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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07305/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 15146/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - in proprio, dal 26 settembre --ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO (ADS80224030587)-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Emilia-Romagna n. 2994/2017depositata il 30/10/2017.Numero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La C.T.R.

Emilia-Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, harigettato l’appello proposto dal contribuente, con la conferma della decisionedi primo grado che aveva che aveva rigettato il ricorso originario relativo adue contestazioni per imposta di bollo per atti processuali;2. il contribuente Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazionecon sei motivi, chiedendo la cassazione della decisione;3. l’Agenzia delle entrate con controricorso preliminarmente haeccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancanza di firme nel ricorso incassazione notificatole; nel merito ha chiesto l’inammissibilità o comunqueil rigetto del ricorso;4. la Procura generale della Cassazione, Sost.

Proc.

Gen.

Anna MariaSoldi, ha depositato memoria con richiesta, confermata in udienza, dirigetto del ricorso;5.

Il ricorrente depositava memoria con indicazione del nuovodifensore, “in proprio in sostituzione del precedente difensore giàcostituito”.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna alle spese e ilraddoppio del contributo unificato.2.

Preliminarmente deve dichiararsi infondata la preliminare eccezionedi inammissibilità dell’Agenzia delle entrate, di inammissibilità del ricorso,per mancanza della firma nelle copie notificate, del ricorso per cassazione.La sottoscrizione è presente nell’originale, con procura rilasciata il 30aprile 2018, contestualmente al ricorso, prima della notificazione: «Ai finidell'ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora l'originale dell'attorechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, adNumero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che la procura haconferito, la mancanza di tale firma e dell'autenticazione nella copianotificata non determinano l'invalidità del ricorso, purché la copia stessacontenga elementi, quali l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che lanotifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente, idonei adevidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandatospeciale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile ilricorso perché proveniente dal difensore munito di mandato speciale, comerisultante dall'originale, che, in quanto tale, richiese la notificazione dellostesso ricorso all'ufficiale giudiziario presso la corte d'appello, come dallostesso attestato)» (Cass. Sez. 5, 26/01/2018, n. 1981, Rv. 646701 – 01;vedi anche Cass. Sez. 6, 03/12/2020, n. 27610, Rv. 660052 – 01 e Cass.Sez. 2, 23/03/2018, n. 7286, Rv. 647867 - 01).3.

Con il secondo motivo (che si tratta per primo, in considerazionedella sua pregiudizialità) il ricorrente prospetta l’abrogazione della normaimpositiva (violazione degli art. 9, l. n. 488 del 1999, 18 , d.P.R. n. 115 del2002 e 15, disp. att. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.).Il motivo è infondato; come prospettato nel controricorso la norma hasubito modifiche nel tempo incompatibili con la tesi della sua abrogazione.L’art. 10 della l. n. 53 del 1994 non risulta abrogato dall’intervento del d.P.R.n. 115 del 2002 (art. 18), in quanto l’art. 16quater, d.l. n. 179 del 2012 el’art. 46 d.l. n. 90 del 2014 intervengono sulla norma (conseguentementela stessa risulta ancora in vigore).4.

Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso il contribuente prospetta ilsuo difetto di legittimazione passiva per il tributo e al contempo il difetto dilegittimazione attiva dell’Agenzia delle entrate, in favore del Ministero dellaGiustizia (violazione degli art. 75, 82, 83, 84 del cod. proc. civ., art. 10, l.n. 53 del 1994 e 22, d.P.R. n. 642 del 1972, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ.).Numero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026I motivi logicamente connessi si trattano congiuntamente, risultanoentrambi inammissibili in quanto i giudici di merito hanno deciso laquestione conformemente alla giurisprudenza di questa Corte e ilcontribuente ripropone le stesse questioni in sede di legittimità.Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi ariproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamentedisattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte daquest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizionedella propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata chesi risolve, in sostanza, nella proposizione di un non motivo, come taleinammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. 1 - , Ordinanza n.22478 del 24/09/2018, Rv. 650919 - 01).Comunque, l’art. 10, secondo comma, l. n. 53 del 1994, fa espressorinvio alle sanzioni per gli illeciti tributari in materia di imposta di bollo; lostesso articolo richiede l’apposizione di una marca che rappresenta il mezzotipico dell’imposta di bollo.Sul punto deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte sullaobbligazione del difensore per l’adempimento dell’imposta di bollo su unprocesso tributario è oggetto di una disciplina - ai sensi dell'art. 12, commaterzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - che ripete quella dettata per ilgiudizio civile dall'art. 83 cod. proc. civ., potendo, pertanto, avveniremediante atto pubblico o scrittura privata ovvero con dichiarazione appostain calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizioneautografa è autenticata dallo stesso incaricato, che esercita una potestàcertificativa analoga a quella notarile, sebbene limitata a tale atto,conferendo ad esso efficacia probatoria privilegiata ex art. 2702 cod. civ.,quanto alla provenienza ed alla data.

Ne consegue, che il predettoincaricato, che abbia proceduto all'autenticazione dell'atto a margine delricorso introduttivo del giudizio tributario, è tenuto solidalmente con ilNumero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026ricorrente all'adempimento dell'imposta di bollo su tale atto processuale, exart. 22, comma primo, numero 1), del d.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642(che estende il pagamento dell'imposta a "tutte le parti che sottoscrivono,ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola conle disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altridella firma del contribuente apposta in calce all'atto di conferimentodell'incarico, nonché a "ricevere" tale secondo atto, in quanto destinatariodegli effetti giuridici connessi al trasferimento di poteri operato con ilnegozio procuratorio e, infine, ad "enunciare" il predetto atto diconferimento nel ricorso da lui stesso redatto e sottoscritto» Cass. Sez. 5,20/03/2013, n. 6912, Rv. 625529 - 01).Trattandosi di imposta di bollo, quindi, legittimata attiva risultal’Agenzia delle entrate e non il Ministero della Giustizia.5.

Con il quinto ed il sesto motivo, logicamente connessi, il ricorrenteprospetta la nullità della sentenza della CTR per non aver dichiaratoinammissibile l’appello incidentale, sulla compensazione delle spese e peraver omesso la motivazione sull’accoglimento dell’appello, condannandoalle spese il contribuente (violazione dell’art. 342, cod. proc. civ. e 132,primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ.).I motivi sono entrambi inammissibili in quanto l’Agenzia delle entrateaveva richiesto espressamente la riforma della decisione sulle spese, comeanche rappresentato nel ricorso per cassazione: «In tema di impugnazione,anche nel processo tributario (art. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)come in quello ordinario, per la proposizione dell'appello incidentale adopera della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorronoformule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzionie delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzionerisulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisioneNumero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026del primo giudice nella parte sfavorevole all'appellato» (Cass. Sez. 5,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15501, Rv. 613861 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5,11/09/2019, n. 22652, Rv. 655050 – 01, Cass. Sez. 6, 23/02/2012, n.2752, Rv. 621692 – 01 e Cass. Sez. 5, 03/09/2024, n. 23639, Rv. 672152- 01).La sentenza impugnata poi, espressamente, richiama la soccombenzaquale motivazione per la condanna alle spese; la soccombenza è criteriovalido e sufficiente per la condanna, mentre la compensazione deve esserespecificamente motivata: «In tema di spese di lite, i rapporti tra la regoladella soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 equella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini dinorma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza èammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che,in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a talederoga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica ecoerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità» (Cass.Sez. 5, 22/07/2025, n. 20755, Rv. 675496 - 01).6.

La questione di costituzionalità risulta manifesta infondata (ilricorrente prospetta la questione di costituzionalità in quanto la normademanderebbe al potere regolamentare la determinazione del quantumdell’imposta, in violazione della riserva di legge dell’art. 23, costituzione).La norma con il richiamo nel comma 2, alla disciplina del d.P.R. 642 del1972 (Testo unico delle imposte di bollo) individua gli elementi per ladeterminazione dell’imposta (in particolare alla Tariffa allegata) in relazioneal tipo di atto da compiere; l’art. 16 della citata Tariffa prevede per il bollodovuto per le notifiche di atti giudiziari la somma di euro 16,00, per ognifoglio.Conseguentemente, la norma non rinvia, semplicemente, al potereregolamentare, senza indicare i criteri per la determinazione, ma indica iNumero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026presupposti e le somme dovute per ogni tipo di atto (con apposita tariffaallegata al d.P.R.).Del resto, la questione di costituzionalità è stata prospettata nel ricorsoin relazione non all’imposta di bollo, ma ad altro tipo di prestazionepatrimoniale.Numero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*BOLLOGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] PUAngelo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAlessio [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 15146/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - in proprio, dal 26 settembre --ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO (ADS80224030587)-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Emilia-Romagna n. 2994/2017depositata il 30/10/2017.Numero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La C.T.R.

Emilia-Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, harigettato l’appello proposto dal contribuente, con la conferma della decisionedi primo grado che aveva che aveva rigettato il ricorso originario relativo adue contestazioni per imposta di bollo per atti processuali;2. il contribuente Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazionecon sei motivi, chiedendo la cassazione della decisione;3. l’Agenzia delle entrate con controricorso preliminarmente haeccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancanza di firme nel ricorso incassazione notificatole; nel merito ha chiesto l’inammissibilità o comunqueil rigetto del ricorso;4. la Procura generale della Cassazione, Sost.

Proc.

Gen.

Anna MariaSoldi, ha depositato memoria con richiesta, confermata in udienza, dirigetto del ricorso;5.

Il ricorrente depositava memoria con indicazione del nuovodifensore, “in proprio in sostituzione del precedente difensore giàcostituito”.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna alle spese e ilraddoppio del contributo unificato.2.

Preliminarmente deve dichiararsi infondata la preliminare eccezionedi inammissibilità dell’Agenzia delle entrate, di inammissibilità del ricorso,per mancanza della firma nelle copie notificate, del ricorso per cassazione.La sottoscrizione è presente nell’originale, con procura rilasciata il 30aprile 2018, contestualmente al ricorso, prima della notificazione: «Ai finidell'ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora l'originale dell'attorechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, adNumero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che la procura haconferito, la mancanza di tale firma e dell'autenticazione nella copianotificata non determinano l'invalidità del ricorso, purché la copia stessacontenga elementi, quali l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che lanotifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente, idonei adevidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandatospeciale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile ilricorso perché proveniente dal difensore munito di mandato speciale, comerisultante dall'originale, che, in quanto tale, richiese la notificazione dellostesso ricorso all'ufficiale giudiziario presso la corte d'appello, come dallostesso attestato)» (Cass. Sez. 5, 26/01/2018, n. 1981, Rv. 646701 – 01;vedi anche Cass. Sez. 6, 03/12/2020, n. 27610, Rv. 660052 – 01 e Cass.Sez. 2, 23/03/2018, n. 7286, Rv. 647867 - 01).3.

Con il secondo motivo (che si tratta per primo, in considerazionedella sua pregiudizialità) il ricorrente prospetta l’abrogazione della normaimpositiva (violazione degli art. 9, l. n. 488 del 1999, 18 , d.P.R. n. 115 del2002 e 15, disp. att. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.).Il motivo è infondato; come prospettato nel controricorso la norma hasubito modifiche nel tempo incompatibili con la tesi della sua abrogazione.L’art. 10 della l. n. 53 del 1994 non risulta abrogato dall’intervento del d.P.R.n. 115 del 2002 (art. 18), in quanto l’art. 16quater, d.l. n. 179 del 2012 el’art. 46 d.l. n. 90 del 2014 intervengono sulla norma (conseguentementela stessa risulta ancora in vigore).4.

Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso il contribuente prospetta ilsuo difetto di legittimazione passiva per il tributo e al contempo il difetto dilegittimazione attiva dell’Agenzia delle entrate, in favore del Ministero dellaGiustizia (violazione degli art. 75, 82, 83, 84 del cod. proc. civ., art. 10, l.n. 53 del 1994 e 22, d.P.R. n. 642 del 1972, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ.).Numero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026I motivi logicamente connessi si trattano congiuntamente, risultanoentrambi inammissibili in quanto i giudici di merito hanno deciso laquestione conformemente alla giurisprudenza di questa Corte e ilcontribuente ripropone le stesse questioni in sede di legittimità.Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi ariproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamentedisattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte daquest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizionedella propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata chesi risolve, in sostanza, nella proposizione di un non motivo, come taleinammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. 1 - , Ordinanza n.22478 del 24/09/2018, Rv. 650919 - 01).Comunque, l’art. 10, secondo comma, l. n. 53 del 1994, fa espressorinvio alle sanzioni per gli illeciti tributari in materia di imposta di bollo; lostesso articolo richiede l’apposizione di una marca che rappresenta il mezzotipico dell’imposta di bollo.Sul punto deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte sullaobbligazione del difensore per l’adempimento dell’imposta di bollo su unprocesso tributario è oggetto di una disciplina - ai sensi dell'art. 12, commaterzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - che ripete quella dettata per ilgiudizio civile dall'art. 83 cod. proc. civ., potendo, pertanto, avveniremediante atto pubblico o scrittura privata ovvero con dichiarazione appostain calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizioneautografa è autenticata dallo stesso incaricato, che esercita una potestàcertificativa analoga a quella notarile, sebbene limitata a tale atto,conferendo ad esso efficacia probatoria privilegiata ex art. 2702 cod. civ.,quanto alla provenienza ed alla data.

Ne consegue, che il predettoincaricato, che abbia proceduto all'autenticazione dell'atto a margine delricorso introduttivo del giudizio tributario, è tenuto solidalmente con ilNumero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026ricorrente all'adempimento dell'imposta di bollo su tale atto processuale, exart. 22, comma primo, numero 1), del d.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642(che estende il pagamento dell'imposta a "tutte le parti che sottoscrivono,ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola conle disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altridella firma del contribuente apposta in calce all'atto di conferimentodell'incarico, nonché a "ricevere" tale secondo atto, in quanto destinatariodegli effetti giuridici connessi al trasferimento di poteri operato con ilnegozio procuratorio e, infine, ad "enunciare" il predetto atto diconferimento nel ricorso da lui stesso redatto e sottoscritto» Cass. Sez. 5,20/03/2013, n. 6912, Rv. 625529 - 01).Trattandosi di imposta di bollo, quindi, legittimata attiva risultal’Agenzia delle entrate e non il Ministero della Giustizia.5.

Con il quinto ed il sesto motivo, logicamente connessi, il ricorrenteprospetta la nullità della sentenza della CTR per non aver dichiaratoinammissibile l’appello incidentale, sulla compensazione delle spese e peraver omesso la motivazione sull’accoglimento dell’appello, condannandoalle spese il contribuente (violazione dell’art. 342, cod. proc. civ. e 132,primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ.).I motivi sono entrambi inammissibili in quanto l’Agenzia delle entrateaveva richiesto espressamente la riforma della decisione sulle spese, comeanche rappresentato nel ricorso per cassazione: «In tema di impugnazione,anche nel processo tributario (art. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)come in quello ordinario, per la proposizione dell'appello incidentale adopera della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorronoformule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzionie delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzionerisulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisioneNumero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026del primo giudice nella parte sfavorevole all'appellato» (Cass. Sez. 5,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15501, Rv. 613861 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5,11/09/2019, n. 22652, Rv. 655050 – 01, Cass. Sez. 6, 23/02/2012, n.2752, Rv. 621692 – 01 e Cass. Sez. 5, 03/09/2024, n. 23639, Rv. 672152- 01).La sentenza impugnata poi, espressamente, richiama la soccombenzaquale motivazione per la condanna alle spese; la soccombenza è criteriovalido e sufficiente per la condanna, mentre la compensazione deve esserespecificamente motivata: «In tema di spese di lite, i rapporti tra la regoladella soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 equella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini dinorma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza èammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che,in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a talederoga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica ecoerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità» (Cass.Sez. 5, 22/07/2025, n. 20755, Rv. 675496 - 01).6.

La questione di costituzionalità risulta manifesta infondata (ilricorrente prospetta la questione di costituzionalità in quanto la normademanderebbe al potere regolamentare la determinazione del quantumdell’imposta, in violazione della riserva di legge dell’art. 23, costituzione).La norma con il richiamo nel comma 2, alla disciplina del d.P.R. 642 del1972 (Testo unico delle imposte di bollo) individua gli elementi per ladeterminazione dell’imposta (in particolare alla Tariffa allegata) in relazioneal tipo di atto da compiere; l’art. 16 della citata Tariffa prevede per il bollodovuto per le notifiche di atti giudiziari la somma di euro 16,00, per ognifoglio.Conseguentemente, la norma non rinvia, semplicemente, al potereregolamentare, senza indicare i criteri per la determinazione, ma indica iNumero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026presupposti e le somme dovute per ogni tipo di atto (con apposita tariffaallegata al d.P.R.).Del resto, la questione di costituzionalità è stata prospettata nel ricorsoin relazione non all’imposta di bollo, ma ad altro tipo di prestazionepatrimoniale.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 500,00 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 16/10/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA].Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 500,00 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 16/10/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 15146/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - in proprio, dal 26 settembre --ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO (ADS80224030587)-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.  Emilia-Romagna n. 2994/2017depositata il 30/10/2017.Numero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La C.T.R. Emilia-Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, harigettato l’appello proposto dal contribuente, con la conferma della decisionedi primo grado che aveva che aveva rigettato il ricorso originario relativo adue contestazioni per imposta di bollo per atti processuali;2. il contribuente Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazionecon sei motivi, chiedendo la cassazione della decisione;3. l’Agenzia delle entrate con controricorso preliminarmente haeccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancanza di firme nel ricorso incassazione notificatole; nel merito ha chiesto l’inammissibilità o comunqueil rigetto del ricorso;4. la Procura generale della Cassazione, Sost. Proc. Gen. Anna MariaSoldi, ha depositato memoria con richiesta, confermata in udienza, dirigetto del ricorso;5. Il ricorrente depositava memoria con indicazione del nuovodifensore, “in proprio in sostituzione del precedente difensore giàcostituito”.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna alle spese e ilraddoppio del contributo unificato.2. Preliminarmente deve dichiararsi infondata la preliminare eccezionedi inammissibilità dell’Agenzia delle entrate, di inammissibilità del ricorso,per mancanza della firma nelle copie notificate, del ricorso per cassazione.La sottoscrizione è presente nell’originale, con procura rilasciata il 30aprile 2018, contestualmente al ricorso, prima della notificazione: «Ai finidell'ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora l'originale dell'attorechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, adNumero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che la procura haconferito, la mancanza di tale firma e dell'autenticazione nella copianotificata non determinano l'invalidità del ricorso, purché la copia stessacontenga elementi, quali l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che lanotifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente, idonei adevidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandatospeciale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile ilricorso perché proveniente dal difensore munito di mandato speciale, comerisultante dall'originale, che, in quanto tale, richiese la notificazione dellostesso ricorso all'ufficiale giudiziario presso la corte d'appello, come dallostesso attestato)» (Cass. Sez. 5, 26/01/2018, n. 1981, Rv. 646701 – 01;vedi anche Cass. Sez. 6, 03/12/2020, n. 27610, Rv. 660052 – 01 e Cass.Sez. 2, 23/03/2018, n. 7286, Rv. 647867 - 01).3. Con il secondo motivo (che si tratta per primo, in considerazionedella sua pregiudizialità) il ricorrente prospetta l’abrogazione della normaimpositiva (violazione degli art. 9, l. n. 488 del 1999, 18 , d.P.R. n. 115 del2002 e 15, disp. att. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.).Il motivo è infondato; come prospettato nel controricorso la norma hasubito modifiche nel tempo incompatibili con la tesi della sua abrogazione.L’art. 10 della l. n. 53 del 1994 non risulta abrogato dall’intervento del d.P.R.n. 115 del 2002 (art. 18), in quanto l’art. 16quater, d.l. n. 179 del 2012 el’art. 46 d.l. n. 90 del 2014 intervengono sulla norma (conseguentementela stessa risulta ancora in vigore).4. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso il contribuente prospetta ilsuo difetto di legittimazione passiva per il tributo e al contempo il difetto dilegittimazione attiva dell’Agenzia delle entrate, in favore del Ministero dellaGiustizia (violazione degli art. 75, 82, 83, 84 del cod. proc. civ., art. 10, l.n. 53 del 1994 e 22, d.P.R. n. 642 del 1972, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ.).Numero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026I motivi logicamente connessi si trattano congiuntamente, risultanoentrambi inammissibili in quanto i giudici di merito hanno deciso laquestione conformemente alla giurisprudenza di questa Corte e ilcontribuente ripropone le stesse questioni in sede di legittimità.Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi ariproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamentedisattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte daquest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizionedella propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata chesi risolve, in sostanza, nella proposizione di un non motivo, come taleinammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. 1 - , Ordinanza n.22478 del 24/09/2018, Rv. 650919 - 01).Comunque, l’art. 10, secondo comma, l. n. 53 del 1994, fa espressorinvio alle sanzioni per gli illeciti tributari in materia di imposta di bollo; lostesso articolo richiede l’apposizione di una marca che rappresenta il mezzotipico dell’imposta di bollo.Sul punto deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte sullaobbligazione del difensore per l’adempimento dell’imposta di bollo su unprocesso tributario è oggetto di una disciplina - ai sensi dell'art. 12, commaterzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - che ripete quella dettata per ilgiudizio civile dall'art. 83 cod. proc. civ., potendo, pertanto, avveniremediante atto pubblico o scrittura privata ovvero con dichiarazione appostain calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizioneautografa è autenticata dallo stesso incaricato, che esercita una potestàcertificativa analoga a quella notarile, sebbene limitata a tale atto,conferendo ad esso efficacia probatoria privilegiata ex art. 2702 cod. civ.,quanto alla provenienza ed alla data. Ne consegue, che il predettoincaricato, che abbia proceduto all'autenticazione dell'atto a margine delricorso introduttivo del giudizio tributario, è tenuto solidalmente con ilNumero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026ricorrente all'adempimento dell'imposta di bollo su tale atto processuale, exart. 22, comma primo, numero 1), del d.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642(che estende il pagamento dell'imposta a "tutte le parti che sottoscrivono,ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola conle disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altridella firma del contribuente apposta in calce all'atto di conferimentodell'incarico, nonché a "ricevere" tale secondo atto, in quanto destinatariodegli effetti giuridici connessi al trasferimento di poteri operato con ilnegozio procuratorio e, infine, ad "enunciare" il predetto atto diconferimento nel ricorso da lui stesso redatto e sottoscritto» Cass. Sez. 5,20/03/2013, n. 6912, Rv. 625529 - 01).Trattandosi di imposta di bollo, quindi, legittimata attiva risultal’Agenzia delle entrate e non il Ministero della Giustizia.5. Con il quinto ed il sesto motivo, logicamente connessi, il ricorrenteprospetta la nullità della sentenza della CTR per non aver dichiaratoinammissibile l’appello incidentale, sulla compensazione delle spese e peraver omesso la motivazione sull’accoglimento dell’appello, condannandoalle spese il contribuente (violazione dell’art. 342, cod. proc. civ. e 132,primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ.).I motivi sono entrambi inammissibili in quanto l’Agenzia delle entrateaveva richiesto espressamente la riforma della decisione sulle spese, comeanche rappresentato nel ricorso per cassazione: «In tema di impugnazione,anche nel processo tributario (art. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)come in quello ordinario, per la proposizione dell'appello incidentale adopera della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorronoformule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzionie delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzionerisulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisioneNumero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026del primo giudice nella parte sfavorevole all'appellato» (Cass. Sez. 5,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15501, Rv. 613861 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5,11/09/2019, n. 22652, Rv. 655050 – 01, Cass. Sez. 6, 23/02/2012, n.2752, Rv. 621692 – 01 e Cass. Sez. 5, 03/09/2024, n. 23639, Rv. 672152- 01).La sentenza impugnata poi, espressamente, richiama la soccombenzaquale motivazione per la condanna alle spese; la soccombenza è criteriovalido e sufficiente per la condanna, mentre la compensazione deve esserespecificamente motivata: «In tema di spese di lite, i rapporti tra la regoladella soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 equella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini dinorma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza èammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che,in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a talederoga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica ecoerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità» (Cass.Sez. 5, 22/07/2025, n. 20755, Rv. 675496 - 01).6. La questione di costituzionalità risulta manifesta infondata (ilricorrente prospetta la questione di costituzionalità in quanto la normademanderebbe al potere regolamentare la determinazione del quantumdell’imposta, in violazione della riserva di legge dell’art. 23, costituzione).La norma con il richiamo nel comma 2, alla disciplina del d.P.R. 642 del1972 (Testo unico delle imposte di bollo) individua gli elementi per ladeterminazione dell’imposta (in particolare alla Tariffa allegata) in relazioneal tipo di atto da compiere; l’art. 16 della citata Tariffa prevede per il bollodovuto per le notifiche di atti giudiziari la somma di euro 16,00, per ognifoglio.Conseguentemente, la norma non rinvia, semplicemente, al potereregolamentare, senza indicare i criteri per la determinazione, ma indica iNumero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026presupposti e le somme dovute per ogni tipo di atto (con apposita tariffaallegata al d.P.R.).Del resto, la questione di costituzionalità è stata prospettata nel ricorsoin relazione non all’imposta di bollo, ma ad altro tipo di prestazionepatrimoniale.Numero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*BOLLOGiacomo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteUd.[OSCURATO:DATA_NASCITA] PUAngelo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAlessio [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 15146/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - in proprio, dal 26 settembre --ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO (ADS80224030587)-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.  Emilia-Romagna n. 2994/2017depositata il 30/10/2017.Numero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La C.T.R. Emilia-Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, harigettato l’appello proposto dal contribuente, con la conferma della decisionedi primo grado che aveva che aveva rigettato il ricorso originario relativo adue contestazioni per imposta di bollo per atti processuali;2. il contribuente Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazionecon sei motivi, chiedendo la cassazione della decisione;3. l’Agenzia delle entrate con controricorso preliminarmente haeccepito l’inammissibilità del ricorso per la mancanza di firme nel ricorso incassazione notificatole; nel merito ha chiesto l’inammissibilità o comunqueil rigetto del ricorso;4. la Procura generale della Cassazione, Sost. Proc. Gen. Anna MariaSoldi, ha depositato memoria con richiesta, confermata in udienza, dirigetto del ricorso;5. Il ricorrente depositava memoria con indicazione del nuovodifensore, “in proprio in sostituzione del precedente difensore giàcostituito”.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è infondato e deve rigettarsi con condanna alle spese e ilraddoppio del contributo unificato.2. Preliminarmente deve dichiararsi infondata la preliminare eccezionedi inammissibilità dell’Agenzia delle entrate, di inammissibilità del ricorso,per mancanza della firma nelle copie notificate, del ricorso per cassazione.La sottoscrizione è presente nell’originale, con procura rilasciata il 30aprile 2018, contestualmente al ricorso, prima della notificazione: «Ai finidell'ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora l'originale dell'attorechi la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, adNumero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che la procura haconferito, la mancanza di tale firma e dell'autenticazione nella copianotificata non determinano l'invalidità del ricorso, purché la copia stessacontenga elementi, quali l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che lanotifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente, idonei adevidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandatospeciale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile ilricorso perché proveniente dal difensore munito di mandato speciale, comerisultante dall'originale, che, in quanto tale, richiese la notificazione dellostesso ricorso all'ufficiale giudiziario presso la corte d'appello, come dallostesso attestato)» (Cass. Sez. 5, 26/01/2018, n. 1981, Rv. 646701 – 01;vedi anche Cass. Sez. 6, 03/12/2020, n. 27610, Rv. 660052 – 01 e Cass.Sez. 2, 23/03/2018, n. 7286, Rv. 647867 - 01).3. Con il secondo motivo (che si tratta per primo, in considerazionedella sua pregiudizialità) il ricorrente prospetta l’abrogazione della normaimpositiva (violazione degli art. 9, l. n. 488 del 1999, 18 , d.P.R. n. 115 del2002 e 15, disp. att. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.).Il motivo è infondato; come prospettato nel controricorso la norma hasubito modifiche nel tempo incompatibili con la tesi della sua abrogazione.L’art. 10 della l. n. 53 del 1994 non risulta abrogato dall’intervento del d.P.R.n. 115 del 2002 (art. 18), in quanto l’art. 16quater, d.l. n. 179 del 2012 el’art. 46 d.l. n. 90 del 2014 intervengono sulla norma (conseguentementela stessa risulta ancora in vigore).4. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso il contribuente prospetta ilsuo difetto di legittimazione passiva per il tributo e al contempo il difetto dilegittimazione attiva dell’Agenzia delle entrate, in favore del Ministero dellaGiustizia (violazione degli art. 75, 82, 83, 84 del cod. proc. civ., art. 10, l.n. 53 del 1994 e 22, d.P.R. n. 642 del 1972, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ.).Numero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026I motivi logicamente connessi si trattano congiuntamente, risultanoentrambi inammissibili in quanto i giudici di merito hanno deciso laquestione conformemente alla giurisprudenza di questa Corte e ilcontribuente ripropone le stesse questioni in sede di legittimità.Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi ariproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamentedisattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte daquest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizionedella propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata chesi risolve, in sostanza, nella proposizione di un non motivo, come taleinammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. 1 - , Ordinanza n.22478 del 24/09/2018, Rv. 650919 - 01).Comunque, l’art. 10, secondo comma, l. n. 53 del 1994, fa espressorinvio alle sanzioni per gli illeciti tributari in materia di imposta di bollo; lostesso articolo richiede l’apposizione di una marca che rappresenta il mezzotipico dell’imposta di bollo.Sul punto deve confermarsi la giurisprudenza di questa Corte sullaobbligazione del difensore per l’adempimento dell’imposta di bollo su unprocesso tributario è oggetto di una disciplina - ai sensi dell'art. 12, commaterzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - che ripete quella dettata per ilgiudizio civile dall'art. 83 cod. proc. civ., potendo, pertanto, avveniremediante atto pubblico o scrittura privata ovvero con dichiarazione appostain calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizioneautografa è autenticata dallo stesso incaricato, che esercita una potestàcertificativa analoga a quella notarile, sebbene limitata a tale atto,conferendo ad esso efficacia probatoria privilegiata ex art. 2702 cod. civ.,quanto alla provenienza ed alla data. Ne consegue, che il predettoincaricato, che abbia proceduto all'autenticazione dell'atto a margine delricorso introduttivo del giudizio tributario, è tenuto solidalmente con ilNumero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026ricorrente all'adempimento dell'imposta di bollo su tale atto processuale, exart. 22, comma primo, numero 1), del d.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642(che estende il pagamento dell'imposta a "tutte le parti che sottoscrivono,ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola conle disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altridella firma del contribuente apposta in calce all'atto di conferimentodell'incarico, nonché a "ricevere" tale secondo atto, in quanto destinatariodegli effetti giuridici connessi al trasferimento di poteri operato con ilnegozio procuratorio e, infine, ad "enunciare" il predetto atto diconferimento nel ricorso da lui stesso redatto e sottoscritto» Cass. Sez. 5,20/03/2013, n. 6912, Rv. 625529 - 01).Trattandosi di imposta di bollo, quindi, legittimata attiva risultal’Agenzia delle entrate e non il Ministero della Giustizia.5. Con il quinto ed il sesto motivo, logicamente connessi, il ricorrenteprospetta la nullità della sentenza della CTR per non aver dichiaratoinammissibile l’appello incidentale, sulla compensazione delle spese e peraver omesso la motivazione sull’accoglimento dell’appello, condannandoalle spese il contribuente (violazione dell’art. 342, cod. proc. civ. e 132,primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ.).I motivi sono entrambi inammissibili in quanto l’Agenzia delle entrateaveva richiesto espressamente la riforma della decisione sulle spese, comeanche rappresentato nel ricorso per cassazione: «In tema di impugnazione,anche nel processo tributario (art. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546)come in quello ordinario, per la proposizione dell'appello incidentale adopera della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorronoformule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzionie delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzionerisulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisioneNumero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026del primo giudice nella parte sfavorevole all'appellato» (Cass. Sez. 5,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15501, Rv. 613861 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5,11/09/2019, n. 22652, Rv. 655050 – 01, Cass. Sez. 6, 23/02/2012, n.2752, Rv. 621692 – 01 e Cass. Sez. 5, 03/09/2024, n. 23639, Rv. 672152- 01).La sentenza impugnata poi, espressamente, richiama la soccombenzaquale motivazione per la condanna alle spese; la soccombenza è criteriovalido e sufficiente per la condanna, mentre la compensazione deve esserespecificamente motivata: «In tema di spese di lite, i rapporti tra la regoladella soccombenza di cui al comma 1 dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 equella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini dinorma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza èammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che,in caso di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", il limite a talederoga è dato dall'obbligo del giudice di fornire una motivazione logica ecoerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità» (Cass.Sez. 5, 22/07/2025, n. 20755, Rv. 675496 - 01).6. La questione di costituzionalità risulta manifesta infondata (ilricorrente prospetta la questione di costituzionalità in quanto la normademanderebbe al potere regolamentare la determinazione del quantumdell’imposta, in violazione della riserva di legge dell’art. 23, costituzione).La norma con il richiamo nel comma 2, alla disciplina del d.P.R. 642 del1972 (Testo unico delle imposte di bollo) individua gli elementi per ladeterminazione dell’imposta (in particolare alla Tariffa allegata) in relazioneal tipo di atto da compiere; l’art. 16 della citata Tariffa prevede per il bollodovuto per le notifiche di atti giudiziari la somma di euro 16,00, per ognifoglio.Conseguentemente, la norma non rinvia, semplicemente, al potereregolamentare, senza indicare i criteri per la determinazione, ma indica iNumero registro generale 15146/2018Numero sezionale 645/2025Numero di raccolta generale 7305/2026Data pubblicazione 26/03/2026presupposti e le somme dovute per ogni tipo di atto (con apposita tariffaallegata al d.P.R.).Del resto, la questione di costituzionalità è stata prospettata nel ricorsoin relazione non all’imposta di bollo, ma ad altro tipo di prestazionepatrimoniale. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 500,00 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 16/10/2025.Il Consigliere estensore                                     Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA].Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 500,00 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 16/10/2025.Il Consigliere estensore                                     Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07305/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris