Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27808/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] F'OSCIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato che, con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Asti ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.14, comma 5-ter, d.lgs. n.286/98 per non avere ottemperato al provvedimento di allontanamento emesso dal Questore di Torino in data 1 luglio 2021, notificato lo stesso giorno, a mezzo del quale gli era stato intimato di lasciare il territorio nazionale, con la recidiva specifica, reiterata infraquinquennale; Rilevato che il ricorrente lamenta l'omessa motivazione rispetto alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e dei doppi benefici; Considerato che, quanto alle attenuanti generiche, dalla sentenza impugnata non risulta che tale aspetto sia stato oggetto di richiesta e che il ricorrente - violando il principio di autosufficienza - non ha allegato al ricorso i verbali di udienza dai quali risulta che la questione era stata posta all'esame del Giudice di pace; Rilevato, poi, che i doppi benefici non potevano essere concessi al ricorrente a causa della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale riconosciuta sussistente; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1'11 maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] F'OSCIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato che, con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Asti ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.14, comma 5-ter, d.lgs. n.286/98 per non avere ottemperato al provvedimento di allontanamento emesso dal Questore di Torino in data 1 luglio 2021, notificato lo stesso giorno, a mezzo del quale gli era stato intimato di lasciare il territorio nazionale, con la recidiva specifica, reiterata infraquinquennale; Rilevato che il ricorrente lamenta l'omessa motivazione rispetto alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche e dei doppi benefici; Considerato che, quanto alle attenuanti generiche, dalla sentenza impugnata non risulta che tale aspetto sia stato oggetto di richiesta e che il ricorrente - violando il principio di autosufficienza - non ha allegato al ricorso i verbali di udienza dai quali risulta che la questione era stata posta all'esame del Giudice di pace; Rilevato, poi, che i doppi benefici non potevano essere concessi al ricorrente a causa della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale riconosciuta sussistente; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 maggi
Sentenza Cassazione n. 27808/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris