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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 dicembre 2022

Cassazione n. 09025/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 del Tribunale di Avezzano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 maggio 2021, il Tribunale di Avezzano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato a lui ascritto, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, estinto per intervenuta prescrizione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila, censurando, con unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione degli artt. 157 e ss. cod. pen. e 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, sul rilievo che tale ultima disposizione, applicabile nel caso di specie ma non presa in considerazione dal giudice d'appello, ha elevato di un terzo il termine prescrizionale di sei anni previsto per il reato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

Il reato è stato contestato come commesso in data 30 dicembre 2012 ed è, dunque, sottoposto al regime prescrizionale stabilito dal comma 1-bis dell'art. 17 d.igs. 74 del 2000, che eleva i termini di prescrizione dei reati previsti dagli artt. da 2 a 10 del medesimo decreto di un terzo, ed è stato introdotto dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entrando in vigore il 17 settembre 2011, ovvero in un momento precedente alla commissione del reato, per la stessa previsione della disciplina transitoria contenuta nell'art. 2, comma 36-vicies bis del di. citato, che stabilisce che «Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Ne risulta che il computo della prescrizione deve essere effettuato integrando gli ordinari criteri, applicabili ratione temporis, di cui agli artt. 157, primo comma, 160, terzo comma, 161, secondo comma, cod. pen., con l'aumento di un terzo previsto dal richiamato art. 17; con la conseguenza che il termine complessivo per il reato è di dieci anni, che - senza considerare eventuali periodi di sospensione del corso della prescrizione - andranno a scadere il 30 dicembre 2022.

4. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di L'Aquila.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di L'Aquila.

Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 del Tribunale di Avezzano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 maggio 2021, il Tribunale di Avezzano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato a lui ascritto, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, estinto per intervenuta prescrizione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila, censurando, con unico motivo di doglianza, l'erronea applicazione degli artt. 157 e ss. cod. pen. e 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, sul rilievo che tale ultima disposizione, applicabile nel caso di specie ma non presa in considerazione dal giudice d'appello, ha elevato di un terzo il termine prescrizionale di sei anni previsto per il reato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Il reato è stato contestato come commesso in data 30 dicembre 2012 ed è, dunque, sottoposto al regime prescrizionale stabilito dal comma 1-bis dell'art. 17 d.igs. 74 del 2000, che eleva i termini di prescrizione dei reati previsti dagli artt. da 2 a 10 del medesimo decreto di un terzo, ed è stato introdotto dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entrando in vigore il 17 settembre 2011, ovvero in un momento precedente alla commissione del reato, per la stessa previsione della disciplina transitoria contenuta nell'art. 2, comma 36-vicies bis del di. citato, che stabilisce che «Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Ne risulta che il computo della prescrizione deve essere effettuato integrando gli ordinari criteri, applicabili ratione temporis, di cui agli artt. 157, primo comma, 160, terzo comma, 161, secondo comma, cod. pen., con l'aumento di un terzo previsto dal richiamato art. 17; con la conseguenza che il termine complessivo per il reato è di dieci anni, che - senza considerare eventuali periodi di sospensione del corso della prescrizione - andranno a scadere il 30 dicembre 2022. 4. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di L'Aquila. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di L'Aquila. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]
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