CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 01305/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAlfredo [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha integralmente confermatola sentenza del Tribunale di Benevento in data 20 settembre 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 334 e 648 cod. pen. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] , a mezzo del proprio difensore, deducendo duemotivi di impugnazione , che qui si riassumono nei termini di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazione con riferimento alla mancata rinnovazione istruttoria sollecitata dall’imputato e avente ad oggetto l’acquisizione dell’annotazione di polizia giudiziaria ove si dava atto che l’imputato, durante le indagini, aveva espressamente indicato il nominativo di chi gli aveva consegnato l’autovettura rubata. L’incombente istruttorio sarebbe risultato decisivo, poiché la motivazione posta alla base dell’affermazione di responsabilità riposava, secondo la difesa,sull’assenza di attendibili giustificazioni riguardo al possesso del veicolo. 2.2. Violazione degli artt. 648, quarto comma, cod. pen. e 603 cod. proc. pen. e correlati vizi di motivazione, con riferimento alla mancata applicazione dell’attenuante speciale (statuizione giustificata proprio richiamando la medesima informativa di cui era stata negata la formale acquisizione, oltre che con un accenno alla pericolosità sociale e ai precedenti specifici, nonostante l’ultima condanna risalisse al 2008). 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensidell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto mediante motivi generici laddove non si confrontano con l’effettivo contenuto della motivazione, e, comunque, manifestamente infondati. 2.Per quanto attiene alla mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello, nell’ipotesi di cui all’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., l ’ assunzione di prove nuove è subordinata alla duplice condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività. Per consolidata giurisprudenza, stante l’eccezionalità dell’istruttoria nel giudizio di secondo grado, mentre il giudice di appello ha l’obbligo di motivare espressamente in caso di accoglimento della richiesta istruttoria, le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell’apparato motivazionale della decisione adottata, purché si dia conto congruamente dell ’ assenza di decisività degli incombenti proposti e cioè della loro inidoneità ad eliminare contraddizioni nei dati già raccolti, o ad inficiarnela valenza ( Sez. 3, n. 39489 del 24/09/2024, P., Rv. 287054-01;Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114 - 01 ; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657-01; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014 , Coppola , Rv. 259893 - 01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741-01). Il mancato accoglimento dell ’ istanza difensiva si sottrae , dunque, al sindacato di legittimità , quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione impugnatasi fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità(Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 - 01; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015,Leoni, Rv. 262620-01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha superato le deduzioni difensive in tema di decisività della nuova prova documentale, sottolineando, oltre alla consapevole scelta dell’imputato di non ripetere in dibattimento quanto riferito agli operanti, anche la fondamentale circostanza che, al momento dell’intervento, sulla vettura risultavano due targhe giustapposte, chiaro indice di precedente sottrazione del bene, poi confermata dalle successive indagini (pp. 3-4). In questo modo, coerentemente con l’esegesi di legittimità, i giudici di appello hanno chiarito che non era ravvisabile alcuna incompletezza dell ’istruttoria dibattimentale e che il nuovo incombente istruttorio non presentava carattere di decisività. 3. La lieve entità del fatto è stata negata, con congruo apparato argomentativo reso nella pienezza della giurisdizione di merito, non sulla base dell’atto di indaginesuaccennato, ma sulla scorta di quanto riferito dai testi di polizia giudiziaria in ordine alla manomissione del veicolo, comportante un danno economico non irrilevante, oltre che di considerazioni inerenti anche le componenti soggettive del fatto, dimostrative dellacapacità a delinquere (cfr., in termini, Sez. 2, n. 4827 del 18/11/2022, dep. 2023, Giorgino, non mass; Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340-01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118-01; Sez. 1, n. 33510 del 13/09/2010, Grasso, Rv. 248119-01; Sez. 2, n. 32832 del 13/08/2007, Ferrari, Rv. 237696-01). 4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento dellespese processuali e , a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente , v alutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle