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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:460
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0396 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 19 giugno 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 7, paragrafo 1 – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in valuta estera contenente clausole abusive – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità di tale contratto – Restituzione da parte del consumatore dell’importo del mutuo ottenuto in forza di un contratto nullo, a prescindere dai rimborsi effettuati – Effetto dissuasivo del divieto di clausole abusive – Riconoscimento da parte del consumatore della domanda di restituzione – Obbligo del giudice nazionale di dichiarare la sentenza di condanna immediatamente esecutiva» Nella causa C‑396/24 [Lubreczlik] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia, Polonia), con decisione del 22 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 6 giugno 2024, nel procedimento mBank S.A., contro

[OSCURATO:PERSONA],

CY, e PU, QS, contro mBank S.A., LA CORTE (Nona Sezione), composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, A. Arabadjiev e R. Frendo (relatrice), giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per PU e QS, da P. Dagiel, radca prawny; – per la mBank S.A., da A. Cudna-Wagner, radca prawny, e B. Miąskiewicz, adwokat; – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e M. Owsiany-Hornung, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di due controversie che vedono contrapposti, rispettivamente, la mBank S.A. a BL e a CY, e PU e QS alla mBank in merito a domande di restituzione delle somme versate in esecuzione di contratti di mutuo resi invalidi dalla presenza di clausole abusive.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 enuncia quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 4 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto polacco Codice Civile 5 L’articolo 58, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz.

U. del 1964, n. 16, posizione 93), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), prevede che un atto giuridico contrario alla legge o avente lo scopo di eludere la legge è nullo, salvo che una specifica disposizione preveda altrimenti e, in particolare, preveda che le disposizioni invalide dell’atto giuridico siano sostituite da pertinenti disposizioni di legge. 6 Conformemente all’articolo 385 1 , paragrafo 1, prima frase, del codice civile, le clausole di un contratto concluso con un consumatore che non sono state negoziate individualmente non sono vincolanti per il consumatore qualora determinino i suoi diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, pregiudicando manifestamente i suoi interessi. 7 L’articolo 405 di tale codice così dispone: «Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa in danno ad un’altra persona è obbligato a restituire tale arricchimento in natura o, se questo non è possibile, a rimborsarne il valore». 8 L’articolo 410 di detto codice prevede quanto segue: «1.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano in particolare all’indebito.

2. Una prestazione è indebita se colui che l’ha eseguita non era affatto obbligato a eseguirla o non era obbligato a eseguirla nei confronti della persona a favore della quale l’ha eseguita, se la causa della prestazione è venuta meno, se lo scopo perseguito dalla prestazione non è stato raggiunto o se l’atto giuridico su cui si basava l’obbligo di eseguire la prestazione era nullo e non ha acquistato validità dopo l’esecuzione di quest’ultima». 9 L’articolo 498 del medesimo codice è così formulato: «1.

Quando due soggetti sono contemporaneamente e reciprocamente debitore e creditore, ciascuno di essi può compensare il proprio credito con il credito dell’altro, a condizione che entrambi i crediti abbiano per oggetto una somma di denaro o cose dello stesso tipo, determinate solo nel genere, e che entrambi i crediti siano esigibili e possano essere fatti valere dinanzi a un organo giurisdizionale o ad altro organo statale.

2. Per effetto della compensazione, i due crediti si compensano fino a concorrenza del credito meno elevato». 10 Ai sensi dell’articolo 499 del codice civile: «La compensazione si esegue mediante una dichiarazione resa alla controparte.

La dichiarazione ha effetto retroattivo dal momento in cui la compensazione è diventata possibile».

Codice di procedura civile 11 L’articolo 98 dell’[OSCURATO:PERSONA] postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz.

U. del 2023, posizione 1550), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), così dispone: «La parte soccombente è tenuta a rimborsare alla controparte, su domanda di quest’ultima, le spese necessarie per far valere utilmente i suoi diritti o per difendersi utilmente (spese)». 12 Ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile: «In casi particolarmente giustificati, il giudice può condannare la parte soccombente solo a parte delle spese o non condannarla affatto alle spese». 13 L’articolo 203 1 di tale codice, ai suoi paragrafi 2 e 3, prevede quanto segue: «2.

Il convenuto può sollevare un’eccezione di compensazione non oltre la costituzione nella controversia di merito o entro due settimane dalla data in cui il suo credito è divenuto esigibile.

3. L’eccezione di compensazione può essere fatta valere solo in un atto processuale.

A tale atto si applicano, per analogia, le norme che disciplinano l’atto di citazione ad eccezione delle norme che disciplinano le spese». 14 L’articolo 320 di detto codice è così formulato: «In casi particolarmente giustificati, il giudice può disporre nella sentenza la rateizzazione dell’obbligazione di pagamento disposta e, nelle cause per consegna di beni immobili o di rilascio di locali, fissare un termine adeguato per adempiere a tale obbligazione». 15 L’articolo 333 del medesimo codice, al suo paragrafo 1, prevede quanto segue: «Il giudice d’ufficio dichiara la sentenza immediatamente esecutiva quando: (...) 2) accoglie una domanda riconosciuta dal convenuto; (...)». 16 Ai sensi dell’articolo 334, paragrafi 1 e 2, del codice di procedura civile: «1.

Il giudice può subordinare l’immediata esecutività della sentenza alla prestazione di adeguate garanzie da parte dell’attore.

2. La garanzia può consistere anche nella ritenzione dei beni sequestrati al convenuto o delle somme di denaro dopo la loro riscossione in via esecutiva o nella sospensione della vendita di beni mobili pignorati». 17 L’articolo 335, paragrafo 1, di tale codice così dispone: «Il giudice non dichiara l’esecutività della sentenza, nemmeno subordinandola a una garanzia, se l’esecuzione della sentenza può determinare un danno irreparabile per il convenuto (...)».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali 18 I due procedimenti principali, riuniti dal Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia, Polonia), giudice del rinvio, traggono origine da due contratti di mutuo ipotecario conclusi da consumatori, e specificamente, quanto al primo, da BL e CY e, quanto al secondo, da PU e QS. 19 Per quanto riguarda il primo procedimento, tale giudice indica che la BRE [OSCURATO:PERSONA] S.A, alla quale è succeduta la mBank, aveva concluso nel 2007 con BL e CY un contratto di mutuo ipotecario indicizzato al tasso di cambio del franco svizzero, relativo a un importo di 493770,02 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 115500).

BL e CY hanno rimborsato l’importo complessivo di PLN 1052843,95 (circa EUR 247054), effettuando, nel 2016, un rimborso anticipato del prestito.

Nel corso del mese di novembre 2020, essi hanno proposto dinanzi a detto giudice una domanda di pagamento nei confronti della mBank per l’importo di PLN 571740,41 (circa EUR 133700), maggiorato degli interessi legali di mora a decorrere dalla data di deposito dell’atto introduttivo fino alla data di pagamento, deducendo, in particolare, l’illiceità delle clausole relative alle prestazioni essenziali elencate nel contratto. 20 Il giudice del rinvio, con sentenza del 16 maggio 2022, ha condannato la mBank a versare a BL e a CY la somma richiesta, maggiorata degli interessi legali di mora. 21 Successivamente, la mBank ha proposto un’azione dinanzi a tale giudice diretta, a suo avviso, a chiarire le questioni controverse sollevate nell’ambito della censura relativa alla nullità del contratto e che non avevano potuto essere chiarite nell’ambito del procedimento avviato da BL e CY.

Essa ha chiesto la condanna di BL e CY a versarle la somma di PLN 493770,02 (circa EUR 115500), maggiorata degli interessi legali di mora. 22 Nel secondo procedimento, PU e QS hanno proposto, nel corso del mese di dicembre 2023, un’azione dinanzi al giudice del rinvio nei confronti della mBank, chiedendo che fosse dichiarato il carattere abusivo di talune clausole del contratto di mutuo ipotecario indicizzato al tasso di cambio del franco svizzero, nonché la nullità di tale contratto, e che fosse disposto, di conseguenza, il rimborso degli importi versati a titolo di detto contratto, ossia PLN 362801,12 (circa EUR 84880) e 65,91 franchi svizzeri (CHF) (circa EUR 70), maggiorati degli interessi legali.

La mBank ha chiesto il rigetto della domanda, sulla base del rilievo che il contratto è valido, e ha proposto una domanda riconvenzionale di condanna degli attori nel procedimento principale a versarle la somma di PLN 360000,03 (circa EUR 84270), ossia l’importo del prestito concesso, maggiorato degli interessi legali di mora. 23 PU e QS hanno chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale, deducendo un’eccezione fondata sulla presentazione di una dichiarazione di compensazione alla mBank, eccezione infine rinunciata dal loro mandatario. 24 Il giudice del rinvio si interroga, in primo luogo, sul modo in cui deve essere effettuata la restituzione delle prestazioni fornite dalle parti, in caso di nullità di un contratto di mutuo a causa della presenza di clausole abusive. 25 A tal riguardo, esso indica che, da un lato, nel diritto polacco, quando un contratto di credito è dichiarato nullo, i versamenti effettuati in esecuzione di tale contratto, sia dai mutuatari sia dall’istituto finanziario, costituiscono pagamenti indebiti ai sensi dell’articolo 410, paragrafo 2, del codice civile, che devono essere restituiti in forza del combinato disposto dell’articolo 410, paragrafo 1, e dell’articolo 405 del codice civile. 26 Dall’altro lato, dalla giurisprudenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), che dal 2021 si fonda sulla cosiddetta teoria «delle due pretese», risulterebbe che il consumatore e il mutuante beneficiano, ciascuno, di un diritto, distinto e indipendente l’uno dall’altro, alla restituzione delle prestazioni pecuniarie effettuate in esecuzione di tale contratto.

Ciascuna delle parti potrebbe quindi chiedere il rimborso integrale delle somme versate, indipendentemente dal fatto che sia o meno ancora debitrice dell’altra parte e indipendentemente dall’importo del proprio debito. 27 Tale approccio implicherebbe, per il consumatore, un obbligo di restituzione dell’importo totale del credito, indipendentemente dall’importo dei rimborsi già effettuati, anche quando ha rimborsato l’intero importo nominale del credito o ha persino effettuato pagamenti eccedenti tale importo.

Ne conseguirebbe che l’applicazione della cosiddetta teoria «delle due pretese» condurrebbe, in pratica, a una situazione in cui il consumatore che intenda avvalersi della protezione garantita dalla direttiva 93/13 deve aspettarsi che il professionista gli chieda la restituzione di tutte le somme versate in esecuzione del contratto nullo.

Inoltre, se il consumatore non adempie volontariamente, il professionista potrebbe intentare un’azione legale per costringerlo al pagamento di tali somme, maggiorate degli interessi, e chiederne la condanna alle spese del procedimento, che sarebbero elevate e costituirebbero un onere significativo per il consumatore medio. 28 Il giudice del rinvio aggiunge che la questione della restituzione reciproca delle prestazioni fornite dalle parti di un contratto di credito dichiarato nullo potrebbe essere risolta mediante il deposito di un’efficace dichiarazione di compensazione, conformemente all’articolo 499 del codice civile, il che consentirebbe l’estinzione dei crediti reciproci fino a concorrenza del credito meno elevato e condurrebbe, se del caso, all’estinzione dell’obbligazione.

Tuttavia, il deposito di una simile dichiarazione o la deduzione di un’eccezione di compensazione nel corso di un procedimento giudiziario sarebbe soggetti a condizioni procedurali complesse, che, secondo tale giudice, potrebbero penalizzare il consumatore. 29 Se il consumatore non riesce a dedurre la compensazione nell’ambito della sua comparsa di costituzione, la possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate alla banca potrebbe tradursi, in pratica, in una moltiplicazione dei procedimenti e, quindi, in spese aggiuntive per tale consumatore. 30 In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene che la giurisprudenza nazionale fondata sulla cosiddetta teoria «delle due pretese» sia contraria all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in quanto tale disposizione osta a che il consumatore sia tenuto a procedere alla restituzione senza che si tenga conto, per determinare la portata del suo obbligo di restituzione, dei pagamenti dallo stesso effettuati in esecuzione del contratto dichiarato nullo e, in particolare, del fatto che egli possa aver rimborsato l’importo del mutuo.

Secondo detto giudice, tale situazione penalizza il consumatore, tanto più che la nullità del contratto di mutuo può avere la conseguenza di rendere immediatamente esigibile l’importo residuo del mutuo, in una misura che rischia di eccedere le capacità finanziarie del consumatore.

In circostanze del genere, il professionista non sarebbe dissuaso dall’inserire clausole abusive nei suoi contratti. 31 In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che l’articolo 333, paragrafo 1, punto 2, del codice di procedura civile impone ai giudici di dichiarare le sentenze immediatamente esecutive nell’ipotesi in cui accolgano una domanda che è stata oggetto di riconoscimento da parte del convenuto. 32 Ebbene, secondo tale giudice, poiché la pretesa del professionista, in caso di nullità del contratto, è generalmente fondata e il consumatore ne è pienamente consapevole, quest’ultimo tende ad aderirvi in ragione dei vantaggi procedurali che ne trae, ossia il fatto che la controversia potrà essere considerata un «caso particolarmente giustificato» ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile, il che consente al giudice di condannare il consumatore solo a parte delle spese sostenute dal professionista la cui domanda è stata accolta, se non addirittura di non condannarlo a tale titolo.

Tuttavia, tale riconoscimento comporterebbe, per il consumatore, un obbligo di restituzione dell’intero importo del mutuo ottenuto e, per il mutuante, la possibilità di far eseguire immediatamente la decisione che dispone tale restituzione.

Una simile situazione non potrebbe essere evitata con certezza tramite l’applicazione di diverse disposizioni del codice di procedura civile relative alla possibilità di disporre una rateizzazione del pagamento o di subordinare l’immediata esecutività della sentenza alla costituzione di una garanzia, in quanto tali possibilità sono rimesse alla discrezionalità del giudice. 33 Il giudice del rinvio indica che tale situazione penalizza il consumatore, il quale viene esposto a un rischio finanziario molto elevato, compreso quello di perdere il controllo dei suoi beni sequestrati nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata, e ciò anche se ha già rimborsato il credito, integralmente o in ampia parte.

Di conseguenza, il consumatore potrebbe essere dissuaso dal dedurre il carattere abusivo di clausole contrattuali e dall’avvalersi dei diritti previsti dalla direttiva 93/13. 34 In tali circostanze il Sąd Okręgowy w Krakowie(Tribunale regionale di Cracovia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] osti ad una giurisprudenza nazionale ai sensi della quale, nel caso in cui venga accertato il carattere abusivo di un clausola di un contratto, in particolare in un contratto di credito stipulato con un consumatore, e di conseguenza il contratto venga dichiarato nullo, in particolare ove venga dichiarato nullo un contratto di credito, il consumatore è obbligato a rimborsare al professionista l’intero importo nominale del credito erogato dal professionista in esecuzione del contratto nullo, a prescindere dall’ammontare dei pagamenti effettuati dal consumatore in base a tale contratto e a prescindere dall’effettivo ammontare dell’importo residuo da restituire, mentre il professionista ha il diritto di pretendere dal consumatore il rimborso dell’intero importo nominale del credito erogato al consumatore stesso in esecuzione del contratto nullo, a prescindere dall’ammontare dei pagamenti effettuati dal consumatore in esecuzione di tale contratto e a prescindere dall’effettivo ammontare dell’importo residuo da restituire. 2) Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] osti a una giurisprudenza nazionale ai sensi della quale un giudice nazionale, nell’ambito di una causa avente ad oggetto il rimborso di prestazioni erogate da un professionista ad un consumatore in esecuzione di un contratto di credito nullo, è tenuto a riconoscere al professionista l’intero importo erogato da quest’ultimo al consumatore in esecuzione del contratto di credito nullo, a prescindere dal fatto che il consumatore continui ad essere debitore del professionista e a prescindere dall’entità delle prestazioni eseguite dal consumatore in favore del professionista in esecuzione del contratto di credito nullo 3) Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] osti a una normativa nazionale ai sensi della quale un giudice nazionale, nel caso di riconoscimento da parte del consumatore di un’azione promossa dal professionista, è tenuto d’ufficio a dichiarare immediatamente esecutiva la sentenza che accoglie la domanda».

Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e seconda 35 Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale, qualora un contratto di mutuo sia dichiarato invalido perché contiene una clausola qualificata come abusiva, il professionista ha diritto di esigere dal consumatore la restituzione dell’intero importo nominale del mutuo concesso, a prescindere da quale sia l’importo dei rimborsi effettuati dal consumatore in esecuzione di tale contratto e da quale sia l’importo residuo dovuto. 36 Occorre ricordare, preliminarmente, che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali. 37 Ciò detto, sebbene la direttiva 93/13 miri a garantire un livello elevato di protezione del consumatore, essa non prevede soluzioni uniformi per quanto concerne le conseguenze da trarre dalla dichiarazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale. [v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2023, M.B. e a. (Effetti dell’annullamento di un contratto), C‑6/22 , EU:C:2023:216 , punto 58 e giurisprudenza citata]. 38 Ciò posto, le conseguenze da trarre dalla dichiarazione del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore devono consentire la realizzazione di due obiettivi.

Da un lato, il giudice deve garantire che possa essere ripristinata l’uguaglianza tra le parti contraenti che l’applicazione di una clausola abusiva nei confronti del consumatore abbia messo a repentaglio.

Dall’altro, occorre assicurarsi che il professionista sia dissuaso dall’inserire siffatte clausole nei contratti che propone ai consumatori (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19 , EU:C:2020:954 , punto 38 ). 39 Qualora il contratto non possa sussistere dopo la soppressione delle clausole abusive in questione, l’annullamento di detto contratto avrebbe conseguenze particolarmente dannose per il consumatore, e non esista alcuna disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, il giudice nazionale deve adottare, tenendo conto del complesso del suo diritto interno, tutte le misure necessarie per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose che l’annullamento di detto contratto potrebbe provocare (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19 , EU:C:2020:954 , punto 45 ). 40 Nel caso di specie, la dichiarazione giudiziale di nullità di un contratto di mutuo in ragione di una clausola abusiva in esso contenuta ha come conseguenza, nel diritto polacco, che i pagamenti effettuati in esecuzione di tale contratto, vuoi dai mutuatari vuoi dall’istituto finanziario, costituiscono pagamenti indebiti ai sensi dell’articolo 410, paragrafo 2, del codice civile, che devono essere restituiti in forza del combinato disposto dell’articolo 410, paragrafo 1, e dell’articolo 405 del codice civile. 41 Secondo il giudice del rinvio, dalla giurisprudenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema), menzionata ai punti 26 e 27 della presente sentenza e che si basa sulla cosiddetta teoria «delle due pretese», risulta, in sostanza, che ciascuna parte di un simile contratto, la quale, in conseguenza della dichiarazione di nullità di quest’ultimo, si sia, al contempo, arricchita e impoverita senza causa, può chiedere il rimborso integrale delle somme versate in esecuzione del contratto dichiarato nullo, a prescindere da quale sia l’importo dei rimborsi effettuati e da quale sia l’importo residuo dovuto a titolo del mutuo.

Ebbene, secondo il governo polacco, tale giurisprudenza ne avrebbe sostituito un’altra applicata dalla maggioranza dei giudici polacchi, che, a seguito della determinazione dei reciproci pagamenti delle parti del contratto di mutuo dichiarato invalido, consentiva di affermare un solo credito a favore della parte che aveva effettuato il versamento più elevato in esecuzione di tale contratto. 42 A tal riguardo, occorre ricordare che i giudici nazionali si devono adoperare al meglio, nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva 93/13 e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima [v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione dell’esecuzione di un contratto di credito), C‑287/22 , EU:C:2023:491 , punto 56 e giurisprudenza citata]. 43 L’esigenza di una siffatta interpretazione conforme include in particolare l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva.

Pertanto, un giudice nazionale non può validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che detta disposizione è stata costantemente interpretata in un senso che è incompatibile con tale diritto [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione dell’esecuzione di un contratto di credito), C‑287/22 , EU:C:2023:491 , punto 57 e giurisprudenza citata]. 44 In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale, qualora una clausola di un contratto di mutuo qualificata come abusiva renda quest’ultimo invalido, il professionista ha diritto di esigere dal consumatore la restituzione dell’intero importo nominale del mutuo ottenuto, a prescindere da quale sia l’importo dei rimborsi effettuati dal consumatore in esecuzione di tale contratto e da quale sia l’importo residuo dovuto.

Sulla terza questione 45 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale, in caso di riconoscimento, da parte del consumatore, della domanda proposta da un professionista per ottenere la restituzione degli importi versati in esecuzione di un contratto di mutuo dichiarato invalido in ragione di una clausola abusiva ivi contenuta, il giudice adito è tenuto a dichiarare d’ufficio immediatamente esecutiva la sentenza che accoglie tale domanda.

Sulla ricevibilità 46 Nelle loro osservazioni scritte, la mBank e il governo polacco esprimono dubbi quanto alla ricevibilità della terza questione, in quanto essa sarebbe di natura ipotetica, data l’assenza di qualsiasi dichiarazione di riconoscimento da parte dei mutuatari nei due procedimenti principali. 47 A tal proposito, si deve ricordare che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascun procedimento, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte, le quali godono di una presunzione di rilevanza.

Pertanto, quando la questione sollevata riguarda l’interpretazione o la validità di una norma di diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, obbligata a pronunciarsi, a meno che non sia evidente che l’interpretazione richiesta non ha alcun legame con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, se il problema è ipotetico o se la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per dare una risposta utile a tale questione (sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑243/20 , EU:C:2021:1045 , punto 25 e giurisprudenza citata). 48 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta, da un lato, che il convenuto può riconoscere la domanda della controparte in qualsiasi fase del procedimento.

Dall’altro lato, il consumatore tenderebbe a riconoscere la domanda del professionista di restituzione dei fondi versati in esecuzione di un contratto di mutuo invalidato in ragione della presenza di una clausola abusiva, in quanto tale riconoscimento avrebbe come conseguenza una diminuzione dell’importo delle spese processuali di cui deve farsi carico il convenuto. 49 In tali circostanze, non si può ritenere che l’interpretazione richiesta della direttiva 93/13 non abbia alcun legame con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale o che il problema sollevato sia di natura ipotetica. 50 Di conseguenza, occorre considerare che la terza questione è ricevibile.

Nel merito 51 Il giudice del rinvio rileva, da un lato, che il riconoscimento, da parte del consumatore, della domanda di restituzione del professionista degli importi versati in esecuzione di un contratto di mutuo dichiarato invalido in ragione di una clausola abusiva ivi contenuta consente di considerare la controversia di cui trattasi un «caso particolarmente giustificato» ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile, sicché il consumatore potrebbe essere condannato solo a parte delle spese sostenute dal professionista, se non addirittura non essere condannato a tale titolo.

Dall’altro lato, in caso di riconoscimento, il giudice nazionale è tenuto a dichiarare la sentenza immediatamente esecutiva, il che esclude l’applicazione dell’articolo 320 del codice di procedura civile, in base al quale il giudice può, in casi particolarmente giustificati, disporre il pagamento rateizzato dell’importo al quale è stato condannato il consumatore.

Secondo tale giudice, una situazione del genere espone il consumatore a un rischio finanziario molto elevato e, di conseguenza, può dissuaderlo dal dedurre il carattere abusivo delle clausole contrattuali. 52 La mBank e il governo polacco osservano che il giudice nazionale può non dichiarare la sentenza immediatamente esecutiva, qualora il consumatore riconosca l’azione di restituzione promossa dal professionista, chiedendo al contempo una rateizzazione del pagamento delle somme dovute ai sensi dell’articolo 320 del codice di procedura civile, a condizione che l’esecuzione della sentenza rischi di determinare, per la persona condannata, un danno irreparabile ai sensi dell’articolo 335 del codice di procedura civile. 53 A tal riguardo, è sufficiente ricordare che non spetta alla Corte, nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito dall’articolo 267 TFUE, verificare o rimettere in discussione l’esattezza dell’interpretazione del diritto nazionale operata dal giudice nazionale, in quanto tale interpretazione rientra nella competenza esclusiva di quest’ultimo.

Inoltre la Corte, qualora sia adita in via pregiudiziale da un giudice nazionale, deve attenersi all’interpretazione del diritto nazionale fornita da detto giudice (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑243/20 , EU:C:2021:1045 , punto 53 e giurisprudenza citata). 54 Occorre ricordare che, qualora il giudice nazionale ritenga che il contratto di prestito in questione non possa, conformemente al diritto dei contratti, sussistere giuridicamente dopo la soppressione delle clausole abusive di cui trattasi e qualora non esista alcuna disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o alcuna disposizione applicabile in caso di accordo tra le parti contraenti che possa sostituirsi a dette clausole, si deve considerare che il livello elevato di tutela del consumatore, che deve essere garantito conformemente alla direttiva 93/13, richiede che, al fine di ripristinare l’equilibrio reale tra i diritti e gli obblighi reciproci delle parti contraenti, il giudice nazionale adotti, tenendo conto dell’insieme del suo diritto interno, tutte le misure necessarie per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose che l’annullamento del contratto di prestito in questione potrebbe provocare nei suoi confronti, in particolare a causa dell’esigibilità immediata del credito del professionista nei confronti di quest’ultimo [sentenza del 16 marzo 2023, M.B. e a. (Effetti dell’annullamento di un contratto), C‑6/22 , EU:C:2023:216 , punto 60 e giurisprudenza citata]. 55 Nel caso di specie, l’obbligo del giudice nazionale di dichiarare immediatamente esecutiva la sentenza che accoglie la domanda di restituzione del professionista degli importi versati in esecuzione di un contratto di mutuo invalido sembra essere in grado scoraggiare il consumatore dal riconoscere tale domanda.

Una situazione del genere espone, infatti, il consumatore a un reale rischio finanziario, in quanto la rinuncia al riconoscimento lo priva, secondo quanto indicato dal giudice del rinvio, di una possibile condanna solo parziale alle spese sostenute dal professionista, se non addirittura di un’esenzione dalla condanna, mentre la scelta di un simile riconoscimento lo obbliga, per effetto dell’applicazione dell’articolo 333, paragrafo 1, punto 2), del codice di procedura civile, relativo all’immediata esecutività della sentenza di condanna, a una restituzione immediata dei fondi che gli sono stati versati da tale professionista. 56 In tale contesto, il giudice adito è tenuto, per quanto possibile, ad applicare il diritto nazionale in modo che le conseguenze che, secondo tale diritto, derivano dalla dichiarazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale non pregiudichino l’obiettivo della direttiva 93/13 di garantire un livello elevato di protezione del consumatore, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 54 della presente sentenza. 57 Di conseguenza, spetterà al giudice del rinvio individuare disposizioni del diritto nazionale, come quelle relative alla possibile presa in considerazione del danno irreparabile per il consumatore che può risultare dall’immediata esecutività della sentenza di condanna e alla possibile rateizzazione del pagamento delle somme dovute, per sincerarsi che il suo obbligo di dichiarare tale sentenza immediatamente esecutiva, in caso di riconoscimento da parte del consumatore della domanda di restituzione del professionista, non pregiudichi l’obiettivo di protezione elevata del consumatore perseguito dalla direttiva 93/13. 58 In tali circostanze, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale, in caso di riconoscimento, da parte del consumatore, della domanda proposta da un professionista per ottenere la restituzione degli importi versati in esecuzione di un contratto di mutuo dichiarato invalido in ragione di una clausola abusiva ivi contenuta, il giudice adito è tenuto a dichiarare d’ufficio immediatamente esecutiva la sentenza che accoglie tale domanda, sempreché il diritto interno non consenta a tale giudice di adottare tutte le misure necessarie per proteggere il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose che tale dichiarazione potrebbe determinare nei suoi confronti.

Sulle spese 59 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: 1) L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale, qualora una clausola di un contratto di mutuo qualificata come abusiva renda quest’ultimo invalido, il professionista ha diritto di esigere dal consumatore la restituzione dell’intero importo nominale del mutuo, a prescindere da quale sia l’importo dei rimborsi effettuati dal consumatore in esecuzione di tale contratto e da quale sia l’importo residuo dovuto. 2) L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale in forza della quale, in caso di riconoscimento, da parte del consumatore, della domanda proposta da un professionista per ottenere la restituzione degli importi versati in esecuzione di un contratto di mutuo dichiarato invalido in ragione di una clausola abusiva ivi contenuta, il giudice adito è tenuto a dichiarare d’ufficio immediatamente esecutiva la sentenza che accoglie tale domanda, sempreché il diritto interno non consenta a tale giudice di adottare tutte le misure necessarie per proteggere il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose che tale dichiarazione potrebbe determinare nei suoi confronti.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0396 SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 19 giugno 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 7, paragrafo 1 – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in valuta estera contenente clausole abusive – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Nullità di tale contratto – Restituzione da parte del consumatore dell’importo del mutuo ottenuto in forza di un contratto nullo, a prescindere dai rimborsi effettuati – Effetto dissuasivo del divieto di clausole abusive – Riconoscimento da parte del consumatore della domanda di restituzione – Obbligo del giudice nazionale di dichiarare la sentenza di condanna immediatamente esecutiva» Nella causa C‑396/24 [Lubreczlik] ( i ), avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia, Polonia), con decisione del 22 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 6 giugno 2024, nel procedimento mBank S.A., contro [OSCURATO:PERSONA], CY, e PU, QS, contro mBank S.A., LA CORTE (Nona Sezione), composta da N. Jääskinen, presidente di sezione, A. Arabadjiev e R. Frendo (relatrice), giudici, avvocato generale: R. Norkus cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per PU e QS, da P. Dagiel, radca prawny; – per la mBank S.A., da A. Cudna-Wagner, radca prawny, e B. Miąskiewicz, adwokat; – per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente; – per la Commissione europea, da P. Kienapfel e M. Owsiany-Hornung, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ( GU 1993, L 95, pag. 29 ). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di due controversie che vedono contrapposti, rispettivamente, la mBank S.A. a BL e a CY, e PU e QS alla mBank in merito a domande di restituzione delle somme versate in esecuzione di contratti di mutuo resi invalidi dalla presenza di clausole abusive. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 enuncia quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive». 4 Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva: «[OSCURATO:PERSONA] membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». Diritto polacco Codice Civile 5 L’articolo 58, paragrafo 1, dell’[OSCURATO:PERSONA] cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. del 1964, n. 16, posizione 93), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), prevede che un atto giuridico contrario alla legge o avente lo scopo di eludere la legge è nullo, salvo che una specifica disposizione preveda altrimenti e, in particolare, preveda che le disposizioni invalide dell’atto giuridico siano sostituite da pertinenti disposizioni di legge. 6 Conformemente all’articolo 385 1 , paragrafo 1, prima frase, del codice civile, le clausole di un contratto concluso con un consumatore che non sono state negoziate individualmente non sono vincolanti per il consumatore qualora determinino i suoi diritti e obblighi in modo contrario al buon costume, pregiudicando manifestamente i suoi interessi. 7 L’articolo 405 di tale codice così dispone: «Chiunque abbia conseguito un arricchimento patrimoniale senza causa in danno ad un’altra persona è obbligato a restituire tale arricchimento in natura o, se questo non è possibile, a rimborsarne il valore». 8 L’articolo 410 di detto codice prevede quanto segue: «1.   Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano in particolare all’indebito. 2.   Una prestazione è indebita se colui che l’ha eseguita non era affatto obbligato a eseguirla o non era obbligato a eseguirla nei confronti della persona a favore della quale l’ha eseguita, se la causa della prestazione è venuta meno, se lo scopo perseguito dalla prestazione non è stato raggiunto o se l’atto giuridico su cui si basava l’obbligo di eseguire la prestazione era nullo e non ha acquistato validità dopo l’esecuzione di quest’ultima». 9 L’articolo 498 del medesimo codice è così formulato: «1.   Quando due soggetti sono contemporaneamente e reciprocamente debitore e creditore, ciascuno di essi può compensare il proprio credito con il credito dell’altro, a condizione che entrambi i crediti abbiano per oggetto una somma di denaro o cose dello stesso tipo, determinate solo nel genere, e che entrambi i crediti siano esigibili e possano essere fatti valere dinanzi a un organo giurisdizionale o ad altro organo statale. 2.   Per effetto della compensazione, i due crediti si compensano fino a concorrenza del credito meno elevato». 10 Ai sensi dell’articolo 499 del codice civile: «La compensazione si esegue mediante una dichiarazione resa alla controparte. La dichiarazione ha effetto retroattivo dal momento in cui la compensazione è diventata possibile». Codice di procedura civile 11 L’articolo 98 dell’[OSCURATO:PERSONA] postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. del 2023, posizione 1550), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), così dispone: «La parte soccombente è tenuta a rimborsare alla controparte, su domanda di quest’ultima, le spese necessarie per far valere utilmente i suoi diritti o per difendersi utilmente (spese)». 12 Ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile: «In casi particolarmente giustificati, il giudice può condannare la parte soccombente solo a parte delle spese o non condannarla affatto alle spese». 13 L’articolo 203 1 di tale codice, ai suoi paragrafi 2 e 3, prevede quanto segue: «2.   Il convenuto può sollevare un’eccezione di compensazione non oltre la costituzione nella controversia di merito o entro due settimane dalla data in cui il suo credito è divenuto esigibile. 3.   L’eccezione di compensazione può essere fatta valere solo in un atto processuale. A tale atto si applicano, per analogia, le norme che disciplinano l’atto di citazione ad eccezione delle norme che disciplinano le spese». 14 L’articolo 320 di detto codice è così formulato: «In casi particolarmente giustificati, il giudice può disporre nella sentenza la rateizzazione dell’obbligazione di pagamento disposta e, nelle cause per consegna di beni immobili o di rilascio di locali, fissare un termine adeguato per adempiere a tale obbligazione». 15 L’articolo 333 del medesimo codice, al suo paragrafo 1, prevede quanto segue: «Il giudice d’ufficio dichiara la sentenza immediatamente esecutiva quando: (...) 2) accoglie una domanda riconosciuta dal convenuto; (...)». 16 Ai sensi dell’articolo 334, paragrafi 1 e 2, del codice di procedura civile: «1.   Il giudice può subordinare l’immediata esecutività della sentenza alla prestazione di adeguate garanzie da parte dell’attore. 2.   La garanzia può consistere anche nella ritenzione dei beni sequestrati al convenuto o delle somme di denaro dopo la loro riscossione in via esecutiva o nella sospensione della vendita di beni mobili pignorati». 17 L’articolo 335, paragrafo 1, di tale codice così dispone: «Il giudice non dichiara l’esecutività della sentenza, nemmeno subordinandola a una garanzia, se l’esecuzione della sentenza può determinare un danno irreparabile per il convenuto (...)». Procedimenti principali e questioni pregiudiziali 18 I due procedimenti principali, riuniti dal Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunale regionale di Cracovia, Polonia), giudice del rinvio, traggono origine da due contratti di mutuo ipotecario conclusi da consumatori, e specificamente, quanto al primo, da BL e CY e, quanto al secondo, da PU e QS. 19 Per quanto riguarda il primo procedimento, tale giudice indica che la BRE [OSCURATO:PERSONA] S.A, alla quale è succeduta la mBank, aveva concluso nel 2007 con BL e CY un contratto di mutuo ipotecario indicizzato al tasso di cambio del franco svizzero, relativo a un importo di 493770,02 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 115500). BL e CY hanno rimborsato l’importo complessivo di PLN 1052843,95 (circa EUR 247054), effettuando, nel 2016, un rimborso anticipato del prestito. Nel corso del mese di novembre 2020, essi hanno proposto dinanzi a detto giudice una domanda di pagamento nei confronti della mBank per l’importo di PLN 571740,41 (circa EUR 133700), maggiorato degli interessi legali di mora a decorrere dalla data di deposito dell’atto introduttivo fino alla data di pagamento, deducendo, in particolare, l’illiceità delle clausole relative alle prestazioni essenziali elencate nel contratto. 20 Il giudice del rinvio, con sentenza del 16 maggio 2022, ha condannato la mBank a versare a BL e a CY la somma richiesta, maggiorata degli interessi legali di mora. 21 Successivamente, la mBank ha proposto un’azione dinanzi a tale giudice diretta, a suo avviso, a chiarire le questioni controverse sollevate nell’ambito della censura relativa alla nullità del contratto e che non avevano potuto essere chiarite nell’ambito del procedimento avviato da BL e CY. Essa ha chiesto la condanna di BL e CY a versarle la somma di PLN 493770,02 (circa EUR 115500), maggiorata degli interessi legali di mora. 22 Nel secondo procedimento, PU e QS hanno proposto, nel corso del mese di dicembre 2023, un’azione dinanzi al giudice del rinvio nei confronti della mBank, chiedendo che fosse dichiarato il carattere abusivo di talune clausole del contratto di mutuo ipotecario indicizzato al tasso di cambio del franco svizzero, nonché la nullità di tale contratto, e che fosse disposto, di conseguenza, il rimborso degli importi versati a titolo di detto contratto, ossia PLN 362801,12 (circa EUR 84880) e 65,91 franchi svizzeri (CHF) (circa EUR 70), maggiorati degli interessi legali. La mBank ha chiesto il rigetto della domanda, sulla base del rilievo che il contratto è valido, e ha proposto una domanda riconvenzionale di condanna degli attori nel procedimento principale a versarle la somma di PLN 360000,03 (circa EUR 84270), ossia l’importo del prestito concesso, maggiorato degli interessi legali di mora. 23 PU e QS hanno chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale, deducendo un’eccezione fondata sulla presentazione di una dichiarazione di compensazione alla mBank, eccezione infine rinunciata dal loro mandatario. 24 Il giudice del rinvio si interroga, in primo luogo, sul modo in cui deve essere effettuata la restituzione delle prestazioni fornite dalle parti, in caso di nullità di un contratto di mutuo a causa della presenza di clausole abusive. 25 A tal riguardo, esso indica che, da un lato, nel diritto polacco, quando un contratto di credito è dichiarato nullo, i versamenti effettuati in esecuzione di tale contratto, sia dai mutuatari sia dall’istituto finanziario, costituiscono pagamenti indebiti ai sensi dell’articolo 410, paragrafo 2, del codice civile, che devono essere restituiti in forza del combinato disposto dell’articolo 410, paragrafo 1, e dell’articolo 405 del codice civile. 26 Dall’altro lato, dalla giurisprudenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia), che dal 2021 si fonda sulla cosiddetta teoria «delle due pretese», risulterebbe che il consumatore e il mutuante beneficiano, ciascuno, di un diritto, distinto e indipendente l’uno dall’altro, alla restituzione delle prestazioni pecuniarie effettuate in esecuzione di tale contratto. Ciascuna delle parti potrebbe quindi chiedere il rimborso integrale delle somme versate, indipendentemente dal fatto che sia o meno ancora debitrice dell’altra parte e indipendentemente dall’importo del proprio debito. 27 Tale approccio implicherebbe, per il consumatore, un obbligo di restituzione dell’importo totale del credito, indipendentemente dall’importo dei rimborsi già effettuati, anche quando ha rimborsato l’intero importo nominale del credito o ha persino effettuato pagamenti eccedenti tale importo. Ne conseguirebbe che l’applicazione della cosiddetta teoria «delle due pretese» condurrebbe, in pratica, a una situazione in cui il consumatore che intenda avvalersi della protezione garantita dalla direttiva 93/13 deve aspettarsi che il professionista gli chieda la restituzione di tutte le somme versate in esecuzione del contratto nullo. Inoltre, se il consumatore non adempie volontariamente, il professionista potrebbe intentare un’azione legale per costringerlo al pagamento di tali somme, maggiorate degli interessi, e chiederne la condanna alle spese del procedimento, che sarebbero elevate e costituirebbero un onere significativo per il consumatore medio. 28 Il giudice del rinvio aggiunge che la questione della restituzione reciproca delle prestazioni fornite dalle parti di un contratto di credito dichiarato nullo potrebbe essere risolta mediante il deposito di un’efficace dichiarazione di compensazione, conformemente all’articolo 499 del codice civile, il che consentirebbe l’estinzione dei crediti reciproci fino a concorrenza del credito meno elevato e condurrebbe, se del caso, all’estinzione dell’obbligazione. Tuttavia, il deposito di una simile dichiarazione o la deduzione di un’eccezione di compensazione nel corso di un procedimento giudiziario sarebbe soggetti a condizioni procedurali complesse, che, secondo tale giudice, potrebbero penalizzare il consumatore. 29 Se il consumatore non riesce a dedurre la compensazione nell’ambito della sua comparsa di costituzione, la possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate alla banca potrebbe tradursi, in pratica, in una moltiplicazione dei procedimenti e, quindi, in spese aggiuntive per tale consumatore. 30 In tale contesto, il giudice del rinvio ritiene che la giurisprudenza nazionale fondata sulla cosiddetta teoria «delle due pretese» sia contraria all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, in quanto tale disposizione osta a che il consumatore sia tenuto a procedere alla restituzione senza che si tenga conto, per determinare la portata del suo obbligo di restituzione, dei pagamenti dallo stesso effettuati in esecuzione del contratto dichiarato nullo e, in particolare, del fatto che egli possa aver rimborsato l’importo del mutuo. Secondo detto giudice, tale situazione penalizza il consumatore, tanto più che la nullità del contratto di mutuo può avere la conseguenza di rendere immediatamente esigibile l’importo residuo del mutuo, in una misura che rischia di eccedere le capacità finanziarie del consumatore. In circostanze del genere, il professionista non sarebbe dissuaso dall’inserire clausole abusive nei suoi contratti. 31 In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che l’articolo 333, paragrafo 1, punto 2, del codice di procedura civile impone ai giudici di dichiarare le sentenze immediatamente esecutive nell’ipotesi in cui accolgano una domanda che è stata oggetto di riconoscimento da parte del convenuto. 32 Ebbene, secondo tale giudice, poiché la pretesa del professionista, in caso di nullità del contratto, è generalmente fondata e il consumatore ne è pienamente consapevole, quest’ultimo tende ad aderirvi in ragione dei vantaggi procedurali che ne trae, ossia il fatto che la controversia potrà essere considerata un «caso particolarmente giustificato» ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile, il che consente al giudice di condannare il consumatore solo a parte delle spese sostenute dal professionista la cui domanda è stata accolta, se non addirittura di non condannarlo a tale titolo. Tuttavia, tale riconoscimento comporterebbe, per il consumatore, un obbligo di restituzione dell’intero importo del mutuo ottenuto e, per il mutuante, la possibilità di far eseguire immediatamente la decisione che dispone tale restituzione. Una simile situazione non potrebbe essere evitata con certezza tramite l’applicazione di diverse disposizioni del codice di procedura civile relative alla possibilità di disporre una rateizzazione del pagamento o di subordinare l’immediata esecutività della sentenza alla costituzione di una garanzia, in quanto tali possibilità sono rimesse alla discrezionalità del giudice. 33 Il giudice del rinvio indica che tale situazione penalizza il consumatore, il quale viene esposto a un rischio finanziario molto elevato, compreso quello di perdere il controllo dei suoi beni sequestrati nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata, e ciò anche se ha già rimborsato il credito, integralmente o in ampia parte. Di conseguenza, il consumatore potrebbe essere dissuaso dal dedurre il carattere abusivo di clausole contrattuali e dall’avvalersi dei diritti previsti dalla direttiva 93/13. 34 In tali circostanze il Sąd Okręgowy w Krakowie(Tribunale regionale di Cracovia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] osti ad una giurisprudenza nazionale ai sensi della quale, nel caso in cui venga accertato il carattere abusivo di un clausola di un contratto, in particolare in un contratto di credito stipulato con un consumatore, e di conseguenza il contratto venga dichiarato nullo, in particolare ove venga dichiarato nullo un contratto di credito, il consumatore è obbligato a rimborsare al professionista l’intero importo nominale del credito erogato dal professionista in esecuzione del contratto nullo, a prescindere dall’ammontare dei pagamenti effettuati dal consumatore in base a tale contratto e a prescindere dall’effettivo ammontare dell’importo residuo da restituire, mentre il professionista ha il diritto di pretendere dal consumatore il rimborso dell’intero importo nominale del credito erogato al consumatore stesso in esecuzione del contratto nullo, a prescindere dall’ammontare dei pagamenti effettuati dal consumatore in esecuzione di tale contratto e a prescindere dall’effettivo ammontare dell’importo residuo da restituire. 2) Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] osti a una giurisprudenza nazionale ai sensi della quale un giudice nazionale, nell’ambito di una causa avente ad oggetto il rimborso di prestazioni erogate da un professionista ad un consumatore in esecuzione di un contratto di credito nullo, è tenuto a riconoscere al professionista l’intero importo erogato da quest’ultimo al consumatore in esecuzione del contratto di credito nullo, a prescindere dal fatto che il consumatore continui ad essere debitore del professionista e a prescindere dall’entità delle prestazioni eseguite dal consumatore in favore del professionista in esecuzione del contratto di credito nullo 3) Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [93/13] osti a una normativa nazionale ai sensi della quale un giudice nazionale, nel caso di riconoscimento da parte del consumatore di un’azione promossa dal professionista, è tenuto d’ufficio a dichiarare immediatamente esecutiva la sentenza che accoglie la domanda». Sulle questioni pregiudiziali Sulle questioni prima e seconda 35 Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale, qualora un contratto di mutuo sia dichiarato invalido perché contiene una clausola qualificata come abusiva, il professionista ha diritto di esigere dal consumatore la restituzione dell’intero importo nominale del mutuo concesso, a prescindere da quale sia l’importo dei rimborsi effettuati dal consumatore in esecuzione di tale contratto e da quale sia l’importo residuo dovuto. 36 Occorre ricordare, preliminarmente, che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, gli [OSCURATO:PERSONA] membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali. 37 Ciò detto, sebbene la direttiva 93/13 miri a garantire un livello elevato di protezione del consumatore, essa non prevede soluzioni uniformi per quanto concerne le conseguenze da trarre dalla dichiarazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale. [v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2023, M.B. e a. (Effetti dell’annullamento di un contratto), C‑6/22 , EU:C:2023:216 , punto 58 e giurisprudenza citata]. 38 Ciò posto, le conseguenze da trarre dalla dichiarazione del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore devono consentire la realizzazione di due obiettivi. Da un lato, il giudice deve garantire che possa essere ripristinata l’uguaglianza tra le parti contraenti che l’applicazione di una clausola abusiva nei confronti del consumatore abbia messo a repentaglio. Dall’altro, occorre assicurarsi che il professionista sia dissuaso dall’inserire siffatte clausole nei contratti che propone ai consumatori (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19 , EU:C:2020:954 , punto 38 ). 39 Qualora il contratto non possa sussistere dopo la soppressione delle clausole abusive in questione, l’annullamento di detto contratto avrebbe conseguenze particolarmente dannose per il consumatore, e non esista alcuna disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, il giudice nazionale deve adottare, tenendo conto del complesso del suo diritto interno, tutte le misure necessarie per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose che l’annullamento di detto contratto potrebbe provocare (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C‑269/19 , EU:C:2020:954 , punto 45 ). 40 Nel caso di specie, la dichiarazione giudiziale di nullità di un contratto di mutuo in ragione di una clausola abusiva in esso contenuta ha come conseguenza, nel diritto polacco, che i pagamenti effettuati in esecuzione di tale contratto, vuoi dai mutuatari vuoi dall’istituto finanziario, costituiscono pagamenti indebiti ai sensi dell’articolo 410, paragrafo 2, del codice civile, che devono essere restituiti in forza del combinato disposto dell’articolo 410, paragrafo 1, e dell’articolo 405 del codice civile. 41 Secondo il giudice del rinvio, dalla giurisprudenza del Sąd Najwyższy (Corte suprema), menzionata ai punti 26 e 27 della presente sentenza e che si basa sulla cosiddetta teoria «delle due pretese», risulta, in sostanza, che ciascuna parte di un simile contratto, la quale, in conseguenza della dichiarazione di nullità di quest’ultimo, si sia, al contempo, arricchita e impoverita senza causa, può chiedere il rimborso integrale delle somme versate in esecuzione del contratto dichiarato nullo, a prescindere da quale sia l’importo dei rimborsi effettuati e da quale sia l’importo residuo dovuto a titolo del mutuo. Ebbene, secondo il governo polacco, tale giurisprudenza ne avrebbe sostituito un’altra applicata dalla maggioranza dei giudici polacchi, che, a seguito della determinazione dei reciproci pagamenti delle parti del contratto di mutuo dichiarato invalido, consentiva di affermare un solo credito a favore della parte che aveva effettuato il versamento più elevato in esecuzione di tale contratto. 42 A tal riguardo, occorre ricordare che i giudici nazionali si devono adoperare al meglio, nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva 93/13 e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima [v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione dell’esecuzione di un contratto di credito), C‑287/22 , EU:C:2023:491 , punto 56 e giurisprudenza citata]. 43 L’esigenza di una siffatta interpretazione conforme include in particolare l’obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata se questa si basa su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva. Pertanto, un giudice nazionale non può validamente ritenere di trovarsi nell’impossibilità di interpretare una disposizione nazionale conformemente al diritto dell’Unione per il solo fatto che detta disposizione è stata costantemente interpretata in un senso che è incompatibile con tale diritto [sentenza del 15 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione dell’esecuzione di un contratto di credito), C‑287/22 , EU:C:2023:491 , punto 57 e giurisprudenza citata]. 44 In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale, qualora una clausola di un contratto di mutuo qualificata come abusiva renda quest’ultimo invalido, il professionista ha diritto di esigere dal consumatore la restituzione dell’intero importo nominale del mutuo ottenuto, a prescindere da quale sia l’importo dei rimborsi effettuati dal consumatore in esecuzione di tale contratto e da quale sia l’importo residuo dovuto. Sulla terza questione 45 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale, in caso di riconoscimento, da parte del consumatore, della domanda proposta da un professionista per ottenere la restituzione degli importi versati in esecuzione di un contratto di mutuo dichiarato invalido in ragione di una clausola abusiva ivi contenuta, il giudice adito è tenuto a dichiarare d’ufficio immediatamente esecutiva la sentenza che accoglie tale domanda. Sulla ricevibilità 46 Nelle loro osservazioni scritte, la mBank e il governo polacco esprimono dubbi quanto alla ricevibilità della terza questione, in quanto essa sarebbe di natura ipotetica, data l’assenza di qualsiasi dichiarazione di riconoscimento da parte dei mutuatari nei due procedimenti principali. 47 A tal proposito, si deve ricordare che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascun procedimento, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni sottoposte alla Corte, le quali godono di una presunzione di rilevanza. Pertanto, quando la questione sollevata riguarda l’interpretazione o la validità di una norma di diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, obbligata a pronunciarsi, a meno che non sia evidente che l’interpretazione richiesta non ha alcun legame con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, se il problema è ipotetico o se la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per dare una risposta utile a tale questione (sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑243/20 , EU:C:2021:1045 , punto 25 e giurisprudenza citata). 48 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta, da un lato, che il convenuto può riconoscere la domanda della controparte in qualsiasi fase del procedimento. Dall’altro lato, il consumatore tenderebbe a riconoscere la domanda del professionista di restituzione dei fondi versati in esecuzione di un contratto di mutuo invalidato in ragione della presenza di una clausola abusiva, in quanto tale riconoscimento avrebbe come conseguenza una diminuzione dell’importo delle spese processuali di cui deve farsi carico il convenuto. 49 In tali circostanze, non si può ritenere che l’interpretazione richiesta della direttiva 93/13 non abbia alcun legame con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale o che il problema sollevato sia di natura ipotetica. 50 Di conseguenza, occorre considerare che la terza questione è ricevibile. Nel merito 51 Il giudice del rinvio rileva, da un lato, che il riconoscimento, da parte del consumatore, della domanda di restituzione del professionista degli importi versati in esecuzione di un contratto di mutuo dichiarato invalido in ragione di una clausola abusiva ivi contenuta consente di considerare la controversia di cui trattasi un «caso particolarmente giustificato» ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile, sicché il consumatore potrebbe essere condannato solo a parte delle spese sostenute dal professionista, se non addirittura non essere condannato a tale titolo. Dall’altro lato, in caso di riconoscimento, il giudice nazionale è tenuto a dichiarare la sentenza immediatamente esecutiva, il che esclude l’applicazione dell’articolo 320 del codice di procedura civile, in base al quale il giudice può, in casi particolarmente giustificati, disporre il pagamento rateizzato dell’importo al quale è stato condannato il consumatore. Secondo tale giudice, una situazione del genere espone il consumatore a un rischio finanziario molto elevato e, di conseguenza, può dissuaderlo dal dedurre il carattere abusivo delle clausole contrattuali. 52 La mBank e il governo polacco osservano che il giudice nazionale può non dichiarare la sentenza immediatamente esecutiva, qualora il consumatore riconosca l’azione di restituzione promossa dal professionista, chiedendo al contempo una rateizzazione del pagamento delle somme dovute ai sensi dell’articolo 320 del codice di procedura civile, a condizione che l’esecuzione della sentenza rischi di determinare, per la persona condannata, un danno irreparabile ai sensi dell’articolo 335 del codice di procedura civile. 53 A tal riguardo, è sufficiente ricordare che non spetta alla Corte, nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria istituito dall’articolo 267 TFUE, verificare o rimettere in discussione l’esattezza dell’interpretazione del diritto nazionale operata dal giudice nazionale, in quanto tale interpretazione rientra nella competenza esclusiva di quest’ultimo. Inoltre la Corte, qualora sia adita in via pregiudiziale da un giudice nazionale, deve attenersi all’interpretazione del diritto nazionale fornita da detto giudice (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA], C‑243/20 , EU:C:2021:1045 , punto 53 e giurisprudenza citata). 54 Occorre ricordare che, qualora il giudice nazionale ritenga che il contratto di prestito in questione non possa, conformemente al diritto dei contratti, sussistere giuridicamente dopo la soppressione delle clausole abusive di cui trattasi e qualora non esista alcuna disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o alcuna disposizione applicabile in caso di accordo tra le parti contraenti che possa sostituirsi a dette clausole, si deve considerare che il livello elevato di tutela del consumatore, che deve essere garantito conformemente alla direttiva 93/13, richiede che, al fine di ripristinare l’equilibrio reale tra i diritti e gli obblighi reciproci delle parti contraenti, il giudice nazionale adotti, tenendo conto dell’insieme del suo diritto interno, tutte le misure necessarie per tutelare il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose che l’annullamento del contratto di prestito in questione potrebbe provocare nei suoi confronti, in particolare a causa dell’esigibilità immediata del credito del professionista nei confronti di quest’ultimo [sentenza del 16 marzo 2023, M.B. e a. (Effetti dell’annullamento di un contratto), C‑6/22 , EU:C:2023:216 , punto 60 e giurisprudenza citata]. 55 Nel caso di specie, l’obbligo del giudice nazionale di dichiarare immediatamente esecutiva la sentenza che accoglie la domanda di restituzione del professionista degli importi versati in esecuzione di un contratto di mutuo invalido sembra essere in grado scoraggiare il consumatore dal riconoscere tale domanda. Una situazione del genere espone, infatti, il consumatore a un reale rischio finanziario, in quanto la rinuncia al riconoscimento lo priva, secondo quanto indicato dal giudice del rinvio, di una possibile condanna solo parziale alle spese sostenute dal professionista, se non addirittura di un’esenzione dalla condanna, mentre la scelta di un simile riconoscimento lo obbliga, per effetto dell’applicazione dell’articolo 333, paragrafo 1, punto 2), del codice di procedura civile, relativo all’immediata esecutività della sentenza di condanna, a una restituzione immediata dei fondi che gli sono stati versati da tale professionista. 56 In tale contesto, il giudice adito è tenuto, per quanto possibile, ad applicare il diritto nazionale in modo che le conseguenze che, secondo tale diritto, derivano dalla dichiarazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale non pregiudichino l’obiettivo della direttiva 93/13 di garantire un livello elevato di protezione del consumatore, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 54 della presente sentenza. 57 Di conseguenza, spetterà al giudice del rinvio individuare disposizioni del diritto nazionale, come quelle relative alla possibile presa in considerazione del danno irreparabile per il consumatore che può risultare dall’immediata esecutività della sentenza di condanna e alla possibile rateizzazione del pagamento delle somme dovute, per sincerarsi che il suo obbligo di dichiarare tale sentenza immediatamente esecutiva, in caso di riconoscimento da parte del consumatore della domanda di restituzione del professionista, non pregiudichi l’obiettivo di protezione elevata del consumatore perseguito dalla direttiva 93/13. 58 In tali circostanze, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale, in caso di riconoscimento, da parte del consumatore, della domanda proposta da un professionista per ottenere la restituzione degli importi versati in esecuzione di un contratto di mutuo dichiarato invalido in ragione di una clausola abusiva ivi contenuta, il giudice adito è tenuto a dichiarare d’ufficio immediatamente esecutiva la sentenza che accoglie tale domanda, sempreché il diritto interno non consenta a tale giudice di adottare tutte le misure necessarie per proteggere il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose che tale dichiarazione potrebbe determinare nei suoi confronti. Sulle spese 59 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara: 1) L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una giurisprudenza nazionale secondo la quale, qualora una clausola di un contratto di mutuo qualificata come abusiva renda quest’ultimo invalido, il professionista ha diritto di esigere dal consumatore la restituzione dell’intero importo nominale del mutuo, a prescindere da quale sia l’importo dei rimborsi effettuati dal consumatore in esecuzione di tale contratto e da quale sia l’importo residuo dovuto. 2) L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale in forza della quale, in caso di riconoscimento, da parte del consumatore, della domanda proposta da un professionista per ottenere la restituzione degli importi versati in esecuzione di un contratto di mutuo dichiarato invalido in ragione di una clausola abusiva ivi contenuta, il giudice adito è tenuto a dichiarare d’ufficio immediatamente esecutiva la sentenza che accoglie tale domanda, sempreché il diritto interno non consenta a tale giudice di adottare tutte le misure necessarie per proteggere il consumatore dalle conseguenze particolarmente dannose che tale dichiarazione potrebbe determinare nei suoi confronti. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il polacco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris