CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41085/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la misura delle pene accessorie fallimentari stabilite per la durata di cinque anni, è inammissibile in quanto inerente ad una violazione di legge deducibile e non dedotta in precedenza; Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che lamentano rispettivamente l'illogicità della motivazione in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 217 legge fall. in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 6 e 7 sul primo punto e pag. 8 sul secondo, dipendente dal primo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso