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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16134/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– controricorrente-ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo gradodi Bolzano, n. 75/01/2016, depositata in data 14 luglio 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle entrate, sulla base del PVC redatto dallaGuardia di finanza di Bressanone il 4 aprile 2013 all’esito di unaverifica fiscale condotta per gli anni dal 2007 al 2010, emetteva neiconfronti della contribuente i seguenti atti:a) avviso di accertamento n.

TBA01A301619/2013, con il qualerecuperava a tassazione, in relazione all’anno 2007, i dividendiNumero registro generale 5037/2017Numero sezionale 3920/2026Numero di raccolta generale 16134/2026corrisposti da due società tedesche ([OSCURATO:PERSONA].

KG e PassData pubblicazione 25/05/2026Grundstucks [OSCURATO:PERSONA].

KG), redditi da fabbricati siti in Ortisei einteressi attivi maturati su conto corrente estero;b) avviso di accertamento n.

TBA01A300802/2014, con il qualerecuperava a tassazione, in relazione all’anno 2008, i dividendicorrisposti da due società tedesche ([OSCURATO:PERSONA].

KG e PassGrundstucks [OSCURATO:PERSONA].

KG), redditi da fabbricati siti in Ortisei einteressi attivi maturati su conto corrente estero.La contribuente impugnava con separati ricorsi i detti attideducendo, per quanto qui ancora rilevi, il diritto allo scomputo delleimposte versate in Germania.[OSCURATO:PERSONA] tributaria di primo grado di Bolzano, consentenza n. 145/2014 accoglieva il ricorso relativo all’atto sub a);riteneva, all’esito di una interpretazione costituzionalmente orientatadell’art. 165, comma 8, d.P.R. n. 917/1986, ammissibile lo scomputodelle imposte versate dalla ricorrente in Germania con riferimento aidetti dividendi.

Confutava l’assunto erariale secondo cui il dettoarticolo prevederebbe una sanzione impropria (ovvero il divieto didetrazione) in caso di omessa dichiarazione dei redditi; inoltre, lanorma andava letta in combinato disposto con il successivo articolo169, a mente del quale la normativa interna si applica solo se piùfavorevole, anche in deroga ad accordi internazionali contro ladoppia imposizione.

In virtù degli articoli 10 e 24 della Convenzionestipulata tra Italia e Germania, dall’imposta dovuta dalla ricorrenteper i redditi prodotti all’estero andava detratta l’imposta già versatain Germania, a prescindere dall’omessa presentazione delladichiarazione dei redditi.Con sentenza n. 119/2015 i giudici di prossimità accoglievanosolo in parte il ricorso relativo all’atto sub b), limitatamente allesanzioni connesse ai dividendi stante la sussistenza dell'esimentedell’obiettiva incertezza sulla portata delle relative norme;ritenevano, invece, imprescindibile la presentazione dellaNumero registro generale 5037/2017Numero sezionale 3920/2026Numero di raccolta generale 16134/2026dichiarazione dei redditi al fine di poter usufruire del credito diData pubblicazione 25/05/2026imposta di cui all’art. 165, comma 8, t.u.i.r.2.

L’Ufficio proponeva due distinti appelli avverso le dettesentenze; la contribuente interponeva gravame solo avverso lasentenza n. 119/2015; la Commissione tributaria di secondo gradodi Bolzano, riuniti i giudizi, accoglieva in parte il gravame dell’Ufficioavverso la sentenza n. 145/2014, aderendo alla tesi della necessitàdella presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di fruiredella detrazione di imposta e giungendo, quindi, alle medesimeconclusioni della sentenza n. 119/2015, che veniva integralmenteconfermata.

Dichiarava, quindi, non dovute solo le sanzioni conriguardo ad entrambi gli anni di imposta.3.

La contribuente propone ricorso per cassazione affidato aquattro motivi.

L’Agenzia resiste con controricorso, contenentericorso incidentale affidato a due motivi.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’8 maggio2026.La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente va rigettata, non ravvisandosenel’opportunità, l’istanza, avanzata dalla ricorrente, di riunione delpresente giudizio a quello rubricato al n.r.g. 11774/2018, avente adoggetto altre annualità e chiamato all’odierna adunanza camerale;la trattazione congiunta dei ricorsi assicura, infatti, la stessaesigenza dell’unitario esame delle medesime questioni svolte nei varigiudizi e, al contempo, maggiore ordine ed agilità di trattazione(Cass. 25/08/2023, n. 25288).1.

Con il primo motivo del ricorso principale la contribuentededuce la «violazione di norme ex Art. 360 n° 3 e 5 c.p.c. in relazioneAll’art. 97 Cost. e 10 della Legge n. 212/2000 c.d.

“Statuto dei dirittidel contribuente”, in relazione alla illegittimità dell’avviso diaccertamento per via della comprovata violazione della legge e deiprincipi di correttezza, trasparenza e collaborazione».

Lamenta cheNumero registro generale 5037/2017Numero sezionale 3920/2026Numero di raccolta generale 16134/2026in relazione all’anno 2008 aveva presentato istanza di accertamentoData pubblicazione 25/05/2026con adesione, a fronte della quale l’Ufficio invitava la contribuente alcontraddittorio, che però non aveva alcun esito, stante il rifiutodell’Ufficio all’adesione.

Il comportamento ondivago dell’Agenzia eracontrario ai principi di leale collaborazione e correttezza cheinformano i rapporti tra contribuente ed Ufficio.

Di tale doglianza,sollevata sin dal primo grado la CTR omette qualsiasi valutazione edecisione.

Di qui l’omessa valutazione di un punto decisivo dellacontroversia e, in subordine, la violazione del principio di correttezzae buona fede di cui all’art. 10 cit.1.1.

Il motivo è inammissibile.1.2.

Non sussiste, in primo luogo, il paventato vizio di omessoesame ex art. 360, n. 5), c.p.c.: per stabile indirizzo nomofilattico,costituisce «fatto», ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., unaspecifica circostanza o un preciso evento in senso storico-naturalistico, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante(cfr. Cass. Sez.

U. nn. 8053-8054/2014, Cass. Sez.

U. n.19881/2014 e le numerose successive pronunce conformi: sivedano, ex ceteris, Cass. n. 24513/2025, Cass. n. 25305/2025,Cass. n. 25438/2025, Cass. n. 27211/2025, Cass. n. 26/2026), enon invece una questione giuridica, un’argomentazione o deduzionedifensiva, un elemento istruttorio (cfr. Cass. 22397/2019, Cass. n.17536/2020, Cass. n. 976/2021, Cass. n. 5616/2023, Cass. n.25171/2024).Nella specie, il ‘fatto’ decisivo trascurato dalla CTR vieneindividuato in ricorso nella mancata considerazione della violazione,da parte dell’Ufficio, dei principi di leale collaborazione e correttezzache informano i rapporti con il contribuente; appare, quindi, sintroppo evidente che non si tratta di un ‘fatto’.1.3.

La doglianza, qualificata più correttamente in violazionedell’art. 112 c.p.c. per omessa decisione su una doglianza (laviolazione dei principi di leale collaborazione e correttezza), da farvalere ex art. 360, n. 4), c.p.c., è comunque inammissibile.Numero registro generale 5037/2017Numero sezionale 3920/2026Numero di raccolta generale 16134/2026È noto, infatti, che nel giudizio di legittimità la deduzione delData pubblicazione 25/05/2026vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, perun verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domandao eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).

Nella specie la ricorrente non ha indicato nelcorpo del ricorso per cassazione in quale segmento processuale lacontestazione de qua sia stata sollevata.1.4.

Per le medesime ragioni il motivo è inammissibile, ancheove sussunto sotto il numero 3 dell’articolo 360, comma primo, c.p.c.(violazione dell’art. 10 dello Statuto del contribuente).2.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la «violazionedi norme ex Art 360 n° 3 c.p.c. in relazione agli Artt. 165 comma 8e 169 DPR 918/86, e in relazione all’Art 10 e 24 della ConvenzioneItalia Germania per evitare le doppie imposizioni, ratificata con leggen° 459 del 24 novembre 1992: L’illegittimità dell’avviso diaccertamento per via del diritto della Ricorrente allo scomputo delleimposte estere versate in Germania relativamente a redditi dallastessa percepiti in qualità di socio titolare di partecipazioni qualificatedetenute rispettivamente nelle società di capitali tedesche “PassNumero registro generale 5037/2017Numero sezionale 3920/2026Gmbh Co.

KG” e “[OSCURATO:PERSONA].

KG”».

InNumero di raccolta generale 16134/2026particolare, l’art. 169 t.u.i.r. prevede l’applicazione del tesDtaota pubnbliicaozio ne 25/05/2026solo se più favorevole al contribuente rispetto ad accordiinternazionali contro la doppia imposizione; nella specie la disciplinapiù favorevole è dettata, invece, dalla [OSCURATO:PERSONA] le doppie imposizioni, in particolare dagli artt. 10 e 24 checonsentono la deducibilità delle imposte pagate all’estero senzaalcuna prescrizione.

Di qui la correttezza di una interpretazionecostituzionalmente ed unionalmente orientata (v. sent.

CGUE 30giugno 2011) dell’art. 165, comma 8, t.u.i.r., che tenga conto dellaprevalenza delle norme convenzionali.2.1.

Il motivo è fondato.2.2.

L’art. 165 del t.u.i.r., rubricato ‘credito d’imposta per iredditi prodotti all’estero’, prevede che se alla formazione del redditocomplessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivipagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazionedall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'impostacorrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il redditocomplessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'impostaammesse in diminuzione (comma 1) e, per quanto qui rilevi, che ladetrazione non spetta in caso di omessa presentazione delladichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'esteronella dichiarazione presentata (comma 8).L’art. 24 della Convenzione tra l'Italia e la Germania per evitarele doppie imposizioni, ratificata e resa esecutiva nell'ordinamentonazionale dalla legge n. 459 del 1992, sotto la rubrica «Disposizioniper evitare la doppia imposizione», per quanto qui interessa cosìrecita:«1.

Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata inconformità dei seguenti paragrafi del presente articolo.2. a) Fatto salvo il capoverso b), se un residente dellaRepubblica italiana riceve elementi di reddito imponibili nellaRepubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, nel calcolareNumero registro generale 5037/2017Numero sezionale 3920/2026Numero di raccolta generale 16134/2026le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presenteData pubblicazione 25/05/2026Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte dettielementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presenteConvenzione non stabiliscano diversamente.In tal caso, la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte cosìcalcolate l'imposta sui redditi pagata nella Repubblica federale diGermania (ivi compresa, se del caso, l'imposta sulle attivitàcommerciali, industriali ed artigianali nei limiti in cui essa siaprelevata sugli utili), ma l'ammontare della deduzione non puòeccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementidi reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono allaformazione del reddito complessivo.Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento direddito venga assoggettato nella Repubblica italiana ad imposizionemediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario didetto reddito in base alla legislazione italiana».2.3.

Si pone, pertanto, il problema dell'interpretazione delpredetto art. 24, paragrafo 2, capoverso a), della Convenzione, alfine di verificare se - come assume l'Ufficio e come ritenuto dalgiudice a quo - l'esclusione dalla base imponibile delle imposteitaliane dei redditi derivanti dai dividendi presupponga che ilcontribuente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i redditi prodotti in Germania,o se piuttosto – come sostiene la ricorrente – l’art. 165, comma 8,t.u.i.r., che tale obbligo prevede, non spieghi alcun effetto nellafattispecie, disciplinata dalla norma convenzionale.2.4.

Giova peraltro sottolineare, prima di procedere ad ognialtra considerazione, che la Convenzione contro le doppie imposizioniin parola, conclusa tra l'Italia e la Repubblica federale tedesca -insieme a quella in vigore con il Brasile, firmata il 3 ottobre 1978 eratificata con Legge 29 novembre 1980, n. 844 - si differenzia,all'interno del complesso degli strumenti convenzionali cui l'Italia haaderito in materia, per la circostanza che l'eliminazione della doppiaimposizione è ottenuta non già ricorrendo al tradizionale metodoNumero registro generale 5037/2017Numero sezionale 3920/2026dell'imputazione (ovvero del credito d'imposta), ma attraverso ilNumero di raccolta generale 16134/2026sistema dell'esenzione.

Di tale peculiarità è quindi necessaDraitoa ptubebnliceazrio ne 25/05/2026conto, sia nel considerare conclusioni giurisprudenziali già maturatecon riferimento a convenzioni che operano attraverso il diversomeccanismo del credito d'imposta, sia nel contestualizzare leargomentazioni che seguono in questa sede.2.5. [OSCURATO:PERSONA], una volta recepite nel nostro ordinamentointerno con legge di ratifica, acquistano il valore di fonte primaria, aisensi dell'art. 10, comma 1, Cost. (che prevede il sistema diadattamento dell'ordinamento italiano alle norme del dirittointernazionale) e dell'art.117 Cost. (che prevede l'obbligo comunedello Stato e delle Regioni di conformarsi ai vincoli derivantidall'ordinamento comunitario ed agli obblighi internazionali), comeperaltro ribadito, nella materia tributaria, anche dall'art. 75 deld.P.R. n. 600 del 1973 («nell'applicazione delle disposizioniconcernenti le imposte sui redditi, sono fatti salvi accordiinternazionali resi esecutivi in Italia») e dall'art. 169 del d.P.R. n.917 del 1986 (per il quale le disposizioni dello stesso T.U.

«siapplicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agliaccordi internazionali contro la doppia imposizione»).Sulla base di dette norme, quindi, questa Corte (Cass.,19/01/2009, n. 1138; Cass., 15/7/2016, n. 14474) ha non soloaffermato il principio generale che le Convenzioni, per il carattere dispecialità del loro ambito di formazione, così come le altre normeinternazionali pattizie, prevalgono sulle corrispondenti normenazionali, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nei vincoliderivanti, tra l'altro, dagli obblighi internazionali (art. 117 Cost.,comma 1, nel testo di cui alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art.3); ma anche specificato in particolare che, in materia d'imposte sulreddito, le norme pattizie derivanti da accordi tra gli Statiprevalgono, attesane la specialità e la ratio di evitare fenomeni didoppia imposizione, su quelle interne (Cass., 24/11/2016, n.23984).Numero registro generale 5037/2017Numero sezionale 3920/2026Pertanto, l'esclusione convenzionale dalla base imponibileNumero di raccolta generale 16134/2026disposta dall’ art. 24, paragrafo 2, capoverso a), della ConDvaetan puzbibolicnaezio ne 25/05/2026tra Italia e Germania, ratificata dalla legge n. 459 del 1992, cosìcome ante interpretato, prevale sulla disciplina dettata (tra l’altro intermini di credito di imposta) dall’art. 165, comma 8, t.u.i.r.2.6.

La quaestio iuris devoluta con il motivo in scrutinio è statarisolta negli stessi termini anche con riferimento all’omologaprevisione contenuta nella Convenzione stipulata tra Italia e Brasile(Cass. 09/09/2024, n. 24160) e non sussistono motivi perdiscostarsi dalla citata pronuncia, resa, tra l’altro, all’esito dellapubblica udienza.

Si è, al riguardo, sostenuto che:-il termine “deduzione” utilizzato dalla Convenzione è atecnico:il meccanismo con cui si evita la doppia imposizione, in realtà, non èla deduzione dalla base imponibile, ma la detrazione dell’impostaassolta all’estero da quella complessivamente (sul “redditocomplessivo”) dovuta allo Stato italiano;-l’obbligo che lo Stato italiano ha assunto nei confronti delloStato brasiliano è un obbligo incondizionato: proprio perché, insubiecta materia, non è lo Stato italiano che, motu proprio, nella suasovranità, concede al residente, suo contribuente, un creditod’imposta, quest’ultimo (quale strumento tecnico utilizzato perassicurare la detrazione) non può essere subordinato ad oneri daparte del contribuente.

In altre parole, con la Convenzione bilateralel’Italia si è obbligata, nei confronti del Brasile, a limitare la suasovranità in tema di imposizione fiscale; si è obbligata a far sì che icontribuenti che paghino le tasse al fisco brasiliano in relazione adelementi di reddito posti in essere in Brasile, nel caso in cui sianoassoggettati a tassazione anche in Italia in relazione a quegli stessielementi di reddito, non subiscano una doppia imposizione;-l’adempimento di tale obbligo internazionale non può subire,sul piano della normativa interna, limitazioni non concordate tra gliStati parti della Convenzione, con la conseguenza che all’odiernacontribuente, che pretende di non subire una doppia imposizione inNumero registro generale 5037/2017Numero sezionale 3920/2026Numero di raccolta generale 16134/2026relazione agli elementi di reddito assoggettati a tassazione sia inData pubblicazione 25/05/2026Brasile che in Italia, l’Agenzia delle Entrate non può opporrel’inadempimento degli oneri formali di cui all’art. 165, comma 8,t.u.i.r., perché così facendo esporrebbe lo Stato italiano ad unaviolazione del diritto internazionale pattizio;-peraltro, l’ordinamento tributario interno, nell’ambito delleimposte sui redditi, contiene delle disposizioni che attribuisconoprevalenza agli accordi internazionali conclusi dall’Italia (art. 169t.u.i.r.);-dunque, in presenza di un obbligo internazionaleincondizionato dello Stato italiano di evitare la doppia imposizione alcontribuente residente il cui reddito sia assoggettato ad imposizionesia nello Stato in cui sia prodotto e percepito, sia in Italia, l’art. 165,comma 8, t.u.i.r., non può applicarsi.2.7.

I medesimi principi debbono valere nell’ipotesi de qua,cui similitudini con quella intercorsa con il Brasile sono state giàsupra evidenziate) utilizza il termine ‘deduzione’ atecnicamente econ essa l’Italia si è obbligata a far sì che i contribuenti che paghinole tasse al fisco tedesco in relazione ad elementi di reddito posti inessere in Germania, nel caso in cui siano assoggettati a tassazioneanche in Italia in relazione a quegli stessi elementi di reddito, nonsubiscano una doppia imposizione.Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente questa Corte(Cass. 14/04/2021, n. 9725) ha statuito che la previsione di cuiall’art. 15 della Convenzione tra Italia e Germania àncora la potestàimpositiva allo Stato di residenza solo se coincidente con quello incui il lavoro viene esercitato.

La disposizione prevede infatti che nelcaso in cui l'attività sia svolta nell'altro Stato contraente - ovveroquello in cui il contribuente non ha residenza - "le remunerazionipercepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato";pertanto, ove il cittadino italiano abbia assolto a tutti i suoi obblighiNumero registro generale 5037/2017Numero sezionale 3920/2026tributari mediante il versamento integrale delle imposte in GermaniaNumero di raccolta generale 16134/2026non possono richiedersi ulteriori adempimenti o versamentiD ianta pIutbablliicaz.io ne 25/05/2026I medesimi principi sono stati affermati anche con riferimentoad altre Convenzioni stipulate dall’Italia contro le doppie imposizioni,ad esempio in relazione a quella con il Portogallo, ratificata con lalegge n. 562/1982 (cfr. Cass. sent. 09/09/2024, n. 24205).2.8.

Il motivo va, quindi, accolto; la sentenza d’appello ècassata, sulla base del seguente principio di diritto: «l’obbligoincondizionato, previsto dalla Convenzione tra Italia e Germaniacontro le doppie imposizioni sui redditi (art. 24), di detrarre, entrodeterminati limiti, dall’imposta da versare al fisco italiano l’impostaversata al fisco estero, si applica anche nel caso di omessapresentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditiprodotti all’estero nella dichiarazione presentata, in quanto la normainterna (art. 165, comma 8, t.u.i.r.) non può legittimamente limitarel’efficacia precettiva delle norme internazionali pattizie o porsi incontrasto con esse (art. 117, comma 1, Cost.), premurandosi lostesso ordinamento interno, tramite le disposizioni di cui all’art. 75del d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 169 del d.P.R. n. 917 del 1986(quest’ultima nella parte in cui afferma implicitamente la prevalenzadel diritto internazionale pattizio nel caso in cui sia più favorevole alcontribuente), di attribuire alle norme interne il carattere dellacedevolezza rispetto alle norme internazionali pattizie più favorevolial contribuente».3.

Con il terzo motivo la contribuente deduce la «violazione dinorme ex Art. 360 n° 3 c.p.c. per violazione dell’art. 7, c. 1 dellaLegge n. 212/2000: L’illegittimità dell’avviso di accertamento perdifetto di motivazione per mancata allegazione del PVC del 4 aprile2013 – Violazione dell’art. 7, c. 1 della Legge n. 212/2000».

LaCommissione di secondo grado, nel richiamare le decisioni di primogrado in merito alla eccezione de qua, ha errato nel ritenere validoil richiamo, contenuto negli avvisi, per relationem al PVC, soprattuttoperché nella specie l’Ufficio si era discostato dalle risultanze del PVC.Numero registro generale 5037/2017Numero sezionale 3920/2026Numero di raccolta generale 16134/20264.

Con il quarto (ed ultimo) motivo la contribuente lamenta laData pubblicazione 25/05/2026«violazione di norme ex Art 360 n° 3 c.p.c. in relazione all’Art. 60DPR 600/73 e 137 e 148 cpc, nonché dell’Art. 42, c. 1, del D.P.R. n.600/1973, per difetto di qualifica e nullità della notificazione permancata indicazione della data di notifica nella rispettiva relata».Il terzo ed il quarto motivo devono ritenersi assorbitinell’accoglimento del secondo.5.

Parimenti devono ritenersi assorbiti i due motivi di ricorsoincidentale proposti dall’Ufficio, con i quali rispettivamente, vienededotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma primo, n. 4, c.p.c., per avere il giudice di appello annullatole sanzioni, in difetto di una specifica domanda, e la violazione degliartt. 47 t.u.i.r., 10, comma 1, della [OSCURATO:PERSONA]Germania, 1,commi 1 e 3, d.lgs. n. 471/1997 e 2697 c.c., per avere la CTRritenuto sussistenti le ‘obiettive condizioni di incertezza’ atte adescludere le sanzioni.6.

In definitiva, il secondo motivo del ricorso principale vaaccolto, inammissibile il primo ed assorbiti gli altri, nonché il ricorsoincidentale; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in altracomposizione, perché provveda al nuovo esame in relazione allacensura accolta ed alla liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale,inammissibile il primo, assorbiti gli altri nonché il ricorso incidentale,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, per nuovoesame in relazione alla censura accolta e perché provveda anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;– controricorrente-ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo gradodi Bolzano, n. 75/01/2016, depositata in data 14 luglio 2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate, sulla base del PVC redatto dallaGuardia di finanza di Bressanone il 4 aprile 2013 all’esito di unaverifica fiscale condotta per gli anni dal 2007 al 2010, emetteva neiconfronti della contribuente i seguenti atti:a) avviso di accertamento n. TBA01A301619/2013, con il qualerecuperava a tassazione, in relazione all’anno 2007, i dividendiNumero registro generale 5037/2017Numero sezionale 3920/2026Numero di raccolta generale 16134/2026corrisposti da due società tedesche ([OSCURATO:PERSONA]. KG e PassData pubblicazione 25/05/2026Grundstucks [OSCURATO:PERSONA]. KG), redditi da fabbricati siti in Ortisei einteressi attivi maturati su conto corrente estero;b) avviso di accertamento n. TBA01A300802/2014, con il qualerecuperava a tassazione, in relazione all’anno 2008, i dividendicorrisposti da due società tedesche ([OSCURATO:PERSONA]. KG e PassGrundstucks [OSCURATO:PERSONA]. KG), redditi da fabbricati siti in Ortisei einteressi attivi maturati su conto corrente estero.La contribuente impugnava con separati ricorsi i detti attideducendo, per quanto qui ancora rilevi, il diritto allo scomputo delleimposte versate in Germania.[OSCURATO:PERSONA] tributaria di primo grado di Bolzano, consentenza n. 145/2014 accoglieva il ricorso relativo all’atto sub a);riteneva, all’esito di una interpretazione costituzionalmente orientatadell’art. 165, comma 8, d.P.R. n. 917/1986, ammissibile lo scomputodelle imposte versate dalla ricorrente in Germania con riferimento aidetti dividendi. Confutava l’assunto erariale secondo cui il dettoarticolo prevederebbe una sanzione impropria (ovvero il divieto didetrazione) in caso di omessa dichiarazione dei redditi; inoltre, lanorma andava letta in combinato disposto con il successivo articolo169, a mente del quale la normativa interna si applica solo se piùfavorevole, anche in deroga ad accordi internazionali contro ladoppia imposizione. In virtù degli articoli 10 e 24 della Convenzionestipulata tra Italia e Germania, dall’imposta dovuta dalla ricorrenteper i redditi prodotti all’estero andava detratta l’imposta già versatain Germania, a prescindere dall’omessa presentazione delladichiarazione dei redditi.Con sentenza n. 119/2015 i giudici di prossimità accoglievanosolo in parte il ricorso relativo all’atto sub b), limitatamente allesanzioni connesse ai dividendi stante la sussistenza dell'esimentedell’obiettiva incertezza sulla portata delle relative norme;ritenevano, invece, imprescindibile la presentazione dellaNumero registro generale 5037/2017Numero sezionale 3920/2026Numero di raccolta generale 16134/2026dichiarazione dei redditi al fine di poter usufruire del credito diData pubblicazione 25/05/2026imposta di cui all’art. 165, comma 8, t.u.i.r.2. L’Ufficio proponeva due distinti appelli avverso le dettesentenze; la contribuente interponeva gravame solo avverso lasentenza n. 119/2015; la Commissione tributaria di secondo gradodi Bolzano, riuniti i giudizi, accoglieva in parte il gravame dell’Ufficioavverso la sentenza n. 145/2014, aderendo alla tesi della necessitàdella presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di fruiredella detrazione di imposta e giungendo, quindi, alle medesimeconclusioni della sentenza n. 119/2015, che veniva integralmenteconfermata. Dichiarava, quindi, non dovute solo le sanzioni conriguardo ad entrambi gli anni di imposta.3. La contribuente propone ricorso per cassazione affidato aquattro motivi. L’Agenzia resiste con controricorso, contenentericorso incidentale affidato a due motivi.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’8 maggio2026.La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente va rigettata, non ravvisandosenel’opportunità, l’istanza, avanzata dalla ricorrente, di riunione delpresente giudizio a quello rubricato al n.r.g. 11774/2018, avente adoggetto altre annualità e chiamato all’odierna adunanza camerale;la trattazione congiunta dei ricorsi assicura, infatti, la stessaesigenza dell’unitario esame delle medesime questioni svolte nei varigiudizi e, al contempo, maggiore ordine ed agilità di trattazione(Cass. 25/08/2023, n. 25288).1. Con il primo motivo del ricorso principale la contribuentededuce la «violazione di norme ex Art. 360 n° 3 e 5 c.p.c. in relazioneAll’art. 97 Cost. e 10 della Legge n. 212/2000 c.d. “Statuto dei dirittidel contribuente”, in relazione alla illegittimità dell’avviso diaccertamento per via della comprovata violazione della legge e deiprincipi di correttezza, trasparenza e collaborazione». Lamenta cheNumero registro generale 5037/2017Numero sezionale 3920/2026Numero di raccolta generale 16134/2026in relazione all’anno 2008 aveva presentato istanza di accertamentoData pubblicazione 25/05/2026con adesione, a fronte della quale l’Ufficio invitava la contribuente alcontraddittorio, che però non aveva alcun esito, stante il rifiutodell’Ufficio all’adesione. Il comportamento ondivago dell’Agenzia eracontrario ai principi di leale collaborazione e correttezza cheinformano i rapporti tra contribuente ed Ufficio. Di tale doglianza,sollevata sin dal primo grado la CTR omette qualsiasi valutazione edecisione. Di qui l’omessa valutazione di un punto decisivo dellacontroversia e, in subordine, la violazione del principio di correttezzae buona fede di cui all’art. 10 cit.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. Non sussiste, in primo luogo, il paventato vizio di omessoesame ex art. 360, n. 5), c.p.c.: per stabile indirizzo nomofilattico,costituisce «fatto», ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., unaspecifica circostanza o un preciso evento in senso storico-naturalistico, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante(cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014, Cass. Sez. U. n.19881/2014 e le numerose successive pronunce conformi: sivedano, ex ceteris, Cass. n. 24513/2025, Cass. n. 25305/2025,Cass. n. 25438/2025, Cass. n. 27211/2025, Cass. n. 26/2026), enon invece una questione giuridica, un’argomentazione o deduzionedifensiva, un elemento istruttorio (cfr. Cass. 22397/2019, Cass. n.17536/2020, Cass. n. 976/2021, Cass. n. 5616/2023, Cass. n.25171/2024).Nella specie, il ‘fatto’ decisivo trascurato dalla CTR vieneindividuato in ricorso nella mancata considerazione della violazione,da parte dell’Ufficio, dei principi di leale collaborazione e correttezzache informano i rapporti con il contribuente; appare, quindi, sintroppo evidente che non si tratta di un ‘fatto’.1.3. La doglianza, qualificata più correttamente in violazionedell’art. 112 c.p.c. per omessa decisione su una doglianza (laviolazione dei principi di leale collaborazione e correttezza), da farvalere ex art. 360, n. 4), c.p.c., è comunque inammissibile.Numero registro generale 5037/2017Numero sezionale 3920/2026Numero di raccolta generale 16134/2026È noto, infatti, che nel giudizio di legittimità la deduzione delData pubblicazione 25/05/2026vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, perun verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domandao eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072). Nella specie la ricorrente non ha indicato nelcorpo del ricorso per cassazione in quale segmento processuale lacontestazione de qua sia stata sollevata.1.4. Per le medesime ragioni il motivo è inammissibile, ancheove sussunto sotto il numero 3 dell’articolo 360, comma primo, c.p.c.(violazione dell’art. 10 dello Statuto del contribuente).2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la «violazionedi norme ex Art 360 n° 3 c.p.c. in relazione agli Artt. 165 comma 8e 169 DPR 918/86, e in relazione all’Art 10 e 24 della ConvenzioneItalia Germania per evitare le doppie imposizioni, ratificata con leggen° 459 del 24 novembre 1992: L’illegittimità dell’avviso diaccertamento per via del diritto della Ricorrente allo scomputo delleimposte estere versate in Germania relativamente a redditi dallastessa percepiti in qualità di socio titolare di partecipazioni qualificatedetenute rispettivamente nelle società di capitali tedesche “PassNumero registro generale 5037/2017Numero sezionale 3920/2026Gmbh Co. KG” e “[OSCURATO:PERSONA]. KG”». InNumero di raccolta generale 16134/2026particolare, l’art. 169 t.u.i.r. prevede l’applicazione del tesDtaota pubnbliicaozio ne 25/05/2026solo se più favorevole al contribuente rispetto ad accordiinternazionali contro la doppia imposizione; nella specie la disciplinapiù favorevole è dettata, invece, dalla [OSCURATO:PERSONA] le doppie imposizioni, in particolare dagli artt. 10 e 24 checonsentono la deducibilità delle imposte pagate all’estero senzaalcuna prescrizione. Di qui la correttezza di una interpretazionecostituzionalmente ed unionalmente orientata (v. sent. CGUE 30giugno 2011) dell’art. 165, comma 8, t.u.i.r., che tenga conto dellaprevalenza delle norme convenzionali.2.1. Il motivo è fondato.2.2. L’art. 165 del t.u.i.r., rubricato ‘credito d’imposta per iredditi prodotti all’estero’, prevede che se alla formazione del redditocomplessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivipagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazionedall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'impostacorrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il redditocomplessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'impostaammesse in diminuzione (comma 1) e, per quanto qui rilevi, che ladetrazione non spetta in caso di omessa presentazione delladichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'esteronella dichiarazione presentata (comma 8).L’art. 24 della Convenzione tra l'Italia e la Germania per evitarele doppie imposizioni, ratificata e resa esecutiva nell'ordinamentonazionale dalla legge n. 459 del 1992, sotto la rubrica «Disposizioniper evitare la doppia imposizione», per quanto qui interessa cosìrecita:«1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata inconformità dei seguenti paragrafi del presente articolo.2. a) Fatto salvo il capoverso b), se un residente dellaRepubblica italiana riceve elementi di reddito imponibili nellaRepubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, nel calcolareNumero registro generale 5037/2017Numero sezionale 3920/2026Numero di raccolta generale 16134/2026le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presenteData pubblicazione 25/05/2026Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte dettielementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presenteConvenzione non stabiliscano diversamente.In tal caso, la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte cosìcalcolate l'imposta sui redditi pagata nella Repubblica federale diGermania (ivi compresa, se del caso, l'imposta sulle attivitàcommerciali, industriali ed artigianali nei limiti in cui essa siaprelevata sugli utili), ma l'ammontare della deduzione non puòeccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementidi reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono allaformazione del reddito complessivo.Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento direddito venga assoggettato nella Repubblica italiana ad imposizionemediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario didetto reddito in base alla legislazione italiana».2.3. Si pone, pertanto, il problema dell'interpretazione delpredetto art. 24, paragrafo 2, capoverso a), della Convenzione, alfine di verificare se - come assume l'Ufficio e come ritenuto dalgiudice a quo - l'esclusione dalla base imponibile delle imposteitaliane dei redditi derivanti dai dividendi presupponga che ilcontribuente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i redditi prodotti in Germania,o se piuttosto – come sostiene la ricorrente – l’art. 165, comma 8,t.u.i.r., che tale obbligo prevede, non spieghi alcun effetto nellafattispecie, disciplinata dalla norma convenzionale.2.4. Giova peraltro sottolineare, prima di procedere ad ognialtra considerazione, che la Convenzione contro le doppie imposizioniin parola, conclusa tra l'Italia e la Repubblica federale tedesca -insieme a quella in vigore con il Brasile, firmata il 3 ottobre 1978 eratificata con Legge 29 novembre 1980, n. 844 - si differenzia,all'interno del complesso degli strumenti convenzionali cui l'Italia haaderito in materia, per la circostanza che l'eliminazione della doppiaimposizione è ottenuta non già ricorrendo al tradizionale metodoNumero registro generale 5037/2017Numero sezionale 3920/2026dell'imputazione (ovvero del credito d'imposta), ma attraverso ilNumero di raccolta generale 16134/2026sistema dell'esenzione. Di tale peculiarità è quindi necessaDraitoa ptubebnliceazrio ne 25/05/2026conto, sia nel considerare conclusioni giurisprudenziali già maturatecon riferimento a convenzioni che operano attraverso il diversomeccanismo del credito d'imposta, sia nel contestualizzare leargomentazioni che seguono in questa sede.2.5. [OSCURATO:PERSONA], una volta recepite nel nostro ordinamentointerno con legge di ratifica, acquistano il valore di fonte primaria, aisensi dell'art. 10, comma 1, Cost. (che prevede il sistema diadattamento dell'ordinamento italiano alle norme del dirittointernazionale) e dell'art.117 Cost. (che prevede l'obbligo comunedello Stato e delle Regioni di conformarsi ai vincoli derivantidall'ordinamento comunitario ed agli obblighi internazionali), comeperaltro ribadito, nella materia tributaria, anche dall'art. 75 deld.P.R. n. 600 del 1973 («nell'applicazione delle disposizioniconcernenti le imposte sui redditi, sono fatti salvi accordiinternazionali resi esecutivi in Italia») e dall'art. 169 del d.P.R. n.917 del 1986 (per il quale le disposizioni dello stesso T.U. «siapplicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agliaccordi internazionali contro la doppia imposizione»).Sulla base di dette norme, quindi, questa Corte (Cass.,19/01/2009, n. 1138; Cass., 15/7/2016, n. 14474) ha non soloaffermato il principio generale che le Convenzioni, per il carattere dispecialità del loro ambito di formazione, così come le altre normeinternazionali pattizie, prevalgono sulle corrispondenti normenazionali, dovendo la potestà legislativa essere esercitata nei vincoliderivanti, tra l'altro, dagli obblighi internazionali (art. 117 Cost.,comma 1, nel testo di cui alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, art.3); ma anche specificato in particolare che, in materia d'imposte sulreddito, le norme pattizie derivanti da accordi tra gli Statiprevalgono, attesane la specialità e la ratio di evitare fenomeni didoppia imposizione, su quelle interne (Cass., 24/11/2016, n.23984).Numero registro generale 5037/2017Numero sezionale 3920/2026Pertanto, l'esclusione convenzionale dalla base imponibileNumero di raccolta generale 16134/2026disposta dall’ art. 24, paragrafo 2, capoverso a), della ConDvaetan puzbibolicnaezio ne 25/05/2026tra Italia e Germania, ratificata dalla legge n. 459 del 1992, cosìcome ante interpretato, prevale sulla disciplina dettata (tra l’altro intermini di credito di imposta) dall’art. 165, comma 8, t.u.i.r.2.6. La quaestio iuris devoluta con il motivo in scrutinio è statarisolta negli stessi termini anche con riferimento all’omologaprevisione contenuta nella Convenzione stipulata tra Italia e Brasile(Cass. 09/09/2024, n. 24160) e non sussistono motivi perdiscostarsi dalla citata pronuncia, resa, tra l’altro, all’esito dellapubblica udienza. Si è, al riguardo, sostenuto che:-il termine “deduzione” utilizzato dalla Convenzione è atecnico:il meccanismo con cui si evita la doppia imposizione, in realtà, non èla deduzione dalla base imponibile, ma la detrazione dell’impostaassolta all’estero da quella complessivamente (sul “redditocomplessivo”) dovuta allo Stato italiano;-l’obbligo che lo Stato italiano ha assunto nei confronti delloStato brasiliano è un obbligo incondizionato: proprio perché, insubiecta materia, non è lo Stato italiano che, motu proprio, nella suasovranità, concede al residente, suo contribuente, un creditod’imposta, quest’ultimo (quale strumento tecnico utilizzato perassicurare la detrazione) non può essere subordinato ad oneri daparte del contribuente. In altre parole, con la Convenzione bilateralel’Italia si è obbligata, nei confronti del Brasile, a limitare la suasovranità in tema di imposizione fiscale; si è obbligata a far sì che icontribuenti che paghino le tasse al fisco brasiliano in relazione adelementi di reddito posti in essere in Brasile, nel caso in cui sianoassoggettati a tassazione anche in Italia in relazione a quegli stessielementi di reddito, non subiscano una doppia imposizione;-l’adempimento di tale obbligo internazionale non può subire,sul piano della normativa interna, limitazioni non concordate tra gliStati parti della Convenzione, con la conseguenza che all’odiernacontribuente, che pretende di non subire una doppia imposizione inNumero registro generale 5037/2017Numero sezionale 3920/2026Numero di raccolta generale 16134/2026relazione agli elementi di reddito assoggettati a tassazione sia inData pubblicazione 25/05/2026Brasile che in Italia, l’Agenzia delle Entrate non può opporrel’inadempimento degli oneri formali di cui all’art. 165, comma 8,t.u.i.r., perché così facendo esporrebbe lo Stato italiano ad unaviolazione del diritto internazionale pattizio;-peraltro, l’ordinamento tributario interno, nell’ambito delleimposte sui redditi, contiene delle disposizioni che attribuisconoprevalenza agli accordi internazionali conclusi dall’Italia (art. 169t.u.i.r.);-dunque, in presenza di un obbligo internazionaleincondizionato dello Stato italiano di evitare la doppia imposizione alcontribuente residente il cui reddito sia assoggettato ad imposizionesia nello Stato in cui sia prodotto e percepito, sia in Italia, l’art. 165,comma 8, t.u.i.r., non può applicarsi.2.7. I medesimi principi debbono valere nell’ipotesi de qua,cui similitudini con quella intercorsa con il Brasile sono state giàsupra evidenziate) utilizza il termine ‘deduzione’ atecnicamente econ essa l’Italia si è obbligata a far sì che i contribuenti che paghinole tasse al fisco tedesco in relazione ad elementi di reddito posti inessere in Germania, nel caso in cui siano assoggettati a tassazioneanche in Italia in relazione a quegli stessi elementi di reddito, nonsubiscano una doppia imposizione.Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente questa Corte(Cass. 14/04/2021, n. 9725) ha statuito che la previsione di cuiall’art. 15 della Convenzione tra Italia e Germania àncora la potestàimpositiva allo Stato di residenza solo se coincidente con quello incui il lavoro viene esercitato. La disposizione prevede infatti che nelcaso in cui l'attività sia svolta nell'altro Stato contraente - ovveroquello in cui il contribuente non ha residenza - "le remunerazionipercepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato";pertanto, ove il cittadino italiano abbia assolto a tutti i suoi obblighiNumero registro generale 5037/2017Numero sezionale 3920/2026tributari mediante il versamento integrale delle imposte in GermaniaNumero di raccolta generale 16134/2026non possono richiedersi ulteriori adempimenti o versamentiD ianta pIutbablliicaz.io ne 25/05/2026I medesimi principi sono stati affermati anche con riferimentoad altre Convenzioni stipulate dall’Italia contro le doppie imposizioni,ad esempio in relazione a quella con il Portogallo, ratificata con lalegge n. 562/1982 (cfr. Cass. sent. 09/09/2024, n. 24205).2.8. Il motivo va, quindi, accolto; la sentenza d’appello ècassata, sulla base del seguente principio di diritto: «l’obbligoincondizionato, previsto dalla Convenzione tra Italia e Germaniacontro le doppie imposizioni sui redditi (art. 24), di detrarre, entrodeterminati limiti, dall’imposta da versare al fisco italiano l’impostaversata al fisco estero, si applica anche nel caso di omessapresentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditiprodotti all’estero nella dichiarazione presentata, in quanto la normainterna (art. 165, comma 8, t.u.i.r.) non può legittimamente limitarel’efficacia precettiva delle norme internazionali pattizie o porsi incontrasto con esse (art. 117, comma 1, Cost.), premurandosi lostesso ordinamento interno, tramite le disposizioni di cui all’art. 75del d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 169 del d.P.R. n. 917 del 1986(quest’ultima nella parte in cui afferma implicitamente la prevalenzadel diritto internazionale pattizio nel caso in cui sia più favorevole alcontribuente), di attribuire alle norme interne il carattere dellacedevolezza rispetto alle norme internazionali pattizie più favorevolial contribuente».3. Con il terzo motivo la contribuente deduce la «violazione dinorme ex Art. 360 n° 3 c.p.c. per violazione dell’art. 7, c. 1 dellaLegge n. 212/2000: L’illegittimità dell’avviso di accertamento perdifetto di motivazione per mancata allegazione del PVC del 4 aprile2013 – Violazione dell’art. 7, c. 1 della Legge n. 212/2000». LaCommissione di secondo grado, nel richiamare le decisioni di primogrado in merito alla eccezione de qua, ha errato nel ritenere validoil richiamo, contenuto negli avvisi, per relationem al PVC, soprattuttoperché nella specie l’Ufficio si era discostato dalle risultanze del PVC.Numero registro generale 5037/2017Numero sezionale 3920/2026Numero di raccolta generale 16134/20264. Con il quarto (ed ultimo) motivo la contribuente lamenta laData pubblicazione 25/05/2026«violazione di norme ex Art 360 n° 3 c.p.c. in relazione all’Art. 60DPR 600/73 e 137 e 148 cpc, nonché dell’Art. 42, c. 1, del D.P.R. n.600/1973, per difetto di qualifica e nullità della notificazione permancata indicazione della data di notifica nella rispettiva relata».Il terzo ed il quarto motivo devono ritenersi assorbitinell’accoglimento del secondo.5. Parimenti devono ritenersi assorbiti i due motivi di ricorsoincidentale proposti dall’Ufficio, con i quali rispettivamente, vienededotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma primo, n. 4, c.p.c., per avere il giudice di appello annullatole sanzioni, in difetto di una specifica domanda, e la violazione degliartt. 47 t.u.i.r., 10, comma 1, della [OSCURATO:PERSONA]Germania, 1,commi 1 e 3, d.lgs. n. 471/1997 e 2697 c.c., per avere la CTRritenuto sussistenti le ‘obiettive condizioni di incertezza’ atte adescludere le sanzioni.6. In definitiva, il secondo motivo del ricorso principale vaaccolto, inammissibile il primo ed assorbiti gli altri, nonché il ricorsoincidentale; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in altracomposizione, perché provveda al nuovo esame in relazione allacensura accolta ed alla liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale,inammissibile il primo, assorbiti gli altri nonché il ricorso incidentale,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, per nuovoesame in relazione alla censura accolta e perché provveda anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16134/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris