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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2025

Cassazione n. 32295/2026

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ato il 05/05/1984 avverso la sentenza del 19/02/2026 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Milano in data 29.01.2025 all'esito di giudizio abbreviato, ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 4 mesi 4 di reclusione ed euro 25.333 di multa, confermando nel resto.

L'imputato era stato condannato in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma .2, D.P.R. 309/1990, Per detenzione a fini di cessione a terzi di un ingente quantitativo di eroina, 6-MAMItmorfina eZcizzijrca.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, affidandosi a un unico motivo con cui deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990.

Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe recepito l'accordo senza operare alcuna autonoma valutazione sulla sussistenza della circostanza, così aderendo apoditticamente all'intesa delle parti, con conseguente lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., stante la mancata esplicitazione del ragionamento logico-giuridico posto a fondamento della decisione; e ciò benché al giudice del concordato residui il potere di riqualificazione del fatto erroneamente qualificato dall'accusa.

1. Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto ribadito il consolidato indirizzo secondo cui il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma spiega effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza che abbia recepito l'accordo delle parti sulla pena in appello, allorché con esso si contesti la quantificazione della pena o profili rinunciati (Sez. 5, ord. n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 3, ord. n. 30190 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Hoxha, Rv. 273755; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006).

Costituisce, in particolare, ius receptum che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiannento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata anorma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti, atteso che, per effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha, cit., che ha per l'appunto dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis con cui l'imputato deduceva la carenza di motivazione sulle condizioni ex art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante ex art. 80 D.P.R. 309/1990; conf.

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, Ord. n. 30990 del 1/6/2018, Gueli, Rv. 272969).

Non coglie nel segno il rilievo relativo alla pretesa lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., posto che è la stessa opzione dispositiva dell'imputato — il quale, contestualmente all'accordo, ha rinunciato a tutti i motivi di appello diversi dalla rideterminazione del trattamento sanzionatorio — a rendere insindacabile il segmento decisorio investito dalla censura.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 05/05/1984 avverso la sentenza del 19/02/2026 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Milano in data 29.01.2025 all'esito di giudizio abbreviato, ha recepito l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 4 mesi 4 di reclusione ed euro 25.333 di multa, confermando nel resto. L'imputato era stato condannato in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma .2, D.P.R. 309/1990, Per detenzione a fini di cessione a terzi di un ingente quantitativo di eroina, 6-MAMItmorfina eZcizzijrca. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, affidandosi a un unico motivo con cui deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe recepito l'accordo senza operare alcuna autonoma valutazione sulla sussistenza della circostanza, così aderendo apoditticamente all'intesa delle parti, con conseguente lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., stante la mancata esplicitazione del ragionamento logico-giuridico posto a fondamento della decisione; e ciò benché al giudice del concordato residui il potere di riqualificazione del fatto erroneamente qualificato dall'accusa. 1. Il ricorso è inammissibile. Va anzitutto ribadito il consolidato indirizzo secondo cui il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma spiega effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza che abbia recepito l'accordo delle parti sulla pena in appello, allorché con esso si contesti la quantificazione della pena o profili rinunciati (Sez. 5, ord. n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 3, ord. n. 30190 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Hoxha, Rv. 273755; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006). Costituisce, in particolare, ius receptum che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiannento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata anorma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di circostanze aggravanti, atteso che, per effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha, cit., che ha per l'appunto dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis con cui l'imputato deduceva la carenza di motivazione sulle condizioni ex art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante ex art. 80 D.P.R. 309/1990; conf. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, Ord. n. 30990 del 1/6/2018, Gueli, Rv. 272969). Non coglie nel segno il rilievo relativo alla pretesa lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., posto che è la stessa opzione dispositiva dell'imputato — il quale, contestualmente all'accordo, ha rinunciato a tutti i motivi di appello diversi dalla rideterminazione del trattamento sanzionatorio — a rendere insindacabile il segmento decisorio investito dalla censura. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichia P.Q.M
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