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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18811/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17538/2022 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via G. Ferrari , 35, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso l’ordinanzadella Corte di Cassazione n. 1332/2022 depositata il 18 gennaio 2022; REVOCAZIONE Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA]Alessio, con ricorso ex art. 391 - bis cod. proc . civ., chiede, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, la revocazione dell'ordinanza in epigrafe con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo , il ricorso dal medesimo proposto, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., per la cassazione della sentenza n. 7118/2018, resa in grado d'appello dalla C.t.r. delLazio in data 1 6 ottobre 2018 .

2. Questa Corte, con l’ordinanza oggetto della domanda di revocazione,rilevava che la sentenza della C.t.r. era stata pubblicata in data 16 ottobre 2018 e che il ricorso per cassazione era stato spedito per la notificazione in data 7 febbraio 2020; che doveva applicarsi il termine lungo di sei mesi di cui al combinato disposto degli artt. 38, comma 3, e 51, comma 1, d.lgs. 546 del 1992 e dell’art. 327 cod. proc. civ.; che, al termine così calcolato, che sarebbe venuto in scadenza il 16 aprile 2019, doveva applicarsi la sospensione di nove mesi di cui all’art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, vertendosi in ipotesi di controversia definibile ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.l. cit.; che, pertanto, il termine era scaduto in data 16 gennaio 2020.

La Corte aggiungevache il dies a quo di decorrenza del termi ne di sospensione straordinaria di nove mesi andava individuato in quello di scadenza del termine ordinario di impugnazione, eventualmente prorogato per il periodo di sospensione feriale, una volta accertato che quest'ultimo ricadevanella forbice temporale indicata dal Legislatore; Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 che la sospensione straordinaria di nove mesi non era cumulabile con la sospensione ordinaria ex art. 1 l egge 7 ottobre 1969 n. 742 (nel testo novellato, da ultimo, dall'art. 16, comma 1, d.l.. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2014 n. 162), per il periodo feriale dal 10al 31 agosto di ogni anno, almeno per i periodi di sovrapposizione temporale dei rispettivi intervalli di durata.

Considerato che:

1. Il ricorrente chiede la revoca zione della predetta ordinanza «limitatamente all’errore individuabile ex art. 395 n. 4 c .p.c . , applicabile anche alle ordinanze,in virtù del requisito della “decisività” dell’errore, materiale di calcolo, che avrebbe comportato l’assorbimento e la non rilevanza della sospensione feriale, determinando così una tardività dei termini, che diversamente non avrebbe operato, sulla base della lettura testuale della norma e non già secondo una sua interpretazione, non rinvenibile dal solo esame degli atti processuali».

Assume chela lettura data dalla Corte dell’art. 6 d.l. m. 119 del 2018 desterebbe perplessità giuridiche; che nella fattispecie «concorrerebberosia la sospensione straordinaria che quella ordinaria (feriale),non considerata ed assorbita ai fini dell’eccezione di tardività, in virtù di un calcolo dei termini processuali diversamente applicato rispetto alle disposizioni di legge».

Aggiunge che «muovendo dalla data di decorrenza del termine di impugnazione ordinario (data di pubblicazione della sentenza del 16 .10. 2018 ) e applicando la sospensione automatica a partire dal 24 .10. 2018 e per la durata di mesi 9, giunti alla scadenza del periodo «congelato» (24.10.18 - 24.07.2018) riprende rebbe a decorrere il termine di impugnazione ordinario, con piena applica zione della sospensione feriale e Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 notificazione del ricorso, entro il termine finale consentito del 15.02.2020» .

2. In fase rescissoria il ricorrente ripropone i motivi di ricorso già spiegati.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1.La questione della tempestività del ricorso– in ord ine alla quale l’Agenzia delle entrate aveva proposto espressa eccezione – veniva affrontata e risolta da questa Corte sulla base di specifici e motivati argomenti.

La Corte, infatti, precisava che il dies a quo di decorrenza del termine di sospensione straordinaria di nove mesi di cui all’art. 6, comma 10, d.l. 119 del 2018 andava individuato in quello di scadenza del termine ordinario di impugnazione, eventualmente prorogato per il periodo di sospensione feriale, se ricadente nella forbice temporale indicata dal Legislatore; aggiungeva che la sospensione di cui all’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 non è cumulabile con la sospensione dei termini feriali per i periodi di sovrapposizione temporale dei rispettivi intervalli di durata.

3.2. Pertanto, l’ordinanza in esame ha valutato la questione prospettata dalle parti, come emerge direttamente dalla motivazione, ed ha concluso per la tardività del ricorsodopo aver espresso le proprie valutazioni in diritto.

3.3. N ella detta condizione, non è dato risco ntrare alcun errore revocatorioin quanto la statuizione involge la valutazione fatta dalla Corte sull’interpretazione delle norme volte a disciplinare la sospensione dei termini di cui all’art. 6 cit. e la cumulabilità con la sospensione nel periodo feriale e non il mero calcolo del termine che, invece, è conforme ai principi espressi.

3.4. Per giurisprudenza consolidata della Corte, ai fini della revocazione, interessa solo il vizio di (mera) percezione (la semplice svista), e mail’errore di giudizio.

Sicché l’errore revocatorio deve pur Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 sempre esser costituito dalla supposizione di esistenza di un fatto viceversa pacificamente escluso, ovvero quello di supposizione di inesistenza di un fatto viceversa certo, ove naturalmente tutto ciò non abbia costituito elemento concernente il punto controverso sul quale la Corte medesima sia stata chiamata a giudicare (tra le più recenti, Cass.21/02/2023, n. 5326).

3.5. Il ricorrente, se pure prospetta astrattamente un errore di calcolo dei termini, in realtà si duole dell’interpretazione delle norme fatta dalla Corte, essendo pacifico che, stabilità la regola juris, non sindacabile in sede di revocazione, il calcolo del termini sotteso alla pronuncia di inammissibilità è conforme alla medesima.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 7.800,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17538/2022 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via G. Ferrari , 35, presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso l’ordinanzadella Corte di Cassazione n. 1332/2022 depositata il 18 gennaio 2022; REVOCAZIONE Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA]Alessio, con ricorso ex art. 391 - bis cod. proc . civ., chiede, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, la revocazione dell'ordinanza in epigrafe con la quale questa Corte ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo , il ricorso dal medesimo proposto, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., per la cassazione della sentenza n. 7118/2018, resa in grado d'appello dalla C.t.r. delLazio in data 1 6 ottobre 2018 . 2. Questa Corte, con l’ordinanza oggetto della domanda di revocazione,rilevava che la sentenza della C.t.r. era stata pubblicata in data 16 ottobre 2018 e che il ricorso per cassazione era stato spedito per la notificazione in data 7 febbraio 2020; che doveva applicarsi il termine lungo di sei mesi di cui al combinato disposto degli artt. 38, comma 3, e 51, comma 1, d.lgs. 546 del 1992 e dell’art. 327 cod. proc. civ.; che, al termine così calcolato, che sarebbe venuto in scadenza il 16 aprile 2019, doveva applicarsi la sospensione di nove mesi di cui all’art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, vertendosi in ipotesi di controversia definibile ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.l. cit.; che, pertanto, il termine era scaduto in data 16 gennaio 2020. La Corte aggiungevache il dies a quo di decorrenza del termi ne di sospensione straordinaria di nove mesi andava individuato in quello di scadenza del termine ordinario di impugnazione, eventualmente prorogato per il periodo di sospensione feriale, una volta accertato che quest'ultimo ricadevanella forbice temporale indicata dal Legislatore; Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 che la sospensione straordinaria di nove mesi non era cumulabile con la sospensione ordinaria ex art. 1 l egge 7 ottobre 1969 n. 742 (nel testo novellato, da ultimo, dall'art. 16, comma 1, d.l.. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2014 n. 162), per il periodo feriale dal 10al 31 agosto di ogni anno, almeno per i periodi di sovrapposizione temporale dei rispettivi intervalli di durata. Considerato che: 1. Il ricorrente chiede la revoca zione della predetta ordinanza «limitatamente all’errore individuabile ex art. 395 n. 4 c .p.c . , applicabile anche alle ordinanze,in virtù del requisito della “decisività” dell’errore, materiale di calcolo, che avrebbe comportato l’assorbimento e la non rilevanza della sospensione feriale, determinando così una tardività dei termini, che diversamente non avrebbe operato, sulla base della lettura testuale della norma e non già secondo una sua interpretazione, non rinvenibile dal solo esame degli atti processuali». Assume chela lettura data dalla Corte dell’art. 6 d.l. m. 119 del 2018 desterebbe perplessità giuridiche; che nella fattispecie «concorrerebberosia la sospensione straordinaria che quella ordinaria (feriale),non considerata ed assorbita ai fini dell’eccezione di tardività, in virtù di un calcolo dei termini processuali diversamente applicato rispetto alle disposizioni di legge». Aggiunge che «muovendo dalla data di decorrenza del termine di impugnazione ordinario (data di pubblicazione della sentenza del 16 .10. 2018 ) e applicando la sospensione automatica a partire dal 24 .10. 2018 e per la durata di mesi 9, giunti alla scadenza del periodo «congelato» (24.10.18 - 24.07.2018) riprende rebbe a decorrere il termine di impugnazione ordinario, con piena applica zione della sospensione feriale e Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 notificazione del ricorso, entro il termine finale consentito del 15.02.2020» . 2. In fase rescissoria il ricorrente ripropone i motivi di ricorso già spiegati. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1.La questione della tempestività del ricorso– in ord ine alla quale l’Agenzia delle entrate aveva proposto espressa eccezione – veniva affrontata e risolta da questa Corte sulla base di specifici e motivati argomenti. La Corte, infatti, precisava che il dies a quo di decorrenza del termine di sospensione straordinaria di nove mesi di cui all’art. 6, comma 10, d.l. 119 del 2018 andava individuato in quello di scadenza del termine ordinario di impugnazione, eventualmente prorogato per il periodo di sospensione feriale, se ricadente nella forbice temporale indicata dal Legislatore; aggiungeva che la sospensione di cui all’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 non è cumulabile con la sospensione dei termini feriali per i periodi di sovrapposizione temporale dei rispettivi intervalli di durata. 3.2. Pertanto, l’ordinanza in esame ha valutato la questione prospettata dalle parti, come emerge direttamente dalla motivazione, ed ha concluso per la tardività del ricorsodopo aver espresso le proprie valutazioni in diritto. 3.3. N ella detta condizione, non è dato risco ntrare alcun errore revocatorioin quanto la statuizione involge la valutazione fatta dalla Corte sull’interpretazione delle norme volte a disciplinare la sospensione dei termini di cui all’art. 6 cit. e la cumulabilità con la sospensione nel periodo feriale e non il mero calcolo del termine che, invece, è conforme ai principi espressi. 3.4. Per giurisprudenza consolidata della Corte, ai fini della revocazione, interessa solo il vizio di (mera) percezione (la semplice svista), e mail’errore di giudizio. Sicché l’errore revocatorio deve pur Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 sempre esser costituito dalla supposizione di esistenza di un fatto viceversa pacificamente escluso, ovvero quello di supposizione di inesistenza di un fatto viceversa certo, ove naturalmente tutto ciò non abbia costituito elemento concernente il punto controverso sul quale la Corte medesima sia stata chiamata a giudicare (tra le più recenti, Cass.21/02/2023, n. 5326). 3.5. Il ricorrente, se pure prospetta astrattamente un errore di calcolo dei termini, in realtà si duole dell’interpretazione delle norme fatta dalla Corte, essendo pacifico che, stabilità la regola juris, non sindacabile in sede di revocazione, il calcolo del termini sotteso alla pronuncia di inammissibilità è conforme alla medesima. 4. In conclusione, il ricorso è inammissibile. 5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 7.800,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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