CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39405/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAd4 -avvio al paft4- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi avverso sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato in particolare che sono pacificamente ritenute inammissibili le doglianze relative punti non impugnati o ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta (tra tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170); Rilevato, pertanto, che I ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il a