CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15434/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Napoli. Avverso tale ordinanza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un motivo, con cui lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in quanto non si era tenuto conto che il termine di deposito della motivazione della sentenza di primo grado era soggetto a sospensione durante il periodo feriale. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato in punto di diritto. La giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 42361 del 20/07/2017) ha fissato il principio secondo cui i termini per la redazione e il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. Da ciò discende che il termine di deposito della motivazione non viene sospeso durante il periodo feriale e non si verifica, in modo consequenziale, lo spostamento in avanti del termine di impugnazione invocato dal ricorrente. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 2