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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24953/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, in quanto volto ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha puntualmente esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si veda, in particolare, la pagina 6 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito (tra le altre, Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della disciplina del concorso anomalo, non può essere dedotto in questa sede, in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già formulate in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, la quale ha precisato che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 116 cod. pen., atteso che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale ivi richiamato, risponde ai sensi dell'art. 110 cod. pen., a titolo di dolo indiretto, il soggetto che abbia accettato il rischio dell'evoluzione del reato originariamente pianificato in quello più grave poi realizzato, costituendone sviluppo logicamente prevedibile (si veda la pagina 7 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità, in quanto volto ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha puntualmente esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si veda, in particolare, la pagina 6 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di procedere ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito (tra le altre, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della disciplina del concorso anomalo, non può essere dedotto in questa sede, in quanto fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già formulate in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, la quale ha precisato che nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 116 cod. pen., atteso che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale ivi richiamato, risponde ai sensi dell'art. 110 cod. pen., a titolo di dolo indiretto, il soggetto che abbia accettato il rischio dell'evoluzione del reato originariamente pianificato in quello più grave poi realizzato, costituendone sviluppo logicamente prevedibile (si veda la pagina 7 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24953/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris