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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17082/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso con cui si contesta la violazione di legge in ordine all'art. 423 cod. proc. pen. a seguito dell'asserita modifica del capo di imputazione operata dal G.U.P. nel corso del giudizio abbreviato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato come, al di là del riferimento agli artt. 56-628 cod. pen., la descrizione del fatto riportata nel capo di imputazione fosse già concretamente articolata nei termini di un reato di rapina nella forma consumata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa qualificazione del fatto ascritto all'odierna ricorrente nella fattispecie della rapina tentata anziché in quella consumata, è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello fatto esatta applicazione del principio affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della forza pubblica (Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848; Sez. 2, n. 5663 del 20/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254691; Sez. 2 n. 35006 del 09/06/2010, Pistola, Rv. 248611; Sez. 1, n. 8073 del 11/02/2010, Pallotta, Rv. 246235); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso con cui si contesta la violazione di legge in ordine all'art. 423 cod. proc. pen. a seguito dell'asserita modifica del capo di imputazione operata dal G.U.P. nel corso del giudizio abbreviato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato come, al di là del riferimento agli artt. 56-628 cod. pen., la descrizione del fatto riportata nel capo di imputazione fosse già concretamente articolata nei termini di un reato di rapina nella forma consumata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa qualificazione del fatto ascritto all'odierna ricorrente nella fattispecie della rapina tentata anziché in quella consumata, è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello fatto esatta applicazione del principio affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della forza pubblica (Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848; Sez. 2, n. 5663 del 20/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254691; Sez. 2 n. 35006 del 09/06/2010, Pistola, Rv. 248611; Sez. 1, n. 8073 del 11/02/2010, Pallotta, Rv. 246235); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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