CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 42256/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di NAPOLI, in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa dell'indagato, cha ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza con la quale il 26 gennaio 2022 è stata applicata a carico di [OSCURATO:PERSONA] la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per plurime fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame è stato proposto ricorso per cassazione dall'indagato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in merito alla ritenuta individuazione dell'indagato quale soggetto interlocutore nelle conversazioni captate ovvero indicato dagli interlocutori nelle dette conversazioni, poste a base della ritenuta gravità indiziaria. In sostanza, il Tribunale avrebbe errato nell'argomentare la sicura individuazione dell'indagato in base all'emersione, dalle conversazioni captate, dei suoi nome e cognome, ben potendo esistere un caso di omonimia, oltre che dalle frequentazioni con altro indagato (Madonna) delle quali non vi sarebbe traccia negli atti d'indagine. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si censura altresì l'ordinanza di riesame, sempre in termini di violazione di legge e di vizi motivazionali, sotto il profilo delle ritenute esigenze cautelari, per averle il Tribunale ritenute sussistenti nonostante l'assenza di attualità delle stesse, trattandosi di fatti risalenti all'arco temporale ottobre 2019-gennaio 2020 ed in assenza di occasione per Iacobellis di reiterare le condotte criminose (soprattutto per le note vicende relative alla pandemia). 3. Hanno concluso per iscritto, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità, e la difesa dell'indagato che ha insistito per l'accoglimento delle doglianze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. In tali termini, ex plurimis, Sez. U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01. La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, Coco, in motivazione; Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976- 01, nonché Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01), con la conseguenza che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., così come delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice, è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione Sez. 2, n. 27866/2019, Mazzelli, cit., in motivazione; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).L'ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01). 2.1. In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari personali, in definitiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 13568/2019, dep. 2020, Alfano, cit., in motivazione). 2.2. A quanto innanzi occorre aggiungere, per il rilievo che assume nella fattispecie, che in materia di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito (anche, come nella specie, in sede cautelare), come sostanzialmente proposta dall'attuale ricorrente, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01).3. Orbene, l'ordinanza impugnata evidenzia la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso laddove, in risposta alle deduzioni difensive sottese alla richiesta di riesame, ha argomentato l'individuazione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], come essere uno degli interlocutori delle captate conversazioni ovvero il soggetto indicato dagli interlocutori, da una molteplicità di conversazioni intercettate in merito alle quali sono stati valorizzati plurimi riferimenti all'indagato, chiamato per nome e talvolta anche al cognome, sia da parte di terzi conversanti sia da parte di chi, interloquendo con altri, si è identificato esplicitamente nell'attuale ricorrente. Così argomentando, peraltro, il Tribunale si è posto in linea con il principio, che si intende ribadire, per cui, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze, tra le quali, come nella specie, il riferimento allo stesso nominativo del soggetto, che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, e tale valutazione, come nella specie, si sottrae al sindacato di legittimità, se correttamente motivata (ex plurimis, Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239725; si veda altresì sul punto Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265). Nella fattispecie, peraltro, l'indagato non ha allegato sul punto oggettivi elementi sintomatici di segno contrario, essendosi sostanzialmente limitato solo a paventare una possibile omonimia e a sostenere che dagli atti non emergerebbe la frequentazione con l'indagato [OSCURATO:PERSONA] (circa l'onere incombente in capo all'indagato di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario in tema di identificazione degli interlocutori delle conversazioni captate si veda Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269900). 4. Manifestamente infondato si mostra altresì il profilo di censura (di cui al secondo motivo di ricorso) avente ad oggetto la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari con particolare riferimento al requisito della loro attualità e in considerazione della circostanza per cui si tratterebbe di condotte risalenti al periodo ottobre 2019-gennaio 2020. 4.1. In tema di misure cautelari si è definitivamente chiarito che l'art. 274, lett. c), cod. proc pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Ne deriva che non è sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione ma è anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674; si vedano altresì Sez. 4, n. 24142 del 25/05/2022, Pronestì, in motivazione, e Sez. 4, n. 18433 del 26/04/2022, Stelinato, in motivazione). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una «specifica occasione» per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994, si vedano altresì Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 24142/2022, Pronestì, cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 18433/2022, Stelinato, cit., in motivazione). Essa richiede difatti una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; si vedano altresì Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 24142/2022, Pronestì, cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 18433/2022, Stelinato, cit., in motivazione). Quanto sopra si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cui alla I. n. 47 del 2015 che ha introdotto nel testo dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità. Si è infatti ritenuto, anche prima di tale modifica, che il requisito dell'attualità costituisse presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità e effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche e astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 6, n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830; sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216).4.2. Orbene, nella specie, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, a fronte del decorso di un non rilevante periodo di tempo dalle condotte reiteratamente tenute (fino a gennaio 2020), il Tribunale del riesame ha mostrato di aver considerato, con iter logico-giuridico immune dalle mosse censure, la persistente attualità delle esigenze cautelari, con riferimento alle quali è stata ritenuta idonea la meno incisiva misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il riferimento è, in particolare, alla valutazione delle descritte modalità di esecuzione dei reati, tali da esplicitare una molteplicità di contatti con acquirenti e spacciatori, peraltro commessi da parte di soggetto privo di adeguati occupazione e fonti di sostentamento. 5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M Dichiara inammiss