la conferma di condanna, evidenziando come fosse emerso che il contatore su cui fu operato l'allaccio abusivo, mediante il taglio dei fili di alimentazione al proprio contatore per collegarli alla portante, era posto in un ambito condominiale aperto all'accesso di terzi). 2.Del pari, inammissibile per genericità è il secondo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento dello stato di necessità, intendendo esso rimediare all'assenza di prova dello stato di indigenza economica dell'imputato e della sua incapacità di provvedere ai propri bisogni essenziali, addotta dalla corte territoriale a sostegno del rigetto, indicando quanto dichiarato dall'imputato in sede di esame e quanto apoditticamente affermato nell'atto di appello. 3. Quanto al terzo motivo che lamenta l'omessa motivazione in ordine alle attenuanti di cui all'art. 62 nn. 4 e 6 codice penale è solo il caso di evidenziare che di esse non vi è traccia nei motivi di appello, avendo piuttosto l'appello fatto riferimento genericamente al danno e alla presunta riparazione del danno ai fini del riconoscimento della tenuità del fatto (richiesta rigettata per la pena massima prevista per il reato). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. 2 ' Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso