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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15342/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Generale dello Stato(80224030587; [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]),– controricorrente –avverso la sentenza n. 6686/2022, depositata il 12 ottobre 2022, dellaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12maggio 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7565/2023Numero sezionale 3941/2026Numero di raccolta generale 15342/2026Data pubblicazione 20/05/20261. - Con sentenza n. 6686/2022, depositata il 12 ottobre 2022, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha accoltol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], così pronunciando in integraleriforma della decisione di prime cure che aveva disattesol’impugnazione di un avviso di accertamento catastale che recavarettifica della dichiarazione docfa presentata dal contribuente.1.1 - Il giudice del gravame ha considerato che:- risultava «del tutto evidente che nella fattispecie in esamel’Agenzia del Territorio si sia limitata ad una diversa valutazione delclassamento rispetto a quello proposto dal contribuente, potendoevincersi, come unica reale motivazione, la circostanza chenell’immobile ove è sita l’unità in valutazione vi sono altre unità chehanno categoria e classe uguali a quella indicata dalla Agenzia»; ciò,peraltro, non rendeva «sufficiente e congrua tale motivazione, dalmomento che il contribuente ha contestato e provato che quella unitàimmobiliare è sottoposta al piano stradale e di tale circostanza dovevatenersi conto in sede di valutazione del classamento»;- né il vizio di omessa motivazione poteva ritenersi sanato daldeposito, nel corso del giudizio, di una memoria illustrativa achiarimento dei presupposti della rettifica catastale e, dunque, conindicazione delle «unità abitative prese in considerazione ai fini dellacomparazione con l’immobile oggetto del giudizio», sussistendo,secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, un divieto di«integrazioni in sede processuale alle lacune dell'atto di classamentoimpugnato per difetto di motivazione»;- per quanto, poi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,al termine (di un anno) previsto per la rettifica della dichiarazione diparte deve riconoscersi natura ordinatoria, nella fattispecie dovevaritenersi «del tutto equo che il contribuente dopo otto anni dallaNumero registro generale 7565/2023Numero sezionale 3941/2026Numero di raccolta generale 15342/2026Data pubblicazione 20/05/2026dichiarazione possa fare affidamento sul fatto che quella proposta diclassamento sia stata accettata e non debba rimanere sine die espostoalla eventuale diversa valutazione da parte dell’Ufficio, sopravvenutain questo caso in data 23\1\2020, dopo circa 8 anni.».2. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenzasulla base di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Vanno disattese, innanzitutto, le eccezioni di inammissibilitàformulate dal controricorrente con riferimento alla portata, alcontenuto ed alla esposizione dei motivi di ricorso i quali, da un lato,risolvono la loro specificità negli stessi riportati contenuti decisorioggetto di impugnazione e, dall’altro, rendono evidente, al di là dellaformulazione letterale, le proposte censure di violazione di legge (Cass.Sez.

U., 8 novembre 2021, n. 32415; Cass. Sez.

U., 24 luglio 2013, n.17931).Per mera completezza, poi, va rilevata la completa inconferenzadelle proposte di decisione evocate nella depositata memoria, ove,dunque, vengono in rilievo ragioni decisorie del tutto incommensurabilicon quelle che, in immediato seguito, si avrà cura di esporre.2. - Il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravatasentenza per omessa disamina delle difese dall’Agenzia svolte nelsecondo grado di giudizio, ed atteso che ciò dipendeva da mero erroremateriale conseguente al deposito telematico delle controdeduzionisotto un numero di ruolo di R.G. (388/2022) relativo a distintocontenzioso (pur) tra le stesse parti pendente.3. – Questo motivo è inammissibile.In disparte che alla dedotta erronea costituzione in giudizio, cosìcome ben deduce parte controricorrente, non ha fatto seguito alcunaNumero registro generale 7565/2023Numero sezionale 3941/2026Numero di raccolta generale 15342/2026Data pubblicazione 20/05/2026allegazione, e richiesta, di parte volta a rendere edotto il giudice delmerito di detta costituzione, e dei suoi presupposti, v’è che dallo stessomotivo di ricorso, ed anche dall’esposizione dei fatti di causa, non èdato desumere a quali difese l’Agenzia si riferisca considerandole comepretermesse.Laddove dallo stesso tenore dei motivi di ricorso (ora) proposti puòdesumersi che dette difese sono state esaminate (seppur malamentedisattese) dal giudice del gravame.4. - Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia nullità della gravatasentenza quanto al rilevato difetto di motivazione, deducendo che,nella fattispecie, rispetto alla dichiarazione di parte emergeva una«discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita … [quale]risultante di una valutazione tecnica sul valore economico del beneclassato, determinata, per l’appunto, da una differente classe», cosìche, secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, detta difformevalutazione economica non poteva incidere sull’obbligo di motivazionedell’atto che doveva ritenersi assolto «con la mera indicazione dei datioggettivi e della classe attribuita», ad elementi di fatto indicati dalcontribuente non disattesi dall'Ufficio.5. – Il secondo motivo è fondato e va accolto.5.1 - Viene in considerazione, nella fattispecie, una dichiarazionecatastale presentata secondo procedura docfa, e la Corte haripetutamente rimarcato, - risultando il procedimento connotato da una«struttura fortemente partecipativa» - che l'obbligo di motivazionedeve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei datioggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentementecontribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propriaNumero registro generale 7565/2023Numero sezionale 3941/2026Numero di raccolta generale 15342/2026Data pubblicazione 20/05/2026dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da esserein condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie.E gli indicati termini di riscontro della motivazione dell'atto diclassamento, adottato in esito alla procedura Docfa, debbono ritenersiinadeguati (solo) a fronte di una immutazione della proposta formulatadalla parte (con la dichiarazione), immutazione rilevante - ai finidell'assolvimento dell'obbligo di motivazione - qualora incentrata sugli«elementi di fatto» di detta proposta, non anche qualora (ad elementidi fatto immutati) la rettifica della rendita catastale proposta consegua(così come nella fattispecie) da una diversa valutazione tecnicariguardante il valore economico dei beni (v., ex plurimis, Cass., 28ottobre 2020, n. 23674; Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 9luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; ancora di recente v.Cass., 19 dicembre 2024, n. 29754, in motivazione; Cass., 20 febbraio2023, n. 5245).5.2 - Il giudice del gravame – dopo aver richiamato giurisprudenzadi legittimità non pertinente perché formatasi in relazione allafattispecie di rideterminazione del numero dei vani dichiarati ovverocon riferimento al riclassamento di ufficio, operato ai sensi della l. n.311 del 2004, art. 1, comma 335, – ha esso stesso accertato cherisultava «del tutto evidente che nella fattispecie in esame l’[OSCURATO:PERSONA] si sia limitata ad una diversa valutazione del classamentorispetto a quello proposto dal contribuente, potendo evincersi, comeunica reale motivazione, la circostanza che nell’immobile ove è sital’unità in valutazione vi sono altre unità che hanno categoria e classeuguali a quella indicata dalla Agenzia»; così che non si giustificaval’ulteriore rilievo secondo il quale, ciò non di meno, la motivazionedell’atto non poteva ritenersi «sufficiente e congrua», per di più afronte di un enunciato (la necessità di valutare che l’unità immobiliareNumero registro generale 7565/2023Numero sezionale 3941/2026Numero di raccolta generale 15342/2026Data pubblicazione 20/05/2026risultava «sottoposta al piano stradale») che afferiva al riscontroprobatorio (mai svolto) della correttezza dei dati di classamentoproposti in dichiarazione piuttosto che al profilo della validità dell’attoin ragione del suo contenuto motivazionale.6. – Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione del d.m. 19aprile 1994, n. 701, così censurando il rilievo svolto dal giudice delgravame in punto di datazione dell’avviso di rettifica, e di conseguenteaffidamento ingenerato nel contribuente, e deducendo che – adottatoentro l’anno di presentazione della dichiarazione – l’avviso di rettificanon avrebbe potuto produrre effetti se non in relazione alla suaeffettiva notifica, lo stesso termine annuale rivestendo naturaordinatoria.7. – Anche questo motivo è fondato e va accolto.7.1 – Innanzitutto, va rimarcato, secondo un consolidato, erisalente, indirizzo interpretativo della Corte, il termine (di 12 mesi),previsto dal d.m. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3, cit., non ha naturaperentoria (e, dunque, decadenziale).Si è, difatti, rilevato che detto termine, assegnato all'ufficio per ladeterminazione della rendita catastale definitiva a seguito dellaprocedura cd.

DOCFA, non è stabilito a pena di decadenza, tenuto contonon solo della mancanza di una specifica previsione in tal senso, maanche dell'incompatibilità di un limite temporale con la disciplinalegislativa della materia, sicchè, ove l'amministrazione non provveda adefinire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno ledichiarazioni presentate dai contribuenti a valere come "renditaproposta" fino a che l'ufficio non provvederà alla determinazione diquella definitiva (così Cass., 21 luglio 2006, n. 16824 cui adde, explurimis, Cass., 23 febbraio 2021, n. 4752; Cass., 12 maggio 2017, n.11844; Cass., 19 marzo 2014, n. 6411).Numero registro generale 7565/2023Numero sezionale 3941/2026Numero di raccolta generale 15342/2026Data pubblicazione 20/05/20267.2 - Sotto distinto profilo, poi, del tutto inconferente rimane ilriferimento al principio di affidamento del contribuente in quanto, comela Corte ha ripetutamente rilevato, il legittimo affidamento delcontribuente comporta, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge27 luglio 2000, n. 212, l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitoried accessori conseguenti all'inadempimento dell'obbligazionetributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde deltutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale,dipendendo esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presuppostiimpositivi (v., ex plurimis, Cass., 24 maggio 2022, n. 16691; Cass., 11luglio 2019, n. 18618; Cass., 18 maggio 2016, n. 10195; Cass., 25marzo 2015, n. 5934).Non venendo, dunque, in rilievo l’applicazione di un tributo,nemmeno si prospetta una qualche violazione del principio in questionesotto il (distinto) profilo della rilevanza della rendita catastale ai finidella determinazione della base imponibile dell’imposizionepatrimoniale, ove si consideri che la rendita catastale proposta rileva,come anticipato, quale rendita agli atti catastali («fino a quando l'ufficionon provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali,anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data dipresentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazionedella rendita catastale definitiva.»; art. 1, comma 3, cit.) e che, perl’appunto, tale è la rendita di riferimento di detta imposizione (v.

Cass.,7 settembre 2018, n. 21760; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass.,15 ottobre 2010, n. 21310); laddove la stessa rettifica catastale finiscecon l’attingere la determinazione del tributo (della sua baseimponibile), così che (ancora una volta) ne risulta malamente evocatoil principio dell’affidamento del contribuente (al più rilevante, comedetto, a riguardo di sanzione ed interessi).Numero registro generale 7565/2023Numero sezionale 3941/2026Numero di raccolta generale 15342/2026Data pubblicazione 20/05/20266. - L’impugnata sentenza va, pertanto cassata in relazione aimotivi accolti con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spesedi questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederàal riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopraesposti.

P.Q.MLa Corte- accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, inammissibile ilprimo;- cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviala causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Generale dello Stato(80224030587; [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:EMAIL]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]),– controricorrente –avverso la sentenza n. 6686/2022, depositata il 12 ottobre 2022, dellaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12maggio 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7565/2023Numero sezionale 3941/2026Numero di raccolta generale 15342/2026Data pubblicazione 20/05/20261. - Con sentenza n. 6686/2022, depositata il 12 ottobre 2022, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha accoltol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], così pronunciando in integraleriforma della decisione di prime cure che aveva disattesol’impugnazione di un avviso di accertamento catastale che recavarettifica della dichiarazione docfa presentata dal contribuente.1.1 - Il giudice del gravame ha considerato che:- risultava «del tutto evidente che nella fattispecie in esamel’Agenzia del Territorio si sia limitata ad una diversa valutazione delclassamento rispetto a quello proposto dal contribuente, potendoevincersi, come unica reale motivazione, la circostanza chenell’immobile ove è sita l’unità in valutazione vi sono altre unità chehanno categoria e classe uguali a quella indicata dalla Agenzia»; ciò,peraltro, non rendeva «sufficiente e congrua tale motivazione, dalmomento che il contribuente ha contestato e provato che quella unitàimmobiliare è sottoposta al piano stradale e di tale circostanza dovevatenersi conto in sede di valutazione del classamento»;- né il vizio di omessa motivazione poteva ritenersi sanato daldeposito, nel corso del giudizio, di una memoria illustrativa achiarimento dei presupposti della rettifica catastale e, dunque, conindicazione delle «unità abitative prese in considerazione ai fini dellacomparazione con l’immobile oggetto del giudizio», sussistendo,secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, un divieto di«integrazioni in sede processuale alle lacune dell'atto di classamentoimpugnato per difetto di motivazione»;- per quanto, poi, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,al termine (di un anno) previsto per la rettifica della dichiarazione diparte deve riconoscersi natura ordinatoria, nella fattispecie dovevaritenersi «del tutto equo che il contribuente dopo otto anni dallaNumero registro generale 7565/2023Numero sezionale 3941/2026Numero di raccolta generale 15342/2026Data pubblicazione 20/05/2026dichiarazione possa fare affidamento sul fatto che quella proposta diclassamento sia stata accettata e non debba rimanere sine die espostoalla eventuale diversa valutazione da parte dell’Ufficio, sopravvenutain questo caso in data 23\1\2020, dopo circa 8 anni.».2. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenzasulla base di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso illustrato con memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Vanno disattese, innanzitutto, le eccezioni di inammissibilitàformulate dal controricorrente con riferimento alla portata, alcontenuto ed alla esposizione dei motivi di ricorso i quali, da un lato,risolvono la loro specificità negli stessi riportati contenuti decisorioggetto di impugnazione e, dall’altro, rendono evidente, al di là dellaformulazione letterale, le proposte censure di violazione di legge (Cass.Sez. U., 8 novembre 2021, n. 32415; Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n.17931).Per mera completezza, poi, va rilevata la completa inconferenzadelle proposte di decisione evocate nella depositata memoria, ove,dunque, vengono in rilievo ragioni decisorie del tutto incommensurabilicon quelle che, in immediato seguito, si avrà cura di esporre.2. - Il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravatasentenza per omessa disamina delle difese dall’Agenzia svolte nelsecondo grado di giudizio, ed atteso che ciò dipendeva da mero erroremateriale conseguente al deposito telematico delle controdeduzionisotto un numero di ruolo di R.G. (388/2022) relativo a distintocontenzioso (pur) tra le stesse parti pendente.3. – Questo motivo è inammissibile.In disparte che alla dedotta erronea costituzione in giudizio, cosìcome ben deduce parte controricorrente, non ha fatto seguito alcunaNumero registro generale 7565/2023Numero sezionale 3941/2026Numero di raccolta generale 15342/2026Data pubblicazione 20/05/2026allegazione, e richiesta, di parte volta a rendere edotto il giudice delmerito di detta costituzione, e dei suoi presupposti, v’è che dallo stessomotivo di ricorso, ed anche dall’esposizione dei fatti di causa, non èdato desumere a quali difese l’Agenzia si riferisca considerandole comepretermesse.Laddove dallo stesso tenore dei motivi di ricorso (ora) proposti puòdesumersi che dette difese sono state esaminate (seppur malamentedisattese) dal giudice del gravame.4. - Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia nullità della gravatasentenza quanto al rilevato difetto di motivazione, deducendo che,nella fattispecie, rispetto alla dichiarazione di parte emergeva una«discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita … [quale]risultante di una valutazione tecnica sul valore economico del beneclassato, determinata, per l’appunto, da una differente classe», cosìche, secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, detta difformevalutazione economica non poteva incidere sull’obbligo di motivazionedell’atto che doveva ritenersi assolto «con la mera indicazione dei datioggettivi e della classe attribuita», ad elementi di fatto indicati dalcontribuente non disattesi dall'Ufficio.5. – Il secondo motivo è fondato e va accolto.5.1 - Viene in considerazione, nella fattispecie, una dichiarazionecatastale presentata secondo procedura docfa, e la Corte haripetutamente rimarcato, - risultando il procedimento connotato da una«struttura fortemente partecipativa» - che l'obbligo di motivazionedeve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei datioggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentementecontribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propriaNumero registro generale 7565/2023Numero sezionale 3941/2026Numero di raccolta generale 15342/2026Data pubblicazione 20/05/2026dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da esserein condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie.E gli indicati termini di riscontro della motivazione dell'atto diclassamento, adottato in esito alla procedura Docfa, debbono ritenersiinadeguati (solo) a fronte di una immutazione della proposta formulatadalla parte (con la dichiarazione), immutazione rilevante - ai finidell'assolvimento dell'obbligo di motivazione - qualora incentrata sugli«elementi di fatto» di detta proposta, non anche qualora (ad elementidi fatto immutati) la rettifica della rendita catastale proposta consegua(così come nella fattispecie) da una diversa valutazione tecnicariguardante il valore economico dei beni (v., ex plurimis, Cass., 28ottobre 2020, n. 23674; Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 9luglio 2018, n. 17971; Cass., 3 febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio2006, n. 16824; Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; ancora di recente v.Cass., 19 dicembre 2024, n. 29754, in motivazione; Cass., 20 febbraio2023, n. 5245).5.2 - Il giudice del gravame – dopo aver richiamato giurisprudenzadi legittimità non pertinente perché formatasi in relazione allafattispecie di rideterminazione del numero dei vani dichiarati ovverocon riferimento al riclassamento di ufficio, operato ai sensi della l. n.311 del 2004, art. 1, comma 335, – ha esso stesso accertato cherisultava «del tutto evidente che nella fattispecie in esame l’[OSCURATO:PERSONA] si sia limitata ad una diversa valutazione del classamentorispetto a quello proposto dal contribuente, potendo evincersi, comeunica reale motivazione, la circostanza che nell’immobile ove è sital’unità in valutazione vi sono altre unità che hanno categoria e classeuguali a quella indicata dalla Agenzia»; così che non si giustificaval’ulteriore rilievo secondo il quale, ciò non di meno, la motivazionedell’atto non poteva ritenersi «sufficiente e congrua», per di più afronte di un enunciato (la necessità di valutare che l’unità immobiliareNumero registro generale 7565/2023Numero sezionale 3941/2026Numero di raccolta generale 15342/2026Data pubblicazione 20/05/2026risultava «sottoposta al piano stradale») che afferiva al riscontroprobatorio (mai svolto) della correttezza dei dati di classamentoproposti in dichiarazione piuttosto che al profilo della validità dell’attoin ragione del suo contenuto motivazionale.6. – Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione del d.m. 19aprile 1994, n. 701, così censurando il rilievo svolto dal giudice delgravame in punto di datazione dell’avviso di rettifica, e di conseguenteaffidamento ingenerato nel contribuente, e deducendo che – adottatoentro l’anno di presentazione della dichiarazione – l’avviso di rettificanon avrebbe potuto produrre effetti se non in relazione alla suaeffettiva notifica, lo stesso termine annuale rivestendo naturaordinatoria.7. – Anche questo motivo è fondato e va accolto.7.1 – Innanzitutto, va rimarcato, secondo un consolidato, erisalente, indirizzo interpretativo della Corte, il termine (di 12 mesi),previsto dal d.m. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3, cit., non ha naturaperentoria (e, dunque, decadenziale).Si è, difatti, rilevato che detto termine, assegnato all'ufficio per ladeterminazione della rendita catastale definitiva a seguito dellaprocedura cd. DOCFA, non è stabilito a pena di decadenza, tenuto contonon solo della mancanza di una specifica previsione in tal senso, maanche dell'incompatibilità di un limite temporale con la disciplinalegislativa della materia, sicchè, ove l'amministrazione non provveda adefinire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno ledichiarazioni presentate dai contribuenti a valere come "renditaproposta" fino a che l'ufficio non provvederà alla determinazione diquella definitiva (così Cass., 21 luglio 2006, n. 16824 cui adde, explurimis, Cass., 23 febbraio 2021, n. 4752; Cass., 12 maggio 2017, n.11844; Cass., 19 marzo 2014, n. 6411).Numero registro generale 7565/2023Numero sezionale 3941/2026Numero di raccolta generale 15342/2026Data pubblicazione 20/05/20267.2 - Sotto distinto profilo, poi, del tutto inconferente rimane ilriferimento al principio di affidamento del contribuente in quanto, comela Corte ha ripetutamente rilevato, il legittimo affidamento delcontribuente comporta, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge27 luglio 2000, n. 212, l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitoried accessori conseguenti all'inadempimento dell'obbligazionetributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde deltutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale,dipendendo esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presuppostiimpositivi (v., ex plurimis, Cass., 24 maggio 2022, n. 16691; Cass., 11luglio 2019, n. 18618; Cass., 18 maggio 2016, n. 10195; Cass., 25marzo 2015, n. 5934).Non venendo, dunque, in rilievo l’applicazione di un tributo,nemmeno si prospetta una qualche violazione del principio in questionesotto il (distinto) profilo della rilevanza della rendita catastale ai finidella determinazione della base imponibile dell’imposizionepatrimoniale, ove si consideri che la rendita catastale proposta rileva,come anticipato, quale rendita agli atti catastali («fino a quando l'ufficionon provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali,anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data dipresentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazionedella rendita catastale definitiva.»; art. 1, comma 3, cit.) e che, perl’appunto, tale è la rendita di riferimento di detta imposizione (v. Cass.,7 settembre 2018, n. 21760; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass.,15 ottobre 2010, n. 21310); laddove la stessa rettifica catastale finiscecon l’attingere la determinazione del tributo (della sua baseimponibile), così che (ancora una volta) ne risulta malamente evocatoil principio dell’affidamento del contribuente (al più rilevante, comedetto, a riguardo di sanzione ed interessi).Numero registro generale 7565/2023Numero sezionale 3941/2026Numero di raccolta generale 15342/2026Data pubblicazione 20/05/20266. - L’impugnata sentenza va, pertanto cassata in relazione aimotivi accolti con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spesedi questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederàal riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopraesposti. P.Q.MLa Corte- accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, inammissibile ilprimo;- cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviala causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15342/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris