CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25211/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alle condanne per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché meramente riproduttivi dei motivi d'appello e comunque manifestamente infondati e declinati in fatto; rilevato che adeguata risulta la motivazione resa con riferimento al motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte territoriale evidenziato come costui avesse attivamente partecipato alla condotta di reato tentando di coprire la targa del mezzo sul quale viaggiava quale passeggero; rilevato che analogo limite incontra il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che non si confronta con la parte della decisione che ha dato conto del grave pericolo causato agli inseguitori ed agli utenti della strada dalla guida spericolata nel centro di Palermo allorché attraversavano a bordo del mezzo condotto un'area pedonale, mettendo a rischio la incolumità dei pedoni in fase di attraversamento della strada; rilevato che egualmente riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello risulta il secondo motivo di Aliotta, avendo la decisione analizzato gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen. e ritenuta congrua la pena determinata dal Primo giudice; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci