CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2024
Cassazione n. 46432/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3INLIN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r-4 Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato. Rileva il Collegio che il giudice dell'impugnazione ha motivato la mancata concessione in ragione dell'assenza di elementi positivi per concederle, non rilevando la mera incensuratezza. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte d'appello si è attenuta al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza - l'onere di motivazione per il diniego dell'attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). Peraltro, il ricorso non allega elementi specifici di valutazione positiva. Rilevato che la ricorrente non aveva devoluto nei motivi di appello la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., la relativa questione non può formare oggetto di ricorso per cassazione tenuto conto che la sentenza è stata pronunciata in data 16 novembre 2015 e, dunque, successivamente alla data di entrata in vigore del del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, e il ricorrente non aveva chiesto l'applicazione né nei motivi di appello e neppure sollecitata in sede di conclusioni del giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016 Gravina, Rv. 266678). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] I